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I quesiti sul decreto 81: quando aggiornare la valutazione
La domanda
Le scadenze degli aggiornamenti di valutazione del rischio specifico come sono valutate nell’ambito del D.Lgs. 81/08?
La risposta
La risposta non può che partire dal riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (...) 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (...) |
Non esiste dunque una tempistica predefinita. Salvo che la legge disponga diversamente per alcuni rischi specifici.
Il rischio è sempre in agguato, la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi è dunque permanente.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Enrico Fusco - likes: 0 | 07/03/2014 (08:32:24) |
Leggo questi articoli da quasi un anno ed è da 3 anni che ho iniziato a lavorare nel campo della sicurezza. Ho girato più aziende e una gestione a norma penso sia irrealizzabile ad un costo sostenibile anche e non solo per la quantità di documenti che bisogna produrre/inventare. Con la quantità di norme che ci sono è impossibile stare dietro a tutto anche per i più esperti. Apprezzo le info di questo sito e fate un buon lavoro ma suggerisco un approccio più pratico alle problematiche. |
Rispondi Autore: m. girardin - likes: 0 | 07/03/2014 (08:44:33) |
Cocnocordo in pieno con Enrico !! E' ora di finirla con la teoria e andare al pratico altrimenti la sicurezza si riduce a sola carta fine a se stessa. |
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0 | 07/03/2014 (08:52:30) |
Il problema, secondo me, nasce dall'idea sbagliata che tutti si sono fatti della sicurezza. Da un lato la possibilità di fare soldi, dall'altro le aziende che vogliono risparmiare. Quindi per i tanti resta solo una spesa da sostenere e non un investimento a lungo termine. Personalmente cerco di far capire quanto è importante ottemperare alla legge 81, non solo per le sanzioni ma soprattutto per non avere problemi nel tempo. Per quanto arduo possa sembrare divulgare questo concetto, a Caserta, nel mio piccolo, ci sto riuscendo. Il cambiamento lo guidiamo NOI. |
Rispondi Autore: Marco Rossi - likes: 0 | 07/03/2014 (09:32:30) |
Un approccio più pratico va bene ma credo che Punto Sicuro faccia un ottimo lavoro: offre molte prospettive, è attento alla novità, all'approfondimento e agli aspetti più pratici. In miglioramento continuo! he he he... :-) |
Rispondi Autore: Francesco Cardona - likes: 0 | 07/03/2014 (09:57:13) |
Leggo sempre con grande interesse Punto Sicuro e anche se non attinente all'argomento, vorrei dare un suggerimento: sarebbe interessante focalizzarsi sulle sentenze di cassazione di assoluzione di datori di lavoro, RSPP e preposti. Infatti si sono approfondite molto le inadempienze che portano ad una condanna ma poco si sa delle condotte che portano ad una assoluzione. Penso che un laconico "rispetto delle norme" non sia esaustivo in tal senso. |
Rispondi Autore: Bruno Bucari - likes: 0 | 07/03/2014 (10:04:04) |
Buongiorno a tutti. Pur concordando che bisognerebbe essere molto molto più pratici, illustro di seguito le scadenze che sono a mia conoscenza, in aggiornamento al DVR: 1) art. 181 c.2 ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atm iperbariche); 2) art. 236 c.5: ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno); 3) art. 271 c.3: ogni 3 anni (biologico); 4) art. 29 c.3: aggiornamento entro 30 gg in caso di: modifiche processo produttivo e/o organizzazione lavoro significativo e/o grado di evoluzione della tecnica/prev. e prot e/o a seguito infortuni significativi e/o se necessario in seguito a risultati sorv. sanitaria. ...... non mi sembra ci siano altre periodicità.... |
Rispondi Autore: Christian - likes: 0 | 07/03/2014 (10:12:05) |
se l'azienda vuole la riduzione dello sconto inail è il caso di aggiornarlo (anche solo di poco) 1 volta l'anno. |
Rispondi Autore: Caterina Luppino - likes: 0 | 07/03/2014 (11:07:35) |
...vorrei aggiungere che il DVR deve essere aggiornato anche quando l'Organizzazione cambia location in cui svolge le proprie attività, tenuto in debito conto che si effettua la "valutazione dei rischi" sul luogo di lavoro. @Enrico: permettimi di rilevare chel'approccio pratico alle problematiche è compito di noi tecnici/consulenti...compito di questo sito, penso, sia quello di tenerci aggiornati....e ritengo che lo faccia in maniera egregia |
Rispondi Autore: ennio pannullo - likes: 0 | 08/03/2014 (17:02:04) |
Poniamoci nei confronti di un piccolissimo o piccolo imprenditore e diamogli delle indicazioni alla sua portata, in materia di sicurezza, così come ci sforziamo di fare noi ai nostri associati al sindacato di categoria. Condivido la mail del Sig. Fusco che mi ha preceduto. Vi seguo da anni. Grazie per il Vs. impegno. |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 11/03/2014 (10:58:59) |
Penso che l'osservazione di Avv. Dubini non sia proprio corretta , anzi nello specifico penso che ci sia un'interpretazione non approfondita neanche sul piano strettamente giuridico , infatti , anche alla luce degli insegnamenti dei Dott. Guarianello , Deidda e Ceglie , i quali ci hanno insegnato che il decreto 81/08 vada letto nella sua interezza di intenti del legislatore , e quindi non solo interpretando i singoli Articoli di cui è composto ( es l'art 28,e 29 ) . Penso infatti che è necessario leggere gli altri art. di riferimento , come ad es. quelli espressi dal Si Bruno Bucari autore di questa stessa rubrica di oggi , il quale fa riferimento esplicito degli ; 1) art. 181 c.2 ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atm iperbariche); 2) art. 236 c.5: ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno); 3) art. 271 c.3: ogni 3 anni (biologico); 4) art. 29 c.3: aggiornamento entro 30 gg in caso di: modifiche processo produttivo e/o organizzazione lavoro significativo e/o grado di evoluzione della tecnica/prev. e prot e/o a seguito infortuni significativi e/o se necessario in seguito a risultati sorv. sanitaria. Detto ciò è presumibile che il DVR si debba rifare obbligatoriamente almeno ogni quattro anni , sempreché non siano intervenute delle modifiche sostanziali prima . |
Rispondi Autore: ennio pannullo - likes: 0 | 11/03/2014 (18:38:44) |
le disquisizioni sulla normativa del T.U. credo che siano molto utili per coloro che vogliono approfondire dal punto di vista tecnico la materia della sicurezza. Il lavoro dell'avv Dubini è senz'altro encomiabile, proficuo, ma nel msrasma di un T.U. di oltre 730 pagine è molto difficile per i piccolissimi,piccoli e medi imprenditori capire, orientarsi per tradurre in pratica ed applicare la normativa.Il tramite tra teoria e pratica aiuterebbe molto l'applicazione pratica della norma. cordialità |