I quesiti sul decreto 81: nuova visita medica
Quesito
In un’azienda ci sono due lavoratori che hanno messo in dubbio l'esito della visita medica periodica effettuata su di loro dal medico competente il quale ha dichiarata la loro idoneità ma con limitazioni e vorrebbero essere sottoposti a una nuova visita. Come si deve comportare l’azienda in questo caso? C'è un riferimento legislativo in merito?
Risposta
Il lettore che ha formulato il quesito segnala, quale datore di lavoro di un’azienda, il caso di due lavoratori dipendenti della stessa che hanno messo in dubbio l’esito della visita medica periodica effettuata su di loro dal medico competente che li ha giudicati idonei allo svolgimento delle mansioni ma con alcune limitazioni, e che hanno pertanto chiesto al datore di lavoro di essere sottoposti a nuova visita con la chiara intenzione di condizionare il medico a rivedere il proprio giudizio. Quale è la via da seguire, chiede ora il datore di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
La risposta al quesito è nella lettura dell’art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il quale il legislatore ha regolamentata la materia della sorveglianza sanitaria da attuare nei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori. Tale articolo infatti con il comma 1 imposto che la sorveglianza sanitaria vada effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 e anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ponendo in quest’ultimo caso la condizione che la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Lo stesso art. 41, con il comma 2, ha indicate le visite mediche previste per l’attuazione della sorveglianza sanitaria e fra le stesse, alla lettera c), è stata ribadita la possibilità dell’effettuazione di una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
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Rispondi Autore: Valentina Castagnari - likes: 0 | 05/06/2019 (20:56:00) |
L'articolo 41 del d.lgs prevede al comma 9 che "avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso." |
Rispondi Autore: Giulio Salvioni - likes: 0 | 06/06/2019 (09:09:02) |
Concordo con quanto espresso da Castagnari: con giudizio del M.C. espresso il lavoratore può fare solo ricorso nei termini indicati. La richiesta di nuova visita al M.C. deve essere giustificata da novità sullo stato di salute e non per ridiscutere l'idoneità espressa pochi gg prima. |
Rispondi Autore: Bruno Farruggia - likes: 0 | 06/06/2019 (17:01:02) |
Avverso il giudizio di idoneità espresso dal M.C. il lavoratore può ricorrere richiedendo allo SPRESAL una nuova visita nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente!!! |
Rispondi Autore: Lacchè Tiziana - likes: 0 | 15/11/2020 (11:35:51) |
Salve sono una docente, Vorrei un chiarimento: Ho fatto la visita presso lo Spresal, Per il ricorso sul giudizio del medico competente. La scuola mi ha contestato l'assenza per visita specialistica. "Obbligandomi" a giustificare il giorno con un permesso personale perché non è una visita ma solo una consegna di documenti!!! C'è una legge che specifichi :visita Specialista medico legale? Vi ringrazio per l'attenzione. |