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I quesiti sul decreto 81: le macchine agricole e il decreto del fare
L’avvocato Rolando Dubini, nei convegni e seminari in materia di sicurezza e salute in cui è relatore, risponde a molti quesiti posti dal pubblico, spesso formato da consulenti che hanno a che fare quotidianamente con la normativa, con i temi della prevenzione e della gestione del rischio.Uno dei quesiti posti – in un recente seminario AIAS sul Decreto del Fare – riguarda l’art.45 bis del Decreto del Fare, su cui si sofferma oggi PuntoSicuro anche con un secondo articolo di approfondimento. Nell’articolo si indica che il termine per l’entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole - in attuazione di quanto disposto dall' Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – è differito al 22 marzo 2015.
I quesiti riguardano la definizione di macchine agricole, la differenza con le macchine operatrici e le conseguenze della proroga presente nel Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
Quesito 1: L’accordo Stato Regioni di febbraio 2012 non parla mai di macchine agricole ma alternativamente di trattori agricoli e forestali (allegato VIII) e di lavoratori del settore agricolo (punto 9.4), pertanto a chi e cosa si riferisce l’art.45 bis? Forse alle macchine operatrici immatricolate come agricole?
Quesito2: Una volta identificate quali possano essere considerate “macchine agricole” il Decreto del Fare prolunga (fino al 22 marzo 2015) la facoltà di effettuare formazione ed addestramento su suddette macchine senza seguire le indicazioni e i requisiti dell’accordo Stato Regioni e quindi attraverso percorsi quali indicati al punto 9.1 dell’Accordo stesso?
La risposta
Le Macchine Agricole sono chiaramente definite dal codice della strada ( D.Lgs. n. 285/1992), non sono le macchine operatrici, ma le macchine agricole che corrispondono alle seguente definizione:
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992): Art. 57. Macchine agricole. 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio (Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162). 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (Articolo così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.); b) Trainate 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente. |
Le Macchine operatrici sono altra cosa, definita dal successivo articolo 58 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), e sono cosa diversa, come risulta anche dai documenti di circolazione:
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992): Art. 58. Macchine operatrici. 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. |
Infine quanto indicato al secondo quesito è esatto, ma solo per le macchine di cui all’articolo 57 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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