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I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei lavoratori distaccati
Bari, 13 Giu - Sul coordinamento di imprese che utilizzano in un cantiere edile lavoratori distaccati. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Un’impresa esecutrice in un cantiere edile ha ingaggiato da un’altra impresa dei lavoratori con distacco temporaneo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003. Come si deve comportare il coordinatore in fase di esecuzione in questo caso e a quali adempimenti deve ottemperare?
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Risposta
Il distacco di lavoratori è un tipo di rapporto di lavoro in base al quale un datore di lavoro, detto distaccante, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di lavoro e più volte oggetto di analisi da parte sia della giurisprudenza che della dottrina, ha trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con l'art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, meglio conosciuta come legge Biagi. Secondo l’art. 30 di tale decreto legislativo, infatti, si configura un distacco quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Si è in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno che li distacca ed uno che li utilizza.
Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati la materia è regolata dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Con tale articolo, pertanto, il legislatore ha chiaramente affermato il principio generale in base al quale è il soggetto utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti di quei lavoratori che, benché dipendenti da altro datore di lavoro, svolgono comunque la propria attività nella sua azienda stabilendo così, ai fini della sicurezza sul lavoro, una sorta di equiparazione fra lavoratori distaccati e lavoratori direttamente dipendenti dall’utilizzatore stesso. In altre parole, quindi, pur rimanendo sempre il distaccante a tutti gli effetti il datore di lavoro di tali lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione gravano però, per disposizione legislativa, sul datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice o distaccataria, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante, per espressa indicazione del legislatore, di informare e formare i lavoratori sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi vengono distaccati.
Alla luce di quanto sopra indicato, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il coordinatore in fase di esecuzione, ai fini della applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovrà considerare i lavoratori distaccati, chiamati ad operare nel cantiere sottoposto alla sua vigilanza, come se fossero lavoratori direttamente dipendenti dall’impresa esecutrice utilizzatrice ed esigere che tale “utilizzazione” venga portata a sua conoscenza dalla impresa distaccataria per conto della quale dovranno prestare la loro attività in cantiere, in particolare attraverso una integrazione del POS che come è noto al punto 3.2.1. lettera a) numero 7) dell’allegato XV del D. Lgs. n, 81/2008 fra i requisiti minimi richiede il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, e che nei loro confronti vengano altresì attuati tutti gli adempimenti posti in generale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Rispondi Autore: Raffaele G. - likes: 0 | 14/06/2012 (12:04:52) |
Finalmente qualcuno tocca, seppur molto sinteticamente, l'argomento. Oramai è uso quotidiano avere per mesi e mesi o addirittura per le intere lavorazioni di alcune imprese esecutrici, lavoratori distaccati . Alcune considerazioni a cui chiedo autorevoli pareri ai colleghi : qual'è il limite max temporale da considerarsi leggittimo per l'applicazione di tale istituto ? Come si fa a capire o contestare ( viste le norme - legge Biaggi ) i distacchi che sembrano illegali ? Come si fa a contestare l'interesse dei Datori Lavoro o Lavoratori sull'applicazione del distacco ? Ecc. Sarebbero meglio norme più chiare . Ciao a Tutti aspetto pareri ed esperiense R.G. |
Rispondi Autore: Glauco Cozzi - likes: 0 | 25/11/2015 (12:18:43) |
Nulla da eccepire nell'articolo, mi rimane difficile capire in che modo, ovvero sulla base di quali informazioni, il distaccante possa informare e formare i suoi lavoratori sui rischi a cui saranno esposti andando a prestare la loro attività presso un'altra azienda distaccataria, soprattutto in merito alle macchine ed alle attrezzature di proprietà di quest'ultimo. ing. Glauco Cozzi |
Rispondi Autore: alessandro guidi - likes: 0 | 18/04/2018 (12:01:26) |
Buongiorno, vorrei sapere se un dipendente distaccato per legge può quindi ricoprire la mansione di preposto . Leggendo quanto scritto sopra mi sembra che non sia possibile. grazie |
Autore: Glauco Cozzi | 26/04/2018 (15:56:56) |
Buon pomeriggio, non vi è alcuna norma che lo impedisce, nonostante io lo reputi inopportuno. Poiché comunque in ambito privato il CSE è libero di agire accettando o meno la nomina del preposto, io non permetterei di svolgerlo ad un lavoratore in regime di distacco a meno che questi non dimostri di aver acquisito un'esperienza tale da poter essere paragonato ad un lavoratore dipendente dell'azienda in cui presta la sua attività in regime di distaccato. Purtroppo esperienza insegna che il distacco spesso è utilizzato per camuffare un noleggio a freddo con un contratto di subappalto per non incorrere nella produzione della documentazione (troppe volte non in regola) che impedirebbe a taluni di prendere dei lavori in subappalto, ovvero nei casi vietati. |
Rispondi Autore: Alessandro Guidi - likes: 0 | 26/04/2018 (17:16:09) |
grazie |
Autore: Glauco Cozzi | 26/04/2018 (17:38:19) |
Voglio chiarire con un esempio quanto descritto al commento precedente in quanto avendolo riletto, non mi sembra troppo chiaro. Prendiamo ad esempio un'impresa edile che intende far eseguire i lavori di scavo e movimenti terra ad un'altra impresa che purtroppo non è in regola con il DURC. Non potendo fare il subappalto cosa fa: noleggia le macchine (escavatori, pale meccaniche etc.), ma non avendo in casa operai specializzati (in possesso della formazione specifica richiesta dall'accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012), è costretto a prendersi in carico i lavoratori dell'impresa di scavi attraverso l'artificio del lavoro in distacco. Ecco quindi che ha di fatto realizzato un subappalto che diversamente non avrebbe avuto modo di fare. |
Rispondi Autore: Ernesto Tortora - likes: 0 | 27/05/2022 (15:38:44) |
Presumendo di cantiere con unica impresa. Se alcune attrezzature sono in lising e c’è distacco di personale per governare le suddette attrezzature è necessario predisporre psp o è sufficiente il pos e quindi non serve nominare rsp rse. È corretto avendo interpretato che il personale distaccato, formato dalla impresa distaccante, diventa parte integrante del datore di lavoro insieme alla sua manodopera? |