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I quesiti sul decreto 81: la formazione del datore di lavoro
Bari, 19 Nov – Un quesito sull'abilitazione del datore di lavoro per la conduzione di particolari attrezzature di lavoro. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Se un “datore di lavoro” vuole utilizzare una delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari individuate nell’ Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 è obbligato ad abilitarsi secondo le indicazioni di cui all’Accordo medesimo?
Risposta
L’abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro e cioè di quelle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71 comma 7 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è stata introdotta dall’art. 73 dello stesso decreto legislativo, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
(...)
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Rispondi Autore: Carlo Formici - likes: 0 | 21/11/2014 (17:59:34) |
Le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (individuate dal DdL nella valutazione dei rischi) non richiedono nessuna abilitazione ma i lavoratori incaricati del loro uso devono ricevere una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici (art. 73 comma 4). Le attrezzature che richiedono invece l'abilitazione per gli operatori (quindi non solo i lavoratori) sono solo quelle previste dall'accordo Stato-Regioni. (art.73 comma 5) |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 04/01/2015 (10:05:31) |
In realtà il comma che "impone" è il precedente cioè comma 4 art. 73 insieme al comma 7 dell'art. 71. In entrambi si parla di lavoratori e non genericamente di operatori. L'accordo stato-regioni non può stabilire chi è tenuto a fare cosa, può stabilire solo le modalità di fare le cose così come tra l'altro ben specificato sul comma 5 citato. |
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0 | 04/01/2015 (10:08:38) |
A dirla tutta l'accordo stato regioni non avrebbe potuto nemmeno stabilire l'obbligatorietà di detta formazione ai lavoratori autonomi come invece ha fatto. |