I quesiti sul decreto 81: l’idoneità delle imprese affidatarie
Quesito
Con riferimento alla risposta al quesito riguardante la valutazione della idoneità tecnico-professionale di un'impresa affidataria non esecutrice pubblicata sul quotidiano dell’8/6/2016 non vi sembra che quanto in essa sostenuto sia difforme a quanto il Ministero del Lavoro ha indicato dal nell'interpello n. 13/2014 secondo cui il committente può basare il giudizio di idoneità dell’impresa affidataria sulle sole sue capacità organizzative senza tenere conto della sua iscrizione alla Camera di Commercio e che di conseguenza quindi la stessa può ricevere in affidamento un appalto pur avendo un oggetto sociale non inerente alla tipologia dei lavori da eseguire?
Risposta
Le osservazioni formulate dal lettore si riferiscono alle conclusioni alle quali si è pervenuto nella risposta al quesito pubblicato sul quotidiano dell’8/6/2016 e con le stesse è stato evidenziato che tali conclusioni non corrispondono a quanto sull’argomento ha avuto modo di sostenere la Commissione Interpelli nella risposta all’interpello n. 13/2014 per cui si ritiene ora opportuno fornire dei chiarimenti in merito.
Per potere rispondere compiutamente al quesito formulato dal lettore è necessario rileggere con attenzione quanto la Commissione interpelli ha indicato nel rispondere alla domanda fatta dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere con la quale è stato chiesto tra l’altro se un'impresa affidataria debba, alla luce della definizione dell'articolo 89 comma 1 lettera i-bis), eseguire direttamente l'opera o almeno parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali o possa, viceversa, far eseguire l'intera opera ricevuta in appalto dal committente o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi ed inoltre con quali modalità il committente debba comunque valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie.
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Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 0 | 21/07/2016 (15:50:13) |
Buonasera, in effetti l'interpello nulla dice sull'iscrizione alla CCIAA dell'impresa "solo" affidataria (e non esecutrice), però fa notare che l'allegato XVII prevede per l'affidataria l'obbligo 01. "Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97". L'allegato XVII prevede che l'impresa affidataria esibisca l'iscrizione alla CCIAA solo nel caso in cui operi con proprio personale e/o fornisca macchine e/o attrezzature (Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto) Quest'obbligo di esibire l'iscrizione CCIAA per l'impresa "solo" affidataria e non esecutrice non risulta previsto. Inoltre ritengo che la capacità di gestione di un cantiere non dipenda così prioritariamente dall'iscrizione alla CCIAA ma piuttosto dalla formazione, dall'esperienza, dalla capacità della/e persona/e incaricate di gestire, appunto, i lavori. |