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I quesiti sul decreto 81: il RSPP nelle aziende industriali

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

27/02/2013

Sulla definizione di “aziende industriali” ai fini dell’obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G.Porreca.

 
 
Bari, 27 Feb - Sulla definizione di “aziende industriali” ai fini dell’obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Secondo l’articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio il servizio di prevenzione e protezione nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Cosa intende il legislatore con  l’espressione "azienda industriale"?  Un'azienda di servizi-turismo che ha più di 200 lavoratori deve essere considerata "azienda industriale"?

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Risposta
L’obbligo della istituzione presso le aziende del servizio di prevenzione e protezione è previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo il quale tale servizio può essere interno o esterno alle aziende ed inoltre, se si verificano le condizioni di cui all’Allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, può essere anche diretto, nel senso che il datore di lavoro per le aziende in esso indicate può svolgere direttamente i compiti propri del servizio fissati nell’articolo 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Tale decreto legislativo ha voluto però precisare che per alcune aziende il servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interno e lo ha fatto con il comma 6 dello stesso articolo 31 secondo il quale:
 
“6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”,
 
dalla lettura del quale si osserva che sotto la lettera e) sono state indicate appunto le “aziende industriali con oltre 200 lavoratori
 
Ora chi ha formulato il quesito chiede dei chiarimenti in merito a cosa è da intendersi “aziende industriali” ai fini dell’applicazione dell’articolo 31. In realtà nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si riscontra una definizione di tali aziende ma per la individuazione della stessa si può fare riferimento alle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare 27 giugno 1996  n. 89, recante “Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 5/7/96 la quale, benché emanata con riferimento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ha comunque fornito degli indirizzi che sono da ritenersi ancora tuttora validi essendo stato, come è noto, il D. Lgs. n. 626/1994 abrogato e recepito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
 
Secondo tale Circolare per individuare quali sono le aziende che vanno ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", più che ad indici o classificazioni formali in cui la stessa sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuali o a fini di altro genere, si deve fare riferimento alla natura produttiva ed all’attività effettivamente svolta nell’azienda stessa. Quindi secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di alcune considerazioni del tutto condivisibili in base alle quali bisogna tenere conto della natura dell'attività svolta in concreto dall’azienda, con l'aggettivo "industriali" il legislatore ha voluto fare riferimento esclusivamente a quelle attività dirette alla produzione di beni materiali per cui di conseguenza tutte le aziende che svolgano attività diverse da tale produzione di beni materiali, quali quelle dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non sono da far rientrare nella categoria di "aziende industriali".
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato una azienda di servizi-turismo quale quella segnalata nel quesito stesso non è da considerarsi un’azienda industriale per cui anche se ha alle sue dipendenze un numero di lavoratori superiore a 200 unità non ha in definitiva l’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda stessa e può quindi avvalersi di collaboratori esterni ai quali affidare i compiti che il legislatore ha voluto porre a carico del servizio medesimo.



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Rispondi Autore: GILBERTO CALORO - likes: 0
27/02/2013 (14:39:09)
Salve, con la presente sono a chiedere delucidazioni circa appunto il ruolo di RSPP (interno o estreno) riferito ad un azienda avente 40 dipendenti facente parte del settore CALZATURIERO ovvero TOMAIFICIO; Pregherei la SV di deludidarmi sulla possibilità o meno di nominare INTERNAMENTE l'RSPP senza avere necessariamente l'obbligo di essere vincolati a delegare uno esterno, il quale, ad oggi ha solo influito all' aumentare delle spese relativamente alla sua nomina.

In attesa di Vs cordiale riscontro

Cordiali Saluti
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
28/02/2013 (12:50:26)
Mi permetto di rispondere al sig. Caloro. La scelta del RSPP interno è sempre possibile e l'incarico può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro (DL) o da un lavoratore. Chiaro che, per poter assumere tale incarico bisogna essere formati. Nel caso in cui l'incarico sia assunto dal DL, il riferimento è l'accordo Stato-Regioni del 21/12/11 che prevede per il DL un monte ore di formazione in base alla fascia di rischio. La fascia di rischio è attribuita in base al settore ATECO dell'azienda. Probabilmente la Vs. azienda sarà a rischio alto, pertanto il DL dovrebbe fare 48 ore di formazione iniziale e poi 14 ore ogni 5 anni. Invece, se l'incarico viene assunto da un lavoratore, allora il riferimento è il D.Lgs.81/08, art. 32, comma 2; in questo caso ci sono da fare 3 moduli formativi (A, B e C) di cui il B dipende dal macrosettore aziendale per un totale, da verificare, di 100 ore. In questo caso, il lavoratore dovrà possedere dei prerequisiti: diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore oppure esperienze dimostrabile di ASPP o RSPP alle dipendenze di un DL per alemeno 6 mesi prima del 13/08/03. Chiaro che, il RSPP esterno attuale dovrà restare in carica sinchè non saranno stati acquisiti i relativi attestati. Inoltre, occorre valutare tutti gli aspetti in quanto, ad esempio, rinunciare al RSPP attuale richiede comunque un passaggio di consegne di tutta la documentazione e sapere poi come metterci le mani e mantenersi costantemente aggiornati sulle novità normative.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Mauro Paolini - likes: 0
29/07/2015 (15:54:24)
La definizione di "Azienda industriale", così come riportata nella Circolare 27 giugno 1996 n. 89, può essere intesa anche per quanto riguarda il punto 1.2 dell'Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 per stabilire la deroga dei locali?

In attesa di Vs cordiale riscontro

Cordiali Saluti
Rispondi Autore: LOLAFIN SRL - likes: 0
26/11/2020 (11:38:57)
HO UN'AZIENDA DI 50 DIPENDENTI, COME DEVO REGOLARMI CON RSPP? LO POSSIAMO FARE INTERNAMENTE?
SE LO DELEGHIAMO AD UN ESTERNO, CHE REQUISITI DEVE AVERE?
GRAZIE

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