I quesiti sul decreto 81: il PSS è ancora obbligatorio?
Quesito
Nell’ambito di un corso di aggiornamento destinato ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili è stato sostenuto che, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, non sussiste più l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e di inviarlo alla stazione appaltante. Ma tale obbligo non rimane comunque in vigore perché richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 che ne ha fissato anche i contenuti minimi e che ha stabilito anche che lo stesso sia integrato con gli elementi del POS? In mancanza del PSC e del PSS, inoltre, chi è tenuto a valutare i rischi interferenziali con l’ambiente esterno?
Risposta
Torniamo a bomba. Ma è possibile che ci sia ancora chi si pone questa domanda e chi abbia ancora dei dubbi sull’obbligo o meno di redigere il piano sostitutivo di sicurezza nei cantieri pubblici nei quali operi una sola impresa? L'argomento è stato più volte sviscerato ed è stato oggetto sia di quesiti rivolti allo scrivente (per ultimo il quesito I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di redigere il PSS) che di approfondimenti di esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra i quali piace citare, per la sua chiarezza di espressione e per la sua linearità, quello dell'ing. Carmelo G. Catanoso nell’articolo “ Redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: obbligo abrogato o no?“ le cui conclusioni sono totalmente condivisibili e la cui semplice lettura basterebbe a dare una risposta a questo ulteriore quesito. Lo scrivente comunque, per non sottrarsi alla domanda e per ribadire le proprie convinzioni, ritiene opportuno in questa occasione rinnovare e aggiornare le considerazioni già svolte nei precedenti interventi. Repetita iuvant.
Un quesito finalizzato a conoscere se il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) fosse stato abolito o meno è stato già posto per la prima volta subito dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, pubblicato sul S.O. della G.U. del 19/4/2016 n. 91 ed entrato in vigore in pari data. Lo stesso è stato posto per il fatto che nel nuovo codice non vi è più alcun riferimento al PSS e finalizzato altresì a sapere se i contenuti minimi previsti per la sua redazione dovevano comunque essere riportati nel piano operativo di sicurezza (POS) che l’unica impresa esecutrice che opera in un cantiere edile pubblico è tenuta in ogni caso a redigere.
L’obbligo della redazione del PSS è stato introdotto in Italia con la legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i. (legge Merloni) recante la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” la quale, con il comma 1-bis dell’art. 31 ha stabilito che l’appaltatore o il concessionario redigesse e consegnasse alla stazione appaltante, entro trenta giorni dal’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, oltre al piano operativo di sicurezza (lettera c) anche un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (lettera b) quando questi ultimi non fossero previsti ai sensi del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494.
I contenuti minimi dei vari piani di sicurezza sono stati per prima fissati nel 2003 con il Regolamento di cui al D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e quindi integralmente recepiti nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Quelli in particolare del PSS sono stati fissati con il punto 3.1.1. di tale Allegato con il quale è stato stabilito che tale piano deve contenere gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
La legge n. 109/1994 è stata però successivamente abolita dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale con l’art. 131 ha comunque confermato quanto già previsto dal citato art. 31 della legge n. 109/1994 sull’obbligo da parte dell’appaltatore di redigere il PSS e di consegnarlo alla stazione appaltante.
Le disposizioni relative al PSS non sono state però trasferite nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per cui, essendo stato abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, si deve intendere che sia stato abrogato anche l’obbligo della redazione del piano sostitutivo di sicurezza, definito esplicitamente al punto 1.1.1. lettera i) dell’Allegato XV allo stesso decreto legislativo n. 81/2008 come “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche” fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’unica impresa operante in cantiere di redigere il POS.
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 23/10/2019 (10:09:31) |
Documento del dicembre 2017 (reperibile in internet) Comuni della Provincia di Milano ed alcuni comuni della Provincia di Pavia, Monza-Brianza e Varese ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE A RETE FOGNARIA TRIENNIO 2018-2020 A – Scheda tecnica a pagina 28 di 36 sta scritto: « generale potranno presentarsi due casi: A. Nel caso in cui il committente non abbia redatto un PSC: l’appaltatore, entro 7 giorni dall’affidamento dei singoli lavori, redige e consegna al committente: • un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento; • un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo». FINE DELLA TRASMISSIONE |
Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 1 | 23/10/2019 (11:26:14) |
Buongiorno, volevo aggiungere che alla legittima domanda dello scrivente ( In mancanza del PSC e del PSS chi è tenuto a valutare i rischi interferenziali con l’ambiente esterno?), non vedo adeguata risposta. Se qualcuno ci può illuminare, grazie |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/10/2019 (12:51:40) |
Abbiamo un nuovo legislatore: i Comuni. Forse ai tempi del Barbarossa ma non oggi. Per Caridi: il committente. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 23/10/2019 (13:54:10) |
Giusto per dire che il Committente paga e può, e deve, chiedere tutti i documenti indicati dal dlgs 81/2008. L'abrogazione per via interpretativa da parte di interpreti, che per giunta manco sono giuristi, non si è mai vista. Il comune di Milano chiede il passaggio per la manutenzione ordinaria del verde pubblico, oggi, 2019. Che poi un comune abbia pagato il post non c'entra in alcun modo con l'argomento in discussione. Per Cariddi: il PSS esiste ancora nel dlgs 81/2008 che è norma generale prevalente nel silenzio della norma speciale. |
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - Ex Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0 | 23/10/2019 (14:05:58) |
Mah….!!.. Resto ancora una volta esterrefatto a leggere certe cose che davo per scontate, basterebbe una semplice lettura sugli aggiornamenti legislativi della materia per rendersi conto che per il PSS non vige più l'obbligo di redazione. Precisato ciò anch'io noto che abbiamo il 5° potere legislativo .... " le Amministrazioni comunali " …… per favore...... Se gli enti dicono minchiate mica ci si può andar dietro, vorrà dire che non hanno ancora incontrato un professionista preparati per fargli capire la cosa. Vabbè...... lavoriamo che è meglio . Scusate lo sfogo e buona giornata a tutti |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/10/2019 (14:37:35) |
Nel D. Lgs. n° 81/2008 non è previsto "l'obbligo" di redazione del PSS ma sono indicati i contenuti minimi che questo deve avere a fronte di un obbligo che, invece, era previsto dal D. Lgs. n° 163/2006 (art. 131 comma 2, lett.b). In tutto il Capo I del Titolo IV (norma speciale), il PSS non viene neanche citato . Il D. Lgs. n° 163/2006, invece, è stato abrogato e con esso il citato articolo 131 comma 2 lett. b) che prevedeva l'obbligo di redazione del PSS. Il D. Lgs. n° 50/2016, basta leggere, non ha confermato l'obbligo di redazione del PSS. Riguardo agli "interpreti non giuristi", nei commenti all'articolo scritto tempo fa citato dall'ing. Porreca, ha risposto anche un giurista (avv. Timillero) confermando l'abrogazione di tale obbligo. In merito al pagamento del POS come costo della sicurezza, l'argomento c'entra visto che fa vedere quale sia il livello di competenza di chi al comune ancora scrive riguardo l'obbligo del PSS nonostante l'AVCP (oggi ANAC) avesse scritto più di 10 anni fa, quali potevano essere considerati costi della sicurezza previsti dal PSC e quali "oneri" a carico dell'appaltatore. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 23/10/2019 (15:22:00) |
Il PSS esiste. È previsto dalla legge vigente. E qualunque pubblica amministrazione è legittimata a richiederlo. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 23/10/2019 (15:26:42) |
Porca miseria, siamo nel 2019 è c'è chi ancora asserisce che il PSS sia vigente? Carmelo ha spiegato fin troppo bene perché non esiste più, è roba oramai sparita come in un gioco di prestigio, è oramai materia "oscura". Poi qualcuno tira fuori ancora sta storia del PSS... insomma la gente continua a morire e qui parliamo di robe di carte inutili oramai superate. Bah. |
Rispondi Autore: Maurizio Betti - likes: 0 | 26/10/2019 (09:29:14) |
Sarebbe utile alla discussione se L’avv. Dubini motivasse la sua conclusione nella stessa maniera dell’ing.Catanoso, con il quale concordo pienamente (giuristi...? A me sembra che basti saper leggere!). Salute a tutti |
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0 | 28/10/2019 (11:02:09) |
Mai a immaginare che avrei creato questo ‘parapiglia’ fra tecnici e avvocati. Io sintetizzerei molto semplicemente così: non c’è più l’obbligo di redigere il PSS ma l’impresa unica lo deve fare se lo richiede il committente e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV. Così hanno ragione entrambe le parti. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1 | 28/10/2019 (18:04:24) |
Veramente se l'obbligo di legge non sussiste più, il PSS non è dovuto. Quei committenti pubblici che ancora oggi continuano a fare questa richiesta lo fanno solo perché non hanno capito che tale obbligo è stato abrogato. Ricordo che il PSS fu introdotto solo perché il 494/528 avevano previsto la deroga alla nomina del CSP/CSE (e la redazione del PSC) per i cantieri dove non erano presenti i rischi particolari e l'entità presunta del cantiere era inferiore a 200 uomini giorno. Grazie a questa trovata, per l'Italia fu aperta una procedura d'infrazione ala Corte di Giustizia UE per un non corretto recepimento della direttiva 92/57/CEE che prevedeva sempre la nomina del CSP/CSE nel caso di presenza anche non contemporanea di più imprese in cantiere. La procedura d'infrazione fu chiusa quando fu cancellata la citata deroga. Peccato che il legislatore del D. Lgs. n° 163/2006 non se ne accorse e lasciò l'obbligo di redazione del PSS. Se ne accorse, dopo, con il D. Lgs. n. 50/2016 e rimediò all'errore. Ora se una stazione appaltante non ha aggiornato i suoi modelli non vuol dire che lo possa pretendere. Se pretendesse il PSS, lo dovrà prevedere contrattualmente e riconoscerne il costo visto che si tratta di una prestazione aggiuntiva all'esecutore non prevista in base alla legge vigente (l'art. 23 della Costituzione non è stato abrogato). Naturalmente, questa committenza potrebbe poi trovarsi a dover spiegare a qualcuno, ad esempio alla Corte dei Conti, perché ha pagato all'esecutore una prestazione non richiesta in base alla legge. Infine, il PSS serviva , in concreto, a ben poco visto che veniva redatto dall'appaltatore a progetto eseguito e mancava, quindi, delle scelte progettuali ed organizzative, l'appaltatore era da solo (o al max con uno o due lavoratori autonomi nei confronti dei quali manteneva sempre l'onere del loro coordinamento operativo) e gli altri elementi spendibili nella specificità di un unico esecutore e citati al p.2.1.2 dell'allegato XV, erano già previsti dal POS (Misure di sicurezza, procedure, ecc.). |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/11/2019 (14:08:27) |
I Piani di Sicurezza non sono MAI CARTE SUPERATE. Chi lo dice forse parla a se stesso, forse campa sulle carte di sicurezza. De te Fabula narratur. Si eviti perciò di lanciare strali del tutto privi di fondamento. Al di là dell'obbligo, sussiste sempre l'opportunità di gestire al meglio la sicurezza. Basta leggere per capire che il Piano di Sicurezza Sostitutivo è di gran lunga più ampio e tutelante del POS, ed è sempre opportuno, ad esempio tra privati, quando si sa già in partenza che l'impresa affidataria dovrà inevitabilmente ricorrere ai subappalti, ma in sede iniziale non vuole ammetterlo. Imporgli il PSS, in luogo del solo POS, è in questi casi l'unico rimedio per avere maggior sicurezza nei cantieri. Questo minimalismo prevenzionistiche che si nasconde dietro ai cavilli è davvero curioso, sopratutto da parte di chi poi si lagna continuamente dell'ipotetico formalismo burocratico degli organismi di vigilanza pubblici, che invece svolgono il loro lavoro in modo generalmente eccellente, e quando sbagliano sbagliano sempre per difetto, mai per eccesso. I paladini della minima sicurezza formalmente obbligatoria dovrebbero per punizione rileggere 100 volte l'articolo 2087 del codice civile sull'obbligo datoriale della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, articolo che con ogni evidenza ignorano completamente. |
Autore: Samanta Soranno | 13/11/2019 (15:52:44) |
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0 | 11/11/2019 (19:53:56) |
Egregio avvocato Dubini, mi scusi, il PSS, al di la' dell'esistenza attuale o meno, quando si applica? Nei cantieri privati? Cosa vuol dire imporre il PSS in luogo del POS? A chi vuole imporlo? Chi redigeva il PSS? Chi fa il POS? Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Riccardo Raviolo - likes: 0 | 11/11/2019 (20:38:06) |
Evidenzio le parti Art 2087 cc L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità **del lavoro, l’esperienza e la tecnica,** sono necessarie a tutelare **l’integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro. Non trovo dove tratti "sull'obbligo datoriale della massima sicurezza tecnologicamente fattibile" (sic.). Piuttosto l'articolo 2087 sembra vertere su caratteristiche tecniche ed esperienziali nello svolgere un lavoro. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 11/11/2019 (22:41:42) |
Quindi per non essere minimalisti e fare sicurezza vera, dobbiamo riempire il cantiere di carte anche quando non richieste (come se quelle obbligatorie non fossero già tante), perché così facendo se l'operaio non imbracato dovesse cadere dalla trave sotto troverà morbido grazie ai quintali di carta. Caro avvocato, la sicurezza reale si fa in cantiere a contatto con i lavoratori e perdendo meno tempo dietro ad una scrivania, perché mentre noi stiamo qui a titillarci con carta si e carta no (e la risposta è "quella carta lì no"), lì fuori nel mondo reale la gente continua a morire sempre per gli stessi motivi! Se un professionista perdesse meno tempo a scrivere un documento non richiesto dalla legge e sfruttasse lo stesso tempo per stare durante l'esecuzione dei lavori di più in cantiere a coordinare le attività dal vivo, non pensa che sia meglio, prevenzionisticamente parlando? Per il resto ha detto tutto Carmelo Catanoso. |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 13/11/2019 (16:45:28) |
Il mio consiglio di fare di più e meglio e non nascondersi dietro al dito del formalismo sarà bene accolto da chi ha avuto la ventura di finire sotto processo. Per gli altri fate pure. Come meglio vi aggrada. Col piccolo dettaglio che quando si finisce sotto processo chi difende gli imputati sono gli avvocati penalisti come il sottoscritto, e nessun altro. Ribadisco, il PSS è meglio del POS. Punto. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 13/11/2019 (18:32:41) |
Ritengo meno probabile finire sotto processo se si spende il tempo IN CANTIERE piuttosto che dietro una scrivania a scrivere documenti non necessari per legge. Fare (il coordinatore) è meglio che scrivere (oltre quanto necessario). Punto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/11/2019 (08:55:43) |
In cantiere serve più sicurezza, e la cura messa nel redigere i documenti di sicurezza è un indice rivelatore della capacità professionale di prevenire di colui che li redige. Difatti poi quando c'è una ispezione Asl quello che chiedono è l'EVIDENZA DOCUMENTALE dell'attività di coordinamento e di verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza, non le chiacchiere sulla presenza in cantiere di chi deve redigere i documenti di sicurezza. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 1 | 14/11/2019 (09:26:30) |
Quello che serve si fa, quello che non serve no. Ed il pss vivaiddio le asl non lo chiedono oggi. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1 | 14/11/2019 (10:52:18) |
Quando è obbligatorio il PSS e chi lo redige? Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) è obbligatorio in regime di appalti pubblici quando in cantiere è presente una sola impresa e non è quindi necessario redigere il PSC. Il PSS sostituisce ed inclue il POS che non dovrà quindi essere redatto. Il PSS può comunque essere richiesto dal committente all'impresa affidataria dei lavori, ma non è giuridicamente un obbligo. Il PSS viene redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice appaltante; si presti dunque attenzione che mentre il PSC è a carico del Committente, il PSS è a carico dell'Appaltatore. Logical Soft |
Rispondi Autore: Avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 14/11/2019 (10:55:09) |
Quanto sopra scritto da Logical Soft è datato per quanto riguarda i cantieri pubblici, oggi il PSS è facoltativo. Non obbligatorio. Ma in certi cantieri fortemente consigliato. Lo chiede il committente all'appaltatorre. Chi paga ha diritto di chiedere anche documenti facoltativi. Sono sempre di più, ad esempio,. I committenti che non si affidano a fornitori privi del modello 231 |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 18/11/2019 (10:23:33) |
" Il PSS, per sua natura, deve ritenersi assimilabile ad un Documento di Valutazione dei Rischi. Al riguardo, vanno richiamati i princìpi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte circa la responsabilità del datore di lavoro per la redazione di un DVR inadeguato. .. l’infortunio si è verificato poiché il rischio connesso all’operazione di taglio degli alberi affidata al lavoratore non era stato previsto e valutato e dunque non erano state assunte tutte le necessarie cautele per evitare che l’operaio potesse trovarsi in condizioni di difficoltà per la pendenza del terreno, nonostante avesse già svolto in passato tale attività. La presenza di altri soggetti titolari di differenti posizioni di garanzia non esonerava il datore di lavoro dal preciso obbligo di legge posto a suo carico di individuare le situazioni di rischio proprie di quella specifica operazione e dall’approntare le procedure di sicurezza necessarie per fronteggiarle". Cassazione Penale, Sez. 4, 04 settembre 2019, |
Rispondi Autore: Luca Fontana - likes: 0 | 26/02/2021 (08:29:01) |
Esimio avvocato, lei ha presente in cosa consistono le differenze tra PSS e POS? Non ne sono certo. Mi permetto di spiegarlo: in estrema sintesi, nella valutazione dei rischi connessi al contesto operativo ed ambientale del cantiere. Le stazioni appaltanti che continuano a richiedere un documento MORTO E SEPOLTO (penso non ci sia altro da aggiungere a quanto esposto dall'Ing. Catanoso) stanno scaricando a posteriori sull'impresa un obbligo che compete loro, a cui si stanno sottraendo. I rischi esogeni rispetto all'attività propria dell'impresa, che appartengono al contesto in cui si inserisce il cantiere, devono essere valutati dal Committente (ed essere correlati da una stima analitica dei corrispondenti costi della sicurezza), non fa alcuna differenza se i lavori siano svolti da una o da più imprese esecutrici. Il PSS che a lei tanto piace, come a molte SA che pensano scioccamente di scrollarsi di dosso le proprie responsabilità grazie a questo documento, non fa altro che avallare una condotta impropria, sulla quale avrei piacere di vedere davvero quale sarebbe il pronunciamento della giustizia, in uno dei processi penali che a lei piacciono tanto, quando dovesse occorrere un infortunio mortale dovuto ad un sopra/sottoservizio interferente coi lavori, ad esempio, o magari dovesse verificarsi un incidente automobilistico per la segnalazione o protezione inadeguata di un cantiere su sede stradale... |