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I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti formali in caso di infortunio

I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti formali in caso di infortunio
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: I quesiti sul decreto 81

05/02/2014

Indicazioni sugli adempimenti formali che la ASL si aspetterebbe di trovare in caso di infortuni. La denuncia di infortunio, gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, la sede Inail competente. Di Rolando Dubini.

 
La domanda
A fronte di accadimento di infortuni, quali sono gli adempimenti formali che la ASL si aspetterebbe di trovare? Denuncia all’INAIL, analisi interna delle cause e possibile azione correttiva, informazione, formazione?

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La risposta
La Asl chiederebbe immediatamente documentazione relativa all'avvenuta formazione-informazione-addestramento del lavoratore infortunato, la procedura di lavoro e istruzione operativa scritta relativa all'attività oggetto dell'infortunio, e la prova che la stessa sia stata comunicata e spiegata all'infortunato, la copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato, l'organigramma aziendale ed eventuali deleghe di funzione, le dichiarazioni di conformità delle attrezzature oggetto dell'infortunio, nonché il manuale d'uso dello stesso, il registro delle manutenzioni, la documentazione sull'uso dei dpi, ecc.
Inoltre vale quanto segue.
 
L’obbligo assicurativo del datore di lavoro
I datori di lavoro sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutti i lavoratori dipendenti che rientrano nelle condizioni previste all’art. 1 del D.P.R. 1124/65.
Dal 16/03/2000 l’obbligo assicurativo è esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
La gestione di queste polizze assicurative è affidata all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).               
L’assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
 
La denuncia in caso di infortunio
La denuncia di infortunio è l’obbligo al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.
 
Sede INAIL competente
Secondo la circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004, la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
 
Gli obblighi del datore di lavoro
- Al verificarsi dall’infortunio l’istituto assicuratore (INAIL) provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
- Qualora l’Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l’istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
- Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell’infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto assicuratore.
- Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
- Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione.
- Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
- Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana.
- Nei casi  di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
- Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro . Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
- Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve  inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
 
Obbligo del lavoratore
Secondo l’art. 52, d.p.r. n. 1124/1965:
- l’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio;
- la denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
 
Inoltre si ricorda l’articolo 29 D.Lgs. n. 81/2008  - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
 
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
Segnaliamo che PuntoSicuro ha pubblicato nei mesi scorsi le indicazioni relative alle modifiche relative agli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza (art. 225, 240, 250 e 277, DLgs. 81/2008) e le modifiche al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Modifiche correlate al Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare) convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013:
 
 

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Rispondi Autore: La rovere Fabrizio - likes: 0
05/02/2014 (09:23:52)
Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ma tutto ciò con il Decreto del Fare non era stato abolito?
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni (Ispettore Lavoro) - likes: 0
05/02/2014 (15:59:38)
Caro e gentilissimo Avv. Dubini, intanto mi complimento con lei per l'impegno che dà con il sito in questione , è ottimo. Però come tante altre volte vorrei ricordarle, visto che non veniamo mai citati... chissà perché ... forse antipatici, che ci siamo anche noi ISPETTORI DEL LAVORO sia tecnici che amministrativi che si interessano quotidianamente degli eventi infortunistici e della verifica documentale ( non sto parlando di inchieste se non delegate o prevenzione dove non siamo preposti a controlli) da lei trattati, ed anche perché grazie a Dio il TU 1124 è in tutto anche di nostra competenza .Come mai lei in quasi tutti i suoi scritti parla sempre e solo di ASL che poi sono A.S.P. ?? Possibile che gli ispettori del lavoro le sono tanto estranei alla materia ? Non mi venga a dire la solita cantilena ... voi avete solo pochi settori ecc. ecc. Non regge, quindi la prego si abitui anche alla nostra presenza ... guarda che siamo bravi e competenti come gli altri ( senza polemica alcuna ) La ringrazio sempre per l'informazione che dà non è polemica ma tante volte noto tale situazione . Raffaele G.
Rispondi Autore: Alessandro Francesconi - likes: 0
10/02/2014 (12:27:56)
Gentile collega della DTL, che li le parla è un ispettore di uno SPSAL di una asl delle MArche. Non si tratta di una gara per vedere chi è più bravo, visto che collaboro spesso con colleghi della DTL locale e le professionalità sono fuori discussionne. Il discorso di fondo, è che per quanto riguarda l'indagine che la magistratura delega ai servizi PSAL delle ASL (o che vengono trattati di iniziativa su segnalazione del 118)l'organo competente è esclusivamente il servizio suddetto e non certo la DTL, e comunque nei controlli che faccio con i colleghi della DTL, loro si limitano a controllare il lavoro irregolare. Quindi di quale verifiche documentali ed eventi infortunistici andiamo parlando?
Rispondi Autore: Francesco (Ispettore Lavoro) - likes: 0
10/02/2014 (12:44:02)
Mi unisco ai complimenti del collega per la competenza dell'Avv. Dubini, e non conoscendo gli anni di servizio di Raffaele Giovanni, i miei sono già oltre i venti, posso solo consigliare di non soffrirne più di tanto per il motivo che "siamo i dimenticati" ma nelle nostre competenze, seppur "limitate" penso di aver dato la stessa professionalità e competenza di tanti altri Ispettori (DTL+ASP). Quindi, non c'è da dire siamo bravi ma solo che abbiamo fatto il nostro lavoro per chi crede, come me, che questa professione non è solo una lotta alla repressione di reati ma in particolare una lotta per la prevenzione, la cultura della sicurezza. Per me, solo questa può essere la strada per ridurre gli infortuni sul lavoro.
Rispondi Autore: Francesco (Ispettore del lavoro) - likes: 0
10/02/2014 (12:56:55)
Carissimo collega Alessandro, vorrei fare solo una precisazione. Io sono responsabile di una Sezione di polizia giudiziaria di Una Procura della Repubblica e ti posso assicurare che le deleghe di indagini di p.g. per accadimenti infortunistici da parte dell'Autorità Giudiziaria non sono sono delegate alle ASP ma anche alle DTL. Anche perchè "l'organo competente" come dici tu è stato individuato nelle Leggi ma riferito sempre alla vigilanza, ma in fase di indagini di p.g. il Pubblico Ministero avvalendosi del c.p. e c.p.p. può delegare a qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria e per cui anche le DTL. Solo per precisazione e non per gareggiare, anche qui collaboriamo con il Servizio ASP e non certo di può gareggiare dove ci sono in discussione le vite dei lavoratori. Grazie.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni (Ispettore Lavoro) - likes: 0
10/02/2014 (18:26:34)
Caro Francesconi, sono ispettore tecnico del lavoro da 36 anni girando in lungo e largo l'Italia ed ho fatto parte della task-force del Ministro del lavoro per quasi 20 anni con tantissime inchieste ed indagini da poterti fare un tantino scuola. Mi rammarico e penso che non hai letto per benino quanto da me scritto. Per intanto nel commento mi rivolgevo all'Avv. Dubini e non penso che questi abbia bisogno di un difensore d'ufficio per replicare. Secondo non hai capito lo spirito dell'intervento ed anche un bambino lo avrebbe capito. Terzo nessuno ha mai tirato in ballo i pur bravi ispettori SPISAL (al pari degli ispettori tecnici del lavoro) quindi non vedo il tuo risentimento dove consiste !!! O forse è la solita gelosia di mestiere ?? Vi sentite forse diversi ?? Non mi pare debba esserci tanta separazione tutti dovremmo fare bene e per il raggiungimento delle sicurezza. Per quanto attiene i poteri di deleghe da parte della Magistratura ecc. ( atteso che insegno anche all'università, ai ragazzi dei corsi di laurea per tecnici della prevenzione, cerchiamo di far capire queste cose sin dall'inizio , peccato che sei distante da me, altrimenti ti inviterei volentieri a confrontarti ma nel bene comune non a chi è più bravo. Per le verifiche che fai insieme ai colleghi della DTL è giusto che sia così lo faccio anch'io quando programmo i colleghi , insieme allo SPISAL mando quelli della vigilanza ordinaria anche perché un tecnico a che servirebbe se ci siete voi ? Per fare duplicazione di interventi ? I miei tecnici li mando altrove e per altre zone e competenze, ma non sto ad annoiarti più di tanto perché non servirebbe. Il collega Francesco ti ha anche dato risposta giusta , quindi fai tesoro di queste cose e vivi la vita un po' più in basso scendendo dal piedistallo . Grazie se mi leggerai e buona serata signor Francesconi
Rispondi Autore: Francesco (Ispettore Lavoro) - likes: 0
11/02/2014 (10:33:16)
Carissimo Raffaele Giovanni, anche se con qualche hanno in meno di te, ho percorso già le tue stesse esperienze professionali descritte nel tuo messaggio. Scusandomi con la redazione di utilizzare tale mezzo, vorrei chiederti un contatto per un confronto, perchè sono sempre dell'idea che c'è sempre da imparare e non si deve credere di essere arrivato a sapere tutto. La mia email frangers@tiscali.it sarei felice se mi contattassi. Grazie
Rispondi Autore: alessandro Francesconi - likes: 0
11/02/2014 (15:05:56)
Gentili colleghi della DTL, accetto di buon grado le vostre critiche ed osservazioni, ma vorrei solamente ricordarvi quello che riporta il dlgs 81 in tema di vigilanza all'art 13:
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per quanto riguarda il personale della dtl, nulla è cambiato per quel che che riguarda la vigilanza nelle attività in edilizia, lavori nei cassoni, ecc.
Per rispondere al sig. Francesco, in 25 anni di carriera, la mia Procura non ha mai delegato una indagine infortunio a personale diverso da quello che scrive...chissà perchè?
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni (Ispettore Lavoro) - likes: 0
11/02/2014 (17:36:48)
Ciao caro Francesconi, grazie per la tua cortese risposta, ma una e sarà l'ultima te la dico anch'io sul fatto che da te la magistratura delega solo voi ... sicuramente sarete bravi ed io aggiungo perché vi siete ben rapportati con la magistratura ... non so se posso dire la stessa cosa per la DTL locale, non ho controprova. Però il mondo è grande e quello che avviene da voi dalle mie parti è contrario ci andiamo noi della DTL ed a detto di qualche magistrato perché riscontra più professionalità, anche a rifare accertamenti iniziati da altri e da noi ripresi e conclusi. Come vedi il mondo è anche fatto da persone e come le dita della mano non sono lunghi tutti uguali. Colgo l'occasione per salutarti di nuovo affettuosamente Giovanni
Rispondi Autore: alessandro Francesconi - likes: 0
12/02/2014 (09:03:43)
Gentilissimo sig. Giovanni, probabilmente avviene come dici tu, a seconda dell'aria che tira nella Procura di competenza, cambiano anche i soggetti deputati ad effettuare i controlli. Un cordiale saluto

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