I quesiti sul decreto 81: datore di lavoro, RSPP e formatore?
Può ancora il datore di lavoro che si è avvalso della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione impartire in prima persona la formazione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e se no può farlo fare a un RSPP che va eventualmente a nominare?
Risposta
Per rispondere al quesito formulato occorre esaminare il contenuto dell’Accordo raggiunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016, riguardante la formazione degli RSPP e ASPP, relazionando le indicazioni in esso riportate in merito con quelle che la stessa Conferenza Stato-Regioni ha fornite con l’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, nonché con le disposizioni dettate dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute con il D. I. del 6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Secondo quanto indicato nel punto 1. dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, infatti, nel quale sono stati riportati i requisiti che devono possedere i docenti:
“1. In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.
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