I quesiti sul decreto 81: crediti formativi per l’aggiornamento
Quesito
Alla luce dei crediti formativi introdotti dall’ultimo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP può usufruire chi si è aggiornato come RSPP secondo il vecchio Accordo del 26 gennaio 2006 dell’esonero dalla frequenza del corso di aggiornamento per CSP/CSE oppure tale esonero è valido esclusivamente per il RSPP che si è aggiornato dopo il 3/9/2016 entrata in vigore dell’Accordo stesso?
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Risposta
L’Accordo del 7 luglio 2016 raggiunto nell’ambito della Conferenza per il rapporto fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito più semplicemente Conferenza Stato-Regioni) riguardante la formazione degli RSPP/ASPP, è ancora oggetto di quesiti e di richiesta di pareri sulla sua applicazione. Tale Accordo, oltre alla revisione dell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 sulla formazione degli stessi ASPP/RSPP, ha apportato anche, come è noto, delle modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste per la formazione di altri operatori di sicurezza e ha introdotto altresì con l’Allegato III, in attuazione dell’articolo 32, comma 1 lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto decreto del fare), il riconoscimento dei crediti formativi nel caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono tra di loro, in tutto o in parte.
Il quesito formulato riguarda, in particolare, proprio il riconoscimento dei crediti formativi per l’aggiornamento delle figure dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE) e chi lo ha formulato richiede se un RSPP che si è aggiornato secondo le indicazioni fornite dal vecchio Accordo del 26/1/2006, frequentando quindi un corso di aggiornamento di 60 ore previsto per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7) o di 40 ore previsto per i macrosettori di attività Ateco 1, 2, 6, 8 e 9, e che si quindi è aggiornato prima del 3/9/2016, data di entrata in vigore dell’ultimo Accordo del 7/7/2016, può usufruire o meno, in virtù del riconoscimento dei crediti formativi indicati nell’Allegato III dell’Accordo citato, dell’esonero dalla frequenza dell’aggiornamento previsto per i CSP/CSE o se tale riconoscimento ha validità solo per quei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione che hanno provveduto o provvederanno ad aggiornarsi dopo tale data e secondo le regole in esso contenute.
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