I quesiti sul decreto 81: come documentare la formazione pregressa
Quesito
Secondo quanto previsto dal punto 9.4 dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti a frequentare il corso di aggiornamento di cui al punto 6 di tale Accordo. Come possono questi lavoratori documentare il possesso di tale esperienza pregressa alla conduzione della particolare attrezzatura?
Risposta
Il lettore fa riferimento a quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sull’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro, pubblicato sulla G.U. del 12/3/2012 ed entrato in vigore il 12/3/2013, nel paragrafo sul riconoscimento della formazione pregressa allorquando al punto 9.4 è stato stabilito che “i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo” e chiede come può il lavoratore agricolo documentare il possesso dei due anni di esperienza.
Prima di rispondere al quesito si ritiene di richiamare alla memoria, alla luce delle modifiche e delle proroghe sopravvenute all’Accordo citato, quale sia il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole e quello entro il quale i lavoratori agricoli in possesso della esperienza pregressa di due anni devono frequentare il corso di aggiornamento per acquisire l’abilitazione alla conduzione delle macchine agricole.
Si fa presente in merito che con la legge n. 19 del 27/2/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 (decreto Milleproroghe 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2017, è stato stabilito, con il comma 2-ter, che:
“2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012”,
e quindi è stato stabilito che i corsi di aggiornamento di cui al punto 9.4 dell’Accordo del 22/2/2012 devono essere frequentati entro il 31 dicembre 2018.
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