I quesiti sul decreto 81: aggiornamento del datore RSPP
Quesito
Quale è la sanzione che si deve applicare nel caso in cui un datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP non ha effettuato l'aggiornamento entro i 5 anni e continua a ricoprire lo stesso la carica di RSPP? Quella per la mancanza di formazione prevista dall'art. 34 comma 2 o anche quella per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
Risposta
Il quesito, proveniente con molta probabilità da un operatore di vigilanza, riguarda l’applicazione dell’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 e s.m.i. e in particolar modo la sanzione da applicare nel caso in cui un datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione e che si è regolarmente formato per ricoprire tale ruolo secondo le indicazioni dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 ma che non ha provveduto ad aggiornarsi entro i 5 anni, come previsto dal citato decreto legislativo, continuando così, malgrado ciò, a svolgere nella sua azienda l’attività di RSPP. Il dubbio manifestato da chi ha formulato il quesito è se in tal caso va applicata la sanzione per la mancanza di formazione prevista dall'art. 34 comma 2 o anche per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Premesso subito che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha in generale una validità permanente, l’obbligo dell’aggiornamento per il datore di lavoro RSPP è stato stabilito con il comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
“3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (compiti propri del servizio di prevenzione e protezione) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
facendo presente che l’accordo al quale viene fatto riferimento nel comma sopraindicato è appunto quello del 21/12/2011 avente il numero di repertorio 223 distinto dall’Accordo di pari data con repertorio n. 221 riguardante la formazione dei lavoratori. Tale Accordo al punto 7 ha fissato per i datori di lavoro RSPP un aggiornamento quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso, della durata di 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio, rispettivamente basso, medio o alto, dell’attività svolta nella propria azienda suggerendo altresì di distribuire l’aggiornamento stesso preferibilmente nell’arco temporale di riferimento.
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