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Se i titoli aziendali delle funzioni HSE causano opacità organizzativa
Quando nelle aule di formazione chiedo ai partecipanti di presentarsi descrivendo i propri ruoli in azienda, riscontro talvolta delle incongruenze tra i titoli che sono stati loro attribuiti dalle organizzazioni di appartenenza e, dall’altra parte, il contenuto reale dei loro incarichi/poteri o, ancora, il contenuto normativo o paranormativo di tali ruoli.
L’ultima volta che ciò è accaduto, ad esempio, è stato durante l’interlocuzione con un soggetto che mi riferiva di essere stato nominato - oltre che RSPP - anche “responsabile dell’ufficio HSE”, senza però avere, in concreto, alcuna prerogativa ulteriore rispetto a quelle funzionali all’esercizio del ruolo di RSPP che, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.81/08, è di natura prettamente consulenziale.
In particolare, questo interlocutore mi diceva di venire invitato costantemente, nella sua propria veste di “responsabile dell’ufficio HSE”, alle riunioni con i vari dirigenti aziendali, i quali si rapportavano a lui a tutti gli effetti come con un altro dirigente, in virtù dell’affidamento che riponevano nella sua funzione di “responsabile dell’ufficio HSE”; tutto ciò però, si badi bene, senza che quello detenesse in concreto alcun tipo di potere di natura organizzativa o gestionale il quale, tuttavia, dagli altri veniva “presunto” sulla base del titolo di cui era stato investito all’interno dell’azienda stessa.
Analogamente, interloquisco talvolta con persone che mi dicono di essere stati nominati in azienda “responsabile della funzione HSE” o “responsabile HSE”, senza però avere, in realtà, nessuno dei poteri e delle prerogative previsti, ad esempio, per la figura dell’HSE Manager dalla relativa norma UNI.
In altri casi, ancora, mi capita di imbattermi in documenti aziendali o atti ufficiali nei quali si fa riferimento a ruoli quali il “referente aziendale per la sicurezza” o, ancora, il “responsabile dell’ufficio sicurezza” e così via.
Un capitolo a parte, peraltro, meriterebbero tutti quei casi (per fortuna, col passare degli anni, sempre più rari) in cui l’RSPP viene impropriamente chiamato - anche all’interno di documenti formali aventi valore giuridico verso l’esterno - “responsabile della sicurezza”, ingenerando così il dubbio che tale soggetto disponga di prerogative e responsabilità che vanno ben al di là di quelle collegate al suo ruolo consulenziale.
In pratica, gli esempi di espressioni generiche o improprie usate talvolta dalle aziende in maniera incoerente sia con il contenuto degli incarichi/poteri specifici dei soggetti interessati che con le denominazioni dei ruoli previsti dal D.Lgs.81/08 (e norme collegate) o dalle norme tecniche di riferimento, sono purtroppo talmente vari che sarebbe davvero superfluo qui richiamarne altri.
Costruttivamente invece, a fronte di tale quadro, ritengo utile fare alcune considerazioni.
La prima riflessione che vorrei condividere, di natura più generale, è che le denominazioni aziendali non sono sempre esenti dal produrre implicazioni sotto il profilo organizzativo e giuridico e, a seconda dei poteri che sulla base di esse vengono esercitati di fatto o di diritto, i quali vengono accertati rigorosamente dal magistrato di volta in volta in caso di infortunio o malattia professionale, possono avere diversi tipi di ricadute.
Se è infatti vero che, in caso di reati di evento, il Giudice dovrà verificare caso per caso quali poteri siano stati effettivamente detenuti ed esercitati da un soggetto in una data situazione, al contempo occorre considerare che, come vedremo, la denominazione aziendale può essere indicatore di poteri effettivi nonché rappresentare il sintomo di un assetto organizzativo confuso e difettoso.
La seconda considerazione è che la coerenza tra le denominazioni formali delle funzioni in ambito HSE e la normativa di riferimento, in primis cogente ma anche volontaria (si pensi, in quest’ultimo caso, alla figura dell’HSE Manager prevista dalla relativa norma UNI), è un elemento fondamentale perché venga garantita la chiarezza organizzativa dei ruoli di salute e sicurezza all’interno di un’azienda.
A tutto ciò si aggiunga, ancora, il fatto che spesso le denominazioni aziendali improprie delle funzioni HSE non tengono conto delle problematiche connesse al cumulo dei ruoli consulenziali e operativi, il quale cumulo, se da un lato è consentito nei casi previsti (o, meglio, non vietati) dalla legge, dovrebbe in ogni caso essere valutato con grande attenzione da parte dall’azienda quale fattore potenzialmente foriero di criticità (su questo si veda oltre).
In relazione alla prima delle considerazioni su espresse (in ordine alla verifica dei poteri detenuti ed effettivamente esercitati da un soggetto - e quindi della relativa posizione di garanzia - a partire da una funzione aziendale “atipica” identificata dall’azienda), è stata istruttiva Cassazione Penale, Sez.IV, 25 marzo 2010 n.11582, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità penali di V.M. e B.M. per il reato di “omicidio colposo plurimo in danno S.R., BO.BR. e V.E. (entrambi) nonché la morte di P.R., H.T., T.F., G.C.M., D. R.A., VE.VA. e D.A.” a seguito dell’inalazione, da parte di tali soggetti, delle polveri di amianto nei cantieri navali.
Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei due imputati per non aver commesso il fatto.
In particolare, il Tribunale aveva “accertato che i due, dipendenti di …, fossero inseriti in una struttura denominata “ufficio per la sicurezza” istituito fin dal 1967 e al quale la società aveva attribuito il compito di “individuare atti e condizioni pericolose e verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione”.”
Si tenga conto che “entrambi gli imputati hanno cessato la propria attività prima che entrasse in vigore il D.Lgs.n.626 del 1994, art.9 che ha previsto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Inoltre, “secondo la sentenza impugnata, peraltro, le scelte di utilizzare l’amianto per l’allestimento delle navi e un certo modello di organizzazione del lavoro erano state scelte imprenditoriali sulle quali V. e B. non potevano interferire e non risulta neppure che (nei periodi in cui più elevata era stata l’esposizione) essi disponessero di conoscenze sulla pericolosità di tale esposizione e sulle modalità di prevenzione del rischio e che abbiano colposamente omesso di avvertire i vertici aziendali.”
Peraltro, “queste conoscenze erano a disposizione dei dirigenti di livello medio alto dell’azienda ma non erano disponibili agli imputati i quali, anzi, condividevano lo stesso rischio dei colleghi e non avevano alcun interesse a tacere dei rischi dell’esposizione.”
Infine, non risultava “conferita alcuna delega agli imputati “per i compiti contestati e del resto non avrebbero avuto poteri e competenze per esercitarle”.”
La Cassazione ha però accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere del Tribunale.
La Procura nel suo ricorso ha anzitutto evidenziato come non venisse “in considerazione, nel caso di specie, alcun tipo di delega in quanto gli imputati erano i responsabili dell’ufficio sicurezza e dunque non necessitavano di alcuna delega essendo i destinatari degli obblighi di prevenzione su di loro incombenti.”
Nel ricorso del Procuratore della Repubblica, inoltre, “si deduce poi il vizio di violazione di legge nella parte in cui si assimila la qualifica di responsabili dell’ufficio sicurezza dei cantieri navali di … con le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha compiti del tutto diversi”, quando “in realtà i due imputati avevano la qualità di dirigenti o preposti e, nell’ambito di questa qualifica, erano responsabili dell’osservanza dei compiti di prevenzione.”
A fronte di tale quadro, la Cassazione ha ritenuto che andasse accertato “se gli imputati fossero titolari di una posizione di garanzia diretta ad evitare l’esposizione (non è dubbio che ad essi non siano riconducibili le scelte imprenditoriali di utilizzazione dell’amianto), se abbiano adempiuto agli obblighi loro incombenti in conseguenza di queste attribuzioni di funzioni, se fosse esigibile una condotta diversa da quella tenuta, se fosse necessaria una delega espressa, se la loro funzione fosse equiparabile a quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.”
Nell’annullare la sentenza di non luogo a procedere con rinvio al Tribunale di Gorizia, la Suprema Corte sottolinea che “l’ufficio che si assume diretto in tempi diversi dagli imputati aveva il compito di “individuare atti e condizioni pericolose e verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione” e che, in particolare, “il secondo dei compiti indicati (verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione) avverte della circostanza che non si trattava di un mero ufficio di consulenza ma di un ufficio con compiti operativi riguardanti l’uso dei mezzi di prevenzione.”
Oltre a ciò, “è poi manifestamente illogico affermare che le conoscenze di cui gli imputati disponevano non consentivano di avvertire la pericolosità dell’esposizione o le modalità di prevenzione del rischio”, dal momento che “la pericolosità dell’esposizione all’amianto era conosciuta da vari decenni non solo negli ambienti specialistici”.
Di conseguenza, “anche ammesso, dunque, che i due imputati non disponessero di tali conoscenze ciò avveniva per loro colpa e così può dirsi per quanto riguarda la mancata segnalazione ai vertici dell’azienda perché intervenissero adeguatamente”.
Infatti, “diversamente non si comprende a quali finalità fosse preordinata l’istituzione dell’“ufficio per la sicurezza”.”
Sotto il profilo delle posizioni di garanzia, “erronea, a parere della Corte, è poi l’equiparazione compiuta, dal Giudice per le indagini preliminari, tra l’ufficio per la sicurezza di cui si è parlato e il servizio di prevenzione e protezione disciplinato dal D.Lgs.n.626 del 1994, artt.8 e 11 (oggi dal D.Lgs.n.81 del 2008, artt.31 e 35).”
A parere della Cassazione, “posto che, all’epoca dei fatti, il servizio di prevenzione e protezione non esisteva il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto di quali poteri ed obblighi fosse dotato il servizio di cui gli imputati erano responsabili per accertare l’esistenza, o meno, di una posizione di garanzia nei loro confronti e non escludere, in base ad un’equiparazione non consentita, che i responsabili del servizio ricordato fossero privi di poteri ed esenti da obblighi in tema di prevenzione senza neppure.”
Al Tribunale di Gorizia, dunque, la Cassazione rimette il compito di procedere ad una rivalutazione “con particolare riferimento all’esistenza e all’estensione degli obblighi di prevenzione in carico all’ufficio in cui gli imputati erano inseriti e soprattutto alla contestata esistenza della qualità di responsabili del medesimo ufficio.”
Venendo al secondo e al terzo aspetto su evidenziati, relativi all’esigenza che le aziende strutturino un sistema di ruoli caratterizzato da coerenza organizzativa e allineamento tra forma e sostanza, vorrei citare di seguito una sentenza la quale, pur non avendo ad oggetto il tema delle denominazioni formali dei ruoli di salute e sicurezza bensì affrontando il tema del cumulo dei ruoli da un punto di vista sostanziale, sottolinea quanto possa essere critica, anche sotto il profilo delle responsabilità penali, l’opacità organizzativa prodotta dalla confusione di tali ruoli.
E ciò anche a causa dell’affidamento che tale confusione ingenera negli altri soggetti, ivi compresi i lavoratori.
Nello specifico, con Cassazione Penale, Sez.IV, 29 aprile 2022 n.16562, quattro anni fa la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro “per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto dall’art.589 cod. pen. per avere nella qualità di legale rappresentante della S. 2000 S.p.A., di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte dell’operaio A.J., incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto.”
A tale soggetto era stato imputato, quale profilo di colpa specifica, di avere, fuori dai casi previsti dalla legge, svolto sia la funzione di datore di lavoro che quella di RSPP, “sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi”.
Di grande interesse questo passaggio della sentenza: secondo la Cassazione, nel caso di specie, “aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.”
Infatti, a determinare la responsabilità del ricorrente è proprio il “duplice ruolo di garanzia svolto dall’imputato particolarmente e deliberatamente concentrato in materia di sicurezza del lavoro, sia sul più alto profilo decisionale e sia sul più importante piano consultivo.”
In sostanza, a parere della Corte, “il cumulo di due diversi ruoli - in un caso non previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti - laddove tali ruoli secondo l’architettura normativa tipica avrebbero dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, e invece sono stati confusi, depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa.”
Nella fattispecie, “si tratta di un duplice profilo causale colposo che nel caso concreto ha manifestato tutta la sua nocività e ha ingenerato da parte dei lavoratori un incolpevole e legittimo affidamento sul corretto svolgimento dei ruoli e sull’esercizio dei poteri inerenti alle diverse posizioni di garanzia.”
Ciò in quanto “il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.”
In conclusione, “la dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza.
Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Scarica la normativa di riferimento:
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| Rispondi Autore: Marco | 12/03/2026 (07:39:34) |
| Buongiorno Avv. Guardavilla, articolo molto interessante. Capita molto spesso che nelle grandi aziende, ci sia anche un equivoco di ruoli come quello dell' ASPP o anche del RSPP che svolgono in azienda dei compiti abbastanza ambigui. Esempio, in reparto sono quelli che vanno direttamente dai lavoratori e li obbligano ad indossare guanti antitaglio, a rispettare procedure di sicurezza e addirittura richiedono alle risorse umane contestazioni disciplinari ai lavoratori che non seguono queste indicazioni. Questa tipologia di attività si configura a tutti gli effetti come attività di preposto e non di servizio di prevenzione e protezione. Ciò a mio avviso genererebbe in futuro problematiche serie in caso di infortuni gravi, col rischio di essere chiamati a rispondere non per il ruolo di servizio di prevenzione e protezione ma per il ruolo di preposto. Lei come la vede? | |
| Rispondi Autore: Anna Guardavilla | 12/03/2026 (17:02:11) |
| Buonasera Marco, per la mia esperienza, questa è una situazione che si produce soprattutto (anche se non esclusivamente) in organizzazioni nelle quali non è stato strutturato un buon sistema di vigilanza da parte del datore di lavoro per il tramite dei dirigenti e dei preposti. In quei casi, è facile (nel senso di frequente) che l'RSPP si trovi a compensare mancanze attribuibili alla linea aziendale, ovvero carenze organizzative ab origine. Non so se lei ricorda, ormai quasi 25 anni fa, il rapporto finale di quello che poi è divenuto noto come “monitoraggio 626”, che era iniziato a luglio del 2000 e si era concluso alla fine del 2002 (“Rapporto conclusivo del progetto di monitoraggio e controllo dell’applicazione del D.Lgs.626/94 promosso dal Coordinamento delle Regioni e Province autonome”, novembre 2003). Si trattava dell’esito di una ricerca su un campione di 9000 aziende italiane sull’applicazione dell'allora D.Lgs.626/94. In quel periodo ricordo che ero all'inizio della mia attività professionale e mi aveva colpito questa frase del Rapporto conclusivo di quel monitoraggio: “Si potrebbe dire che in troppe aziende il sistema di prevenzione si esaurisce nel servizio di prevenzione”. Anche se grossi passi avanti sono stati fatti da allora a livello culturale in questo settore, quel tipo di situazione è ancora presente in varie realtà. E credo che quello sia l'humus favorevole all'insorgenza, in chiave ovviamente patologica sia a livello organizzativo che poi penale, delle dirigenze di fatto e delle preposizioni di fatto in capo agli RSPP e agli ASPP. Quando interloquisco con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e gli Addetti, li esorto sempre a resistere alla tentazione (che, intendiamoci, è umanamente comprensibile e che fa comunque loro onore sul piano etico) di cercare di "tamponare" o compensare situazioni contingenti fuori dalle loro competenze sostituendosi ad altri soggetti (in primis i dirigenti) allorché appaiono inerti e di considerare invece che il sistema di prevenzione può trarre maggior beneficio dal fatto che, nell'ambito del perimetro dell'art.33 del D.Lgs.81/08, essi propongano programmi di formazione che sensibilizzino le figure di linea sul tema dell'importanza della vigilanza o comunque facciano proposte o suggeriscano strumenti per il miglioramento del sistema. Ciò anche perché, quando vi sono soggetti inerti, purtroppo supplire alla loro inerzia produce solo l'effetto che il sistema si sclerotizzi in tal senso e che l'inerzia venga a quel punto sancita definitivamente. Purtroppo anche a livello giurisprudenziale i precedenti in materia di dirigenze e preposizioni di fatto degli RSPP non mancano, sulla base del fatto che gli obblighi, nel nostro ordinamento giuridico, non derivano solo dalle leggi o dai contratti, ma derivano anche dai fatti, dai comportamenti. Cordialmente Anna Guardavilla (D.ssa, non Avv.) | |
