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Interpello MASE: i chiarimenti sui rifiuti antecedenti al 1982
Il panorama normativo italiano in materia di rifiuti ha vissuto una svolta fondamentale con l'emanazione del D.P.R. n. 915 del 1982, il primo vero corpo organico di norme sulla gestione dei residui. Tuttavia, il territorio nazionale presenta ancora numerosi accumuli e depositi la cui origine è antecedente a tale data. La gestione di questi siti "storici" solleva spesso dubbi interpretativi, specialmente quando non ricorrono i presupposti per le procedure di bonifica previste dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Con una recente istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, la Regione Toscana ha richiesto chiarimenti cruciali per definire le modalità operative, le competenze e le procedure autorizzative necessarie per il ripristino di tali aree.
L’assenza di un regime speciale per i rifiuti "ante-norma"
Uno dei punti cardine espressi dal Ministero dell’Ambiente riguarda la natura giuridica di tali depositi. Il MASE, richiamando un precedente indirizzo espresso per la Regione Veneto, ha chiarito in modo inequivocabile che non esiste un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito.
Anche in presenza di accumuli realizzati prima del 1982, gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino ambientale devono essere ricondotti integralmente nell'alveo della disciplina ordinaria sulla gestione dei rifiuti. L’epoca di origine del rifiuto può servire a determinare la liceità o illiceità del deposito nel momento in cui fu creato, ma non esenta il sito dall'applicazione delle tutele ambientali vigenti.
Strumenti amministrativi: l’uso limitato delle ordinanze
Il quesito della Regione Toscana mirava a comprendere se le ordinanze sindacali fossero l'unico strumento attivabile, specialmente in caso di inadempienza del responsabile o assenza di soggetti interessati.
La risposta del Ministero delinea una gerarchia di strumenti ben precisa:
- Regime autorizzatorio ordinario: Gli interventi devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente, seguendo i procedimenti ordinari previsti dal legislatore per l'approvazione dei progetti e il rilascio dei titoli abilitativi.
- Ordinanze sindacali (art. 192 D.Lgs. 152/2006): Il ricorso a ordinanze contingibili e urgenti o basate sull'art. 192 deve essere considerato uno strumento eccezionale. Il MASE sottolinea che tali provvedimenti possono essere utilizzati solo nei limiti previsti dall'ordinamento e non possono trasformarsi in una "modalità ordinaria" di gestione dei depositi, né costituire una deroga generalizzata al regime autorizzatorio ambientale.
In sostanza, la pubblica amministrazione deve tendere all'applicazione delle procedure standard, limitando l'uso del potere d'ordinanza alle sole situazioni di reale e immediato pericolo che non possono essere gestite diversamente.
Requisiti tecnici e progettazione degli interventi
Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda la natura dei progetti di ripristino. Qualora il Comune intervenga in sostituzione del responsabile (o in caso di proprietà pubblica), l'intervento deve essere approvato come opera pubblica.
Il Ministero conferma che la progettazione deve essere supportata da un'indagine conoscitiva approfondita, che includa:
- Inquadramento territoriale, geologico e idrogeologico;
- Ricostruzione storica dell’accumulo e analisi dei rifiuti affioranti;
- Valutazione della qualità delle matrici ambientali e dei segni di instabilità.
Sotto il profilo strettamente tecnico, la progettazione deve risultare coerente con le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, indipendentemente dalla natura del soggetto (pubblico o privato) che realizza l'intervento. Inoltre, il MASE accoglie favorevolmente l'orientamento di privilegiare, ove tecnicamente possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, previa un'adeguata valutazione costi-benefici sotto il profilo ambientale e della salute pubblica.
Monitoraggio e ripartizione delle competenze
Il tema della prevenzione è centrale. Anche in assenza di un rischio immediato già verificato, il Ministero ritiene opportuno procedere con attività di monitoraggio laddove sussistano rischi potenziali per il futuro.
Per quanto riguarda le competenze, il parere del MASE stabilisce una distinzione chiara:
- Comune: Può attivarsi autonomamente nell'ambito delle proprie attribuzioni locali per avviare le indagini preliminari e valutare la necessità di monitoraggi.
- Autorità Regionale (o delegata): È l'ente titolare delle competenze in materia ambientale per quanto attiene ai programmi di monitoraggio strutturati.
- ARPA e USL: Questi enti devono essere necessariamente consultati, rispettivamente per i profili ambientali e sanitari, prima di validare le valutazioni effettuate dai soggetti interessati o dal Comune.
Conclusioni: il principio della valutazione "caso per caso"
Il Ministero conclude il suo parere ribadendo la necessità di una valutazione condotta caso per caso. Sebbene le linee guida fornite siano estensibili a fattispecie analoghe di depositi antecedenti al 1982, ogni sito deve essere analizzato in funzione delle proprie concrete condizioni ambientali e dei rischi specifici riscontrati.
In sintesi, la gestione dei rifiuti storici non gode di zone d'ombra normative: l'ordinamento richiede l'applicazione delle migliori tecniche costruttive, il rispetto delle procedure autorizzative ordinarie e una costante collaborazione tra enti locali e agenzie tecniche di protezione ambientale.
Federica Gozzini
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