Gestione rifiuti pescati e raccolti su spiagge e coste
Con la legge "Salvamare" sono state definite procedure semplificate per la gestione dei rifiuti costituiti da:
- rifiuti accidentalmente pescati, che sono equiparati ai rifiuti delle navi;
- rifiuti volontariamente raccolti su spiagge, coste ed arenili;
- biomasse vegetali spiaggiate;
e per la gestione degli impianti di desalinizzazione.
Le prime due tipologie di rifiuti rientrano tra i rifiuti urbani ai sensi del Testo Unico Ambientale, ed il loro conferimento all'impianto portuale di raccolta da parte del comandante della nave o del conducente del natante, per i quali non è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, è gratuito e si configura come deposito temporaneo. Inoltre, sempre per tali rifiuti è prevista, entro il 25 dicembre 2022, l'approvazione di un regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto (" End of waste").
La legge ha l’obiettivo di assicurare la corretta gestione dei rifiuti abbandonati in mare, lungo i corsi d’acqua o i laghi, accidentalmente o volontariamente raccolti.
La principale distinzione a livello gestionale riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti:
- rifiuti accidentalmente pescati dalle navi;
- rifiuti volontariamente raccolti.
Le modalità di gestione si possono così riassumere:
Rifiuti accidentalmente pescati | Classificati come rifiuti urbani. Equiparati, anche a livello gestionale, ai rifiuti prodotti dalle navi. Vanno conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento, gratuito, si configura come deposito temporaneo. I costi di gestione sono coperti con una specifica componente della tassa (Tari) / tariffa rifiuti. |
Rifiuti volontariamente raccolti | Classificati come rifiuti urbani. Possono essere raccolti tramite sistemi di cattura o nell’ambito di campagne di pulizia. Si applicano le stesse modalità gestionali dei rifiuti accidentalmente pescati |
Materiali vegetali marini spiaggiati | È possibile: - lasciarli in loco - conferirli ad impianti di trattamento dei rifiuti - reimmetterli nell’ambiente naturale previa vagliatura per separare sabbia ed eventuali rifiuti |
Materiali spiaggiati di origine antropica | Vanno recuperati, previa autorizzazione “caso per caso” |
Materiali spiaggiati vegetali di origine agricola o forestale | Si tratta di materiali depositati naturalmente su sponde e coste, derivanti dalla gestione di rifiuti per la separazione di quelli di origine antropica. |
Rifiuti galleggianti | Le Autorità di bacino distrettuali devono pianificare, nei corsi d’acqua di loro competenza, misure sperimentali per la cattura dei rifiuti galleggianti. A tale scopo, il MiTE deve avviare un programma sperimentale per il recupero delle plastiche nei fiumi in cui sono maggiormente presenti. |
Entro il 25/12/2022, con apposito DM dovranno essere definiti i criteri End of Waste per il recupero semplificato dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.
Viene infine disposto che tutti gli impianti di desalinizzazione devono essere sottoposti a valutazione d’impatto ambientale di competenza statale ed i relativi scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/06, previa definizione delle loro caratteristiche tramite apposito DM. Sono esclusi gli impianti di desalinizzazione installati sulle navi.
Queste disposizioni sono in vigore dal 25 giugno 2022.
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