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SDS e rischio chimico: le informazioni tossicologiche ed ecologiche

SDS e rischio chimico: le informazioni tossicologiche ed ecologiche

Gli orientamenti ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza e le indicazioni relative alle sezioni 11 e 12 delle SDS. La presentazione delle informazioni tossicologiche e delle informazioni ecologiche sulle sostanze e miscele.

Helsinki, 25 Ott – Come indicato nel Regolamento REACH e come ricordato in molti articoli e interviste di PuntoSicuro, le schede di dati di sicurezza (SDS) costituiscono un importante strumento per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora:

  • una sostanza o una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del regolamento CLP; oppure
  • una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento REACH, oppure
  • una sostanza sia compresa nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale autorizzazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per qualunque altro motivo.

 

A ricordarlo è il documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4), che contiene gli orientamenti elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e che fa riferimento alla revisione dell’allegato II del regolamento REACH operata dal Regolamento (UE) 2020/878.

 

In relazione all’importanza di queste schede, il nostro giornale, partendo da quanto indicato dall’Agenzia ECHA, ha presentato in questi mesi alcune sezioni di cui si compongono le schede, con particolare attenzione ad alcuni temi (manipolazione, stoccaggio, primo soccorso, lotta antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, …).

 

Concludiamo con questo articolo la presentazione delle SDS soffermandoci in particolare su due sezioni e sui seguenti argomenti:


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La sezione 11 delle SDS: le informazioni tossicologiche

Il documento indica che la Sezione 11 della scheda di dati di sicurezza (informazioni tossicologiche) – con riferimento al contenuto dell’allegato II del regolamento REACH - “si rivolge principalmente al personale medico, ai  professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi”.

In particolare deve essere fornita una “descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela”.

 

In particolare le classi di pericolo pertinenti (come definite nel Regolamento n. 1272/2008), per le quali devono essere fornite informazioni, “sono:

  1. tossicità acuta;
  2. corrosione cutanea/irritazione cutanea;
  3. gravi danni oculari/irritazione oculare;
  4. sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
  5. mutagenicità sulle cellule germinali;
  6. cancerogenicità;
  7. tossicità per la riproduzione;
  8. tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
  9. tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
  10. pericolo in caso di aspirazione”.

Questi pericoli “devono sempre essere indicati” nella SDS.

 

Si indica poi che se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, “nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all’impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest’ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato ‘sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti’”.

 

Inoltre devono essere fornite “informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute”.

Deve poi essere fornita una “descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all’esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela, che si manifestano in seguito all’esposizione. Deve essere descritta l’intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi”.

 

L’allegato II e il documento ECHA si sofferma anche su vari altri aspetti (effetti immediati e ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine, effetti interattivi, assenza di dati specifici, informazioni sulle miscele e sulle sostanze, …) e sottosezioni (Informazioni su altri pericoli), ad esempio con riferimento alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

 

L’importanza della sezione 11 nella compilazione delle SDS

Il documento ECHA ricorda che questa sezione “è di grande importanza nel processo di compilazione di una SDS in quanto riflette le informazioni raccolte e le conclusioni a cui si è giunti durante la valutazione della sostanza o miscela allo scopo di determinarne i pericoli e la conseguente classificazione ed etichettatura”.

E dato che può risultare necessario “fornire una vasta quantità di informazioni in questa sezione, specialmente per una SDS relativa a una miscela, è consigliabile organizzarne la disposizione in modo tale che si stabilisca una chiara distinzione fra i dati che si applicano alla sostanza nel suo complesso (se applicabile) e quelli relativi alle singole sostanze (che la compongono). Le informazioni concernenti le diverse classi di pericolo devono essere riportate separatamente e in modo chiaro”.

 

È poi possibile “ottenere una presentazione chiara e concisa delle informazioni chiave e degli studi critici forniti utilizzando, per esempio, caselle di testo e tabelle. Se non sono disponibili dati per determinate classi di pericolo o differenziazioni, devono essere fornite motivazioni per la loro assenza”.

Anche in questo caso il documento riporta ulteriori suggerimenti per la compilazione della scheda dati, ricordando anche l’importanza della valutazione della coerenza di questa sezione con altre sezioni della SDS.

 

La sezione 12 delle SDS: le informazioni ecologiche

Concludiamo ricordando anche la Sezione 12 della scheda di dati di sicurezza relativa alle informazioni ecologiche.

 

Questa sezione “fornisce le informazioni necessarie a valutare l’impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell’ambiente” e nelle sottosezioni da 12.1 a 12.7 della scheda di dati di sicurezza “deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati che derivino da test sperimentali pertinenti con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni utilizzate nel test stesso. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto”.

 

Si segnala che alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, “come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela”. E devono essere anche fornite “informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta altre informazioni, riguardo alla sezione 12 della scheda di dati di sicurezza, relativamente a:

  • tossicità
  • persistenza e degradabilità
  • potenziale di bioaccumulo
  • mobilità nel suolo
  • risultati della valutazione PBT e vPvB
  • proprietà di interferenza con il sistema endocrino
  • altri effetti avversi. 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.

 

Scarica la normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 



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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
25/10/2023 (08:47:39)
TUTTO OK.
Una sola domanda anche per aprire un ragionamento.
Chi e con quali metodi vengono controllate la veridicità e la coerenza delle SDS ?
Grazie anticipato a chi vuole approfondire.

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