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Pianificazione di Emergenza: un vademecum per i comuni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

08/07/2013

Con le nuove disposizioni e le modifiche alla legge 225/1992 la Pianificazione di Emergenza Comunale (PEC) in materia di Protezione Civile è diventata obbligatoria. La normativa e le indicazioni per i comuni.

 
Milano, 8 Lug – In materia di pianificazione di emergenza sono state introdotte nuove disposizioni correlate alle modifiche apportate alla Legge 225/92 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile” attraverso la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 e la successiva pubblicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi per l'impiego del volontariato di protezione civile).
 
A questo proposito la  Regione Lombardia in materia di pianificazione di emergenza nel territorio regionale ha predisposto, nel mese di marzo 2013, un “vademecum semplificato” destinato a tutti i comuni per individuare tutti gli adempimenti che dovranno essere realizzati.
 
Nel documento “Recenti novità in materia di protezione civile a carico delle amministrazioni comunali - Vademecum semplificato” si ricorda che la Pianificazione di Emergenza Comunale (PEC) in materia di Protezione Civile è “diventata obbligatoria con la legge 12 luglio 2012, n. 100 che modifica in modo significativo la Legge 225/92”.

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In particolare la legge prevede che “il piano di emergenza comunale sia:
- approvato da ciascun comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale. A tal proposito si ricorda che entro il 13 ottobre 2012, il Comune avrebbe dovuto già ottemperare ai disposti di legge,
- redatto secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle Regioni (DGR 4732/2007),
- conforme al Piano di Emergenza Provinciale,
- redatto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
- inviato alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti,
-  verificato e aggiornato periodicamente trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti”.
 
Inoltre la legge 100/2012 “introduce il concetto che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, tra i quali rientra il Piano di Governo del Territorio (PGT), debbano essere coordinati con i PEC e con i piani regionali di protezione civile. È bene ricordare che l’Assenza di una adeguata pianificazione d’emergenza comunale secondo la vigente disciplina regionale, comporta la non erogabilità dei finanziamenti regionali delle opere di pronto intervento (art. 3 DGR 9/924 del 1/12/2010).
La Regione Lombardia invita inoltre ciascun comune a “pubblicizzare il PEC allo scopo di sensibilizzare la popolazione sui rischi del proprio territorio e per informarla sul comportamento da tenere nel caso in cui si verificasse un’emergenza”.
 
Inoltre la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” introduce alcune novità relative all’ impiego dei volontari di protezione civile in occasione di “Eventi a rilevante impatto locale”.
 
Se un Comune ha eventi di rilevante impatto locale, “potrà attivare il Piano di Protezione Civile, istituire temporaneamente il C.O.C. (Centro Operativo Comunale, ndr) e impiegare le Organizzazioni di Volontari per i compiti previsti dal Piano a supporto della gestione dell’evento. Gli scenari pianificati all’interno del PEC, costituiscono il presupposto per poter ipotizzare l’attivazione dei benefici di legge (art. 9 e 10 ex DPR 194/2001), secondo le procedure e disposizioni contenute nella  Direttiva”.
 
Nel Vademecum si segnala inoltre che la Regione Lombardia, in data 28 dicembre 2012, ha approvato con il DDS 12631 (BURL n. 2 del 7 gennaio 2013) “la prima ricognizione sullo stato della PEC vigente in Regione Lombardia. In data 7 marzo 2013, con DDS 2005/2013 e stato approvato il primo aggiornamento della situazione, contenente tutte le segnalazioni pervenute da Comuni e Province nel periodo delle osservazioni”.
 
Il documento si conclude con varie indicazioni:
- per i Comuni che hanno beneficiato dei contributi di cui al bando regionale del 2011: con riferimento ai “Comuni che hanno già presentato il piano nei mesi di novembre e dicembre 2012, o che hanno avuto la proroga sino a fine gennaio 2013”. E ai Comuni “con termine per la consegna della documentazione fissato per il 19 marzo 2013, o che hanno inviato richiesta di proroga entro il 19 febbraio 2013”;
- per tutti gli altri comuni.
 
Sono presenti diverse casistiche per “tutti gli altri comuni” a seconda del caso in cui si trova il loro PEC:
- Comuni che non hanno il PEC: “devono dotarsi il prima possibile di PEC, ai sensi della L.100/2012, sulla base dei contenuti previsti dalla “Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali” (DGR 4732/2007) e sulla base della pianificazione provinciale”. Il Piano dovrà essere approvato con Delibera di Consiglio Comunale. Copie del PEC, su supporto digitale, e dell’atto di approvazione dovranno essere trasmesse alla Provincia e alla Prefettura territorialmente competenti (art. 15 comma 3-ter L.225/92 cosi modificata dalla L.100/2012). I Comuni dovranno rapportarsi con le rispettive Province per la redazione del PEC;
- Comuni che hanno il PEC approvato prima del 12 ottobre 2012 con atto diverso dalla Delibera di Consiglio Comunale (ad es. Delibera di Giunta Comunale, atto dirigenziale): “dovranno comunicare gli estremi dell’atto di approvazione a Regione Lombardia, tramite la casella di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it , alla Provincia ed alla Prefettura territorialmente competenti. Nel caso si verifichi la necessita di aggiornamento, dovranno effettuarlo al più presto procedendo in seguito all’approvazione del piano con Delibera di Consiglio Comunale e alla trasmissione di copie del PEC, su supporto digitale, e dell’ atto di approvazione, a Regione, Provincia e Prefettura territorialmente competenti. I Comuni dovranno rapportarsi con le rispettive Province per la redazione del PEC”;
- Comuni che hanno il PEC approvato dopo il 12 ottobre 2012 con atto diverso dalla Delibera di Consiglio Comunale (ad es. Delibera di Giunta Comunale, atto dirigenziale): “dovranno riapprovare il PEC in Consiglio Comunale per evitare l’illegittimità dello strumento e poi trasmetterne gli estremi di approvazione a Regione Lombardia, tramite la casella di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it , alla Provincia ed alla Prefettura territorialmente competenti, unitamente (qualora non fosse già stato fatto) ad una copia del piano su supporto digitale”;
- Comuni che hanno il PEC approvato prima o dopo il 12 ottobre 2012 con Delibera di Consiglio Comunale: dovranno comunicare gli estremi dell’atto di approvazione a Regione Lombardia, tramite la casella di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, alla Provincia e alla Prefettura territorialmente competenti, unitamente (qualora non fosse già stato fatto) ad una copia del piano su supporto digitale”.
 
Per ogni ulteriore chiarimento, si potrà fare riferimento agli uffici di Regione Lombardia oppure agli uffici di Protezione Civile delle Province territorialmente competenti.
 
 
 
 
 
 
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