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Datori di lavoro: novità per primo soccorso e prevenzione incendi

Datori di lavoro: novità per primo soccorso e prevenzione incendi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

07/02/2018

Una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni relative allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. Può svolgere questi compiti in totale autonomia?

Datori di lavoro: novità per primo soccorso e prevenzione incendi

Una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni relative allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. Può svolgere questi compiti in totale autonomia?

 

Roma, 7 Feb – L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nato pochi anni fa a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, ha cominciato a fornire alcuni utili orientamenti ispettivi che ci permettono di comprendere meglio l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.

 

Ricordiamo infatti che tra i compiti dell’Ispettorato, nell'esercizio della funzione direttiva e di coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, c’è quello di elaborare – come indicato sul sito INL - “circolari, indirizzi operativi e risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture territoriali, in merito a problematiche interpretative concernenti l'applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell'attività ispettiva”.


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E una recente circolare, la Circolare n. 1/2018, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ad una delle modifiche apportate, in attuazione delle deleghe del “ Jobs Act”, dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151  al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

 

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Stiamo parlando della Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, pubblicata il successivo 24 gennaio, che ha per oggetto le “Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione”.

 

La circolare si sofferma su una norma - variata più volte negli anni e, dunque, oggetto di dubbi interpretativi da parte di operatori, datori di lavoro e ispettori – sulla possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. La circolare non solo si sofferma solo a ribadire gli indirizzi vigenti normativi, ma anche a ricordare quali siano alcuni gli aspetti di cui tener conto in riferimento agli obblighi in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

 

Il contenuto dell’articolo 34 del D.L.gs. 81/2008

Riprendiamo brevemente il contenuto attuale dell’articolo 34 del Testo Unico (come già modificato dal d.lgs. n. 151/2015):

 

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

(...)

 

La circolare dell’Ispettorato ricorda brevemente che l’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e ha abrogato il comma 1-bis - introdotto a sua volta nel Testo Unico dal d.lgs. n. 106/2009 – che “consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46)”.

 

Dunque questa modifica introdotta dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/2015 ha riportato la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 - nonché riprendendo quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) – e ha rimosso la limitazione introdotta dal comma 1-bis, “riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza”.

 

Il datore di lavoro può operare in totale autonomia?

Riguardo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, la circolare precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro - con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio (articolo 31, comma 6) – “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo”.

 

E relativamente all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico, il datore di lavoro:

  • ha l’obbligo di ‘designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’ (comma 1, lettera b);
  • ha l’obbligo di ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti’ (comma 1, lettera t).

 

Inoltre, continua il documento dell’Ispettorato, va rilevato che come previsto dall’articolo 43 comma 2 del Testo Unico – in relazione alle disposizioni generali della gestione delle emergenze – ‘ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva (…)’.

 

In definitiva, conclude la circolare, “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 - indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relative allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

 

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)



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Rispondi Autore: Paolo Marzollo immagine like - likes: 0
07/02/2018 (13:07:54)
Direi che è chiaro, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro. Non è ben specificato come può il dtore di lavoro delegare tali compiti. Io ne farei un articoletto.
Rispondi Autore: Cavalieri Franco immagine like - likes: 0
12/12/2018 (20:54:04)
Un dipendente può avere sia l'incario di primo soccorso che addetto all'antincendio?
Rispondi Autore: Pietro Zeccato immagine like - likes: 0
01/03/2019 (08:34:11)
L'elenco degli addetti all'antincendio e/o al primo soccorso deve essere esposto in modo leggibile ai lavoratori ? E se un addetto ad uno dei due gruppi viene licenziato o si dimette entro quanto tempo deve essere sostituito ?
Rispondi Autore: NTUMBA DINANGA immagine like - likes: 0
02/05/2019 (23:38:34)
Volevo sapere se sia possibile dimettersi da addetto al primo soccorso. Grazie.

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