Lavori di manutenzione ordinaria con ponteggio montato da ditta diversa da quella esecutrice dei lavori -Occorre il PSC?

Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 26/04/2018 da ANTONIO ROMA. Messaggi postati: 6.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di ANTONIO ROMA (architonioroma)

ANTONIO ROMA
(architonioroma)

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n.d. 
prevenire è meglio che curare
Buonasera
Per i lavori di manutenzione ordinaria con ponteggio montato da ditta diversa da quella esecutrice dei lavori occorre redigere il PSC ?

Postato il 26/04/2018 alle 22:37

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Moreno Rapo
(Moreno Rapo)

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4,0 

Gli infortuni si evitano, ma non tutti sanno farlo
In risposta al messaggio di ANTONIO ROMA:
Buonasera
Per i lavori di manutenzione ordinaria con ponteggio montato da ditta diversa da quella esecutrice dei lavori occorre redigere il PSC ?
Buonasera.

La norma a questo proposito è chiara, "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ...." è necessaria nomina di CSP/CSE e conseguente redazione del PSC

Art. 90 commi 3, 4, 5.

Buon lavoro

Postato il 26/04/2018 alle 23:41

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CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

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4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Dipende dalla tipologia di azienda che ha montato il ponteggio. Se si tratta di un'altra impresa esecutrice di lavori certamente siamo in presenza di un cantiere multimpresa, con il conseguente obbligo di Coordinamento e di redazione del PSC. L'obbligo di coordinamento è infatti legato alla presenza di più imprese "esecutrici" ( art. 90 c.3 : " Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione")
Mi viene un dubbio se il ponteggio viene montato da un'impresa che noleggia/affitta ponteggi.
In questo caso l'impresa non è tecnicamente "esecutrice". Siamo in presenza di una mera fornitura di materiali/attrezzature, disciplinata dall'art. 96 comma 1 bis, che esenta l'azienda dall produzione del POS e assoggetta la situazione della fornitura alla disciplina dell'art.26 - obbligo di coordinamento tra imprese con generazione di un DUVRI.
la mia personale interpretazione in questo caso: il cantiere non è soggetto a Coordinamento/PSC ma le attività vanno coordinate in base all'art.26, a cura del committente del cantiere dell'unica impresa esecutrice e del fornitore del ponteggio.

Postato il 27/04/2018 alle 11:54

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Emanuele Rizzato
(Quadrato)

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4,0 

So di non sapere Socrate
volevo farvi presente una riflessione.
Per un ponteggio normale, di solito sono previsti ancoraggi a facciata a trazione e compressione con resistenza di 500-800 kg realizzati mediante tasselli infissi nella muratura esterna.
Questa fase a mio avviso (foratura della muratura) posa dei tasselli è comunque da considerarsi una lavorazione edile.

se prendiamo in considerazione il DM 380 per la differenziazione di manutenzione ordinaria da straordinaria in alcuni ambiti possiamo trovare delle divergenze rispetto al D.lgs 81/08.

ecco che quindi, l'installazione del ponteggio per la pulizia delle gronde può essere manutenzione ordinaria in entrambi i casi. (?! salvo quanto detto prima !?)

oppure: l'installazione di ponteggio per ripassatura di copertura senza sopraelevazione del tetto è da considerarsi manutenzione ordinaria per il DM 380, ma una manutenzione straordinaria dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, tanto che molte volte può essere richiesta l'installazione di dispositivi fissi anticaduta da tetto. UNI EN 795 etc...
infatti non è possibile effettuare la completa ripassatura della copertura senza l'installazione di Dispositivi di protezione collettiva.

Infine, l'installazione di un ponteggio è sempre subordinata alla redazione del PiMUS dall'impresa installatrice/esecutrice, come riportato nell'articolo 134 e 136.
L'articolo 134 comma 1 inizia con:
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,
copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.).
questa sezione è l'unica in cui si parla di ponteggio ed è compresa in Titolo IV ovvero EX direttiva cantieri. Purtroppo il ponteggio non può configurarsi come nolo, per rimuovere dal computo l'impresa che l'ha montato e mancare quindi della nomina del CSP-CSE.

Nel caso in cui non vi avessi convinto ancora, rimane l'allegato X di cui tutti i CSP-CSE conoscono il comma 1, ma molti si dimenticano il comma 2 che dice:
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

il montaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili... è cantiere! no titolo I -->sì Titolo IV.

se l'impresa che monta il ponteggio e fa i lavori da sola o con un contratto d'opera a altri 5 lavoratori autonomi... non serve CSP-CSE, ma questo è il buon vecchio paradosso del Titolo IV.

Postato il 27/04/2018 alle 16:12

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CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Non avevo riletto, colpevolmente, l'allegato. Per quanto mi riguarda mi ha convinto: grazie! il montaggio è da considerarsi a tutti gli effetti attività di cantiere..... con tutte le conseguenze relativamente al quesito originale.

Postato il 27/04/2018 alle 16:20

Immagine di profilo di ANTONIO ROMA (architonioroma)

ANTONIO ROMA
(architonioroma)

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n.d. 
prevenire è meglio che curare
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato:
volevo farvi presente una riflessione.
Per un ponteggio normale, di solito sono previsti ancoraggi a facciata a trazione e compressione con resistenza di 500-800 kg realizzati mediante tasselli infissi nella muratura esterna.
Questa fase a mio avviso (foratura della muratura) posa dei tasselli è comunque da considerarsi una lavorazione edile.

se prendiamo in considerazione il DM 380 per la differenziazione di manutenzione ordinaria da straordinaria in alcuni ambiti possiamo trovare delle divergenze rispetto al D.lgs 81/08.

ecco che quindi, l'installazione del ponteggio per la pulizia delle gronde può essere manutenzione ordinaria in entrambi i casi. (?! salvo quanto detto prima !?)

oppure: l'installazione di ponteggio per ripassatura di copertura senza sopraelevazione del tetto è da considerarsi manutenzione ordinaria per il DM 380, ma una manutenzione straordinaria dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, tanto che molte volte può essere richiesta l'installazione di dispositivi fissi anticaduta da tetto. UNI EN 795 etc...
infatti non è possibile effettuare la completa ripassatura della copertura senza l'installazione di Dispositivi di protezione collettiva.

Infine, l'installazione di un ponteggio è sempre subordinata alla redazione del PiMUS dall'impresa installatrice/esecutrice, come riportato nell'articolo 134 e 136.
L'articolo 134 comma 1 inizia con:
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,
copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.).
questa sezione è l'unica in cui si parla di ponteggio ed è compresa in Titolo IV ovvero EX direttiva cantieri. Purtroppo il ponteggio non può configurarsi come nolo, per rimuovere dal computo l'impresa che l'ha montato e mancare quindi della nomina del CSP-CSE.

Nel caso in cui non vi avessi convinto ancora, rimane l'allegato X di cui tutti i CSP-CSE conoscono il comma 1, ma molti si dimenticano il comma 2 che dice:
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

il montaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili... è cantiere! no titolo I -->sì Titolo IV.

se l'impresa che monta il ponteggio e fa i lavori da sola o con un contratto d'opera a altri 5 lavoratori autonomi... non serve CSP-CSE, ma questo è il buon vecchio paradosso del Titolo IV.
C'e sempre da imparare ed approfondire su questa materia e quindi vi ringrazio per i consigli .
Ritengo però che la questione ,insieme ai paradossi da lei evidenziati , debba essere chiarita dal legislatore.

Postato il 28/04/2018 alle 13:28


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