Definizione e interpretazione di "piano stabile"
Categoria: Lavori in quota. Aperta il 25/05/2018 da Pasqualino Lacquaniti. Messaggi postati: 10.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, penso sia annosa la questione della definizione di "piano stabile" quando si parla di lavori in quota. Qualcuno potrebbe darmi indicazioni in merito all'interpretazione di questa definizione? Ovvero un modo per dedurre cosa si possa intendere per piano stabile e cosa no. Nello specifico del mio problema: lasciando da parte per il momento il problema della modalità di accesso, un soppalco in metallo (considerando che sia certificato, con parapetti, portata idonea, ecc.) può essere considerato un piano stabile? Grazie mille in anticipo per il supporto. Saluti, PL Postato il 25/05/2018 alle 11:34 | |
articolo 107 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. questo significa che in caso di caduta dall'alto verso il piano, lo stesso non deve sfondarsi. il piano poi deve estendersi in orizzontale abbastanza da sostenere l'eventuale carico. quindi non è un piano stabile che è prossimo al punto di caduta ma che non lo sostiene completamente. la caduta di un operatore da 2 metri esercita su di esso e sul piano stabile 12KN di forza puntuale, quindi il piano deve essere un "solaio" che possa sostenere almeno questa forza, se non superiore. Postato il 25/05/2018 alle 13:02 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: Grazie.articolo 107 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. questo significa che in caso di caduta dall'alto verso il piano, lo stesso non deve sfondarsi. il piano poi deve estendersi in orizzontale abbastanza da sostenere l'eventuale carico. quindi non è un piano stabile che è prossimo al punto di caduta ma che non lo sostiene completamente. la caduta di un operatore da 2 metri esercita su di esso e sul piano stabile 12KN di forza puntuale, quindi il piano deve essere un "solaio" che possa sostenere almeno questa forza, se non superiore. Posso chiederti da quale norma hai preso questi riferimenti? Questo significa che se il piano sul quale lavora un operatore è in grado di sostenere questa forza (nella fattispecie un piano di un soppalco) si può considerare stabile e quindi non si applicano gli obblighi per i lavori in quota anche se il piano è posto ad un'altezza superiore ai 2 metri da un pavimento? Grazie mille. Postato il 25/05/2018 alle 13:40 | |
In risposta al messaggio di Pasqualino Lacquaniti: hai letto qui:Grazie. Posso chiederti da quale norma hai preso questi riferimenti? Questo significa che se il piano sul quale lavora un operatore è in grado di sostenere questa forza (nella fattispecie un piano di un soppalco) si può considerare stabile e quindi non si applicano gli obblighi per i lavori in quota anche se il piano è posto ad un'altezza superiore ai 2 metri da un pavimento? Grazie mille. https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/la-nozione-di-lavori-in-quota-la-protezione-dal-rischio-caduta-dall-alto-AR-16773/ ??? comunque il riferimento è il dl 81/08 Postato il 25/05/2018 alle 13:52 | |
In risposta al messaggio di Omero Simpson: ciao,hai letto qui: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/la-nozione-di-lavori-in-quota-la-protezione-dal-rischio-caduta-dall-alto-AR-16773/ ??? comunque il riferimento è il dl 81/08 so bene che il riferimento è il D.Lgs. 81/08; io intendevo il riferimento alle portate che scriveva il collega. Non vorrei sbagliarmi, ma il D.Lgs. 81/08 non dà la definizione di piano stabile.... Il link purtroppo non riesco ad aprirlo....c'è qualcosa di interessante che mi puoi riassumere? Grazie mille. Postato il 25/05/2018 alle 13:57 | |
Tento di dare un contributo partendo da una definizione di stabilità da vocabolario : "La presenza di requisiti tali da escludere l'eventualità o la possibilità di alterazioni o variazioni". Non mi pare che il legislatore l'abbia definita. Ritengo sia un concetto che va oltre la capacità di portata, comprendendo anche, ad esempio, il fatto che il piano si fisso/mobile-movibile . Ho trovato un'interessante definizione "Il legislatore non riporta però la definizione di piano stabile: si ritiene che quest’ultimo possa essere definito come la superficie di appoggio dove, in nessun caso, la forza di gravità possa avere una sia pur minima incidenza, anche in caso di evento anomalo ma ragionevolmente prevedibile (ad esempio, un piano di un ponteggio o una terrazza anche di grandi dimensioni, non possono essere considerati di per sé come piani stabili). Postato il 25/05/2018 alle 14:44 - Modificato da un moderatore | |
porto alcuni esempi: il piano di un ponteggio non è un piano stabile poichè il ponteggio è un'opera provvisionale. un solaio è un piano stabile entro 1.5 metri dal bordo soggetto a rischio di caduta dall'alto, anche in presenza di un parapetto. ad esempio la distanza massima per l'utilizzo delle scale a libro da D.LGs 81 è 5 metri. ma questa distanza va misurata dal piano stabile di caduta. se uso la scala su un solaio e rischio di cadere di (1 piano + h scala) ecco che la sola scala a libro non basta. per quanto riguarda il 12 KN derivano dalla UNI 795, in quanto l'operatore che utilizza DPI di III categoria contro il rischio di caduta dall'alto esercita sul punto di ancoraggio una forza pari alla massa (100kg) per l'accelerazione (9.81 m/s2) +20% di sicurezza fa 12KN. Infatti fatti i dissipatori per le imbracature sono tarati a 6Kn. ora: un soppalco può definirsi piano stabile -> forse. la donna delle pulizie che sale sulla scala da dentro il 4 piano e si affaccia alla finestra per pulire il vetro, il suo piano stabile di riferimento non è più il 4° piano ma il marciapiede. una copertura durante la sua costruzione non è un piano stabile. una volta costruita, se priva di superfici non portanti è un piano stabile. chiudere un cavedio con tavoloni non lo fa diventare un piano stabile, chiudere un cavedio con tavoloni e pultellare il tavolato dal basso lo può far diventare un piano stabile. Postato il 28/05/2018 alle 09:13 | |
Buonasera a tutti, mi inserisco nella discussione per porre il seguente quesito: Su un terrazzo ho realizzato un soppalco in acciaio zincato stabile che si eleva di 30 cm rispetto al piano di calpestio del terrazzo. Su tale soppalco possono accedere maestranze per effettuare lavorazioni varie. L'area calpestabile del soppalco è larga circa 1 m. La domanda è: Il soppalco deve essere dotato di parapetto? Vi ringrazio per la disponibilità. Postato il 01/10/2020 alle 19:55 | |
In risposta al messaggio di Giuseppe Alamia: se il soppalco ha un bordo di caduta superiore a:Buonasera a tutti, mi inserisco nella discussione per porre il seguente quesito: Su un terrazzo ho realizzato un soppalco in acciaio zincato stabile che si eleva di 30 cm rispetto al piano di calpestio del terrazzo. Su tale soppalco possono accedere maestranze per effettuare lavorazioni varie. L'area calpestabile del soppalco è larga circa 1 m. La domanda è: Il soppalco deve essere dotato di parapetto? Vi ringrazio per la disponibilità. - 50 cm in alcuni casi - 2 metri rispetto al piano sottostante va realizzato un parapetto alto almeno un metro rispetto alla grecata - piano di calpestio in oggetto, tanto più se ci lavorano persone al di sopra. Postato il 16/10/2020 alle 16:21 | |
Buongiorno, mi inserisco per avere un chiarimento nonostante la lettura dei messaggi precedenti. Il piano di un ponteggio completo di parapetto conforme alla normativa, parapiedi, ecc..è considerabile piano stabile in quanto il rischio di caduta dall'alto è eliminato dalla presenza dei parapetti? oppure si configura come lavoro in quota? Grazie mille Postato il 10/09/2024 alle 09:40 |
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