certificato di idoneità ala mansione
quali dati deve contenere obbligatoriamente il certificato rilasciato dal M.C.?
Categoria: Medico Competente e Sorveglianza sanitaria. Aperta il 04/06/2018 da pippo pippo. Messaggi postati: 10.
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Autore | Messaggio |
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salve a tutti,avrei bisogno di delucidazioni in merito al certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal M.C. Vi anticipo che lavoro nella gdo e ho visto vari giudizi di idoneità nel passar degli anni ma come questo mai, nello specifico manca la mansione svolta dal lavoratore visitato, e non compaiono i rischi al quale il lavoratore e' sottoposto (per esempio mmc) Inoltre a differenza di tutti quelli precedenti e' comparsa questa dicitura:Mansione ed esposizione come da protocollo sanitario n 2 del piano di sorveglianza sanitaria aziendale. E' regolare un certificato sul quale non e' segnalata la mansione svolta dal lavoratore e ai rischi sottoposti? grazie. Postato il 04/06/2018 alle 12:23 | |
Ti consiglio di contestare la visita hai 20 giorni di tempo. Vai all'ASUr ufficio di prevenzione e protezione ambienti lavoro. Postato il 04/06/2018 alle 16:27 | |
non sono medico competente ma ti riporto quanto è di mia conoscenza. nel certificato deve essere riportata almeno la mansione, poi ad ogni mansione è riportato nel protocollo sanitario l'elenco di rischi e la consequenziale visita medica prevista dal dottore. il protocollo sanitario comunque è un documento interno all'azienda stipulato con il medico e non deve essere esibito ai clienti. il certificato di idoneità alla mansione invce può avere i riportati i rischi, ma non è obbligatorio. Postato il 05/06/2018 alle 10:57 | |
In risposta al messaggio di Gabriele Lorenzetti: purtroppo sono già trascorsi. Ti consiglio di contestare la visita hai 20 giorni di tempo. Vai all'ASUr ufficio di prevenzione e protezione ambienti lavoro. Postato il 05/06/2018 alle 18:41 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: allora cosa mi consigli fare........sottoporre la cosa al servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro?(SPSAL?)non sono medico competente ma ti riporto quanto è di mia conoscenza. nel certificato deve essere riportata almeno la mansione, poi ad ogni mansione è riportato nel protocollo sanitario l'elenco di rischi e la consequenziale visita medica prevista dal dottore. il protocollo sanitario comunque è un documento interno all'azienda stipulato con il medico e non deve essere esibito ai clienti. il certificato di idoneità alla mansione invce può avere i riportati i rischi, ma non è obbligatorio. (Anche perchè tra l'altro non sta rispettando neanche le limitazioni prescritte dal medico sul certificato) Grazie Postato il 05/06/2018 alle 18:51 | |
se sei Coordinatore della sicurezza puoi segnalare la cosa al committente, se sei committente puoi impedire che il lavoratore dell'appaltatore sia impiegato nel tuo lavoro. se sei datore di lavoro parlerei con il Medico competente, se tutto ciò non ti da alcuna risposta, fai come hai detto. Però credo sia opportuno capire prima come mai il certificato sia fatto in quel modo e poi eventualmente segnalarlo all' UPG. Postato il 06/06/2018 alle 09:06 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: Grazie per la risposta,purtroppo non ricopro nessuno dei ruoli da te menzionati.se sei Coordinatore della sicurezza puoi segnalare la cosa al committente, se sei committente puoi impedire che il lavoratore dell'appaltatore sia impiegato nel tuo lavoro. se sei datore di lavoro parlerei con il Medico competente, se tutto ciò non ti da alcuna risposta, fai come hai detto. Però credo sia opportuno capire prima come mai il certificato sia fatto in quel modo e poi eventualmente segnalarlo all' UPG. A chi potrei rivolgermi per avere delucidazioni in merito? Nel senso che, potrei andare all'asl a chiedere spiegazioni prima di procedere con una qualsiasi segnalazione? Postato il 13/06/2018 alle 16:01 | |
L’allegato 3A del dlgs 81 2008, nella seconda parte, descrive i “CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE”. Tra questi requisiti ci sono anche “REPARTO, MANSIONE E RISCHI”. Relativamente alle sanzioni, il Dgs 81/2008 prevede, all’articolo 41 comma 5, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per il medico competente. C’è anche una sanzione per il datore di lavoro che non richieda “al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”. L’articolo di riferimento è il 18 comma 1 lettera g), e si tratta di una sanzione penale (ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro). Cosa potrebbe fare il lavoratore? Potrebbe dapprima cercare di chiarire in modo “amichevole”, chiedendo spiegazioni al medico o a qualche figura aziendale , in primis al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. In caso di insuccesso potrebbe poi segnalare questa violazione di norme al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 20 comma 2 lettera e), ed infine segnalarle all’Organi di vigilanza dell’AUSL. Postato il 19/06/2018 alle 08:55 | |
Io credo che dovresti andare all'ASUr ufficio prevenzione ambienti lavoro e chiedere un parere Postato il 19/06/2018 alle 21:15 | |
In risposta al messaggio di michele michele: grazie michele,molto molto esaustivo. L’allegato 3A del dlgs 81 2008, nella seconda parte, descrive i “CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE”. Tra questi requisiti ci sono anche “REPARTO, MANSIONE E RISCHI”. Relativamente alle sanzioni, il Dgs 81/2008 prevede, all’articolo 41 comma 5, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per il medico competente. C’è anche una sanzione per il datore di lavoro che non richieda “al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”. L’articolo di riferimento è il 18 comma 1 lettera g), e si tratta di una sanzione penale (ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro). Cosa potrebbe fare il lavoratore? Potrebbe dapprima cercare di chiarire in modo “amichevole”, chiedendo spiegazioni al medico o a qualche figura aziendale , in primis al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. In caso di insuccesso potrebbe poi segnalare questa violazione di norme al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 20 comma 2 lettera e), ed infine segnalarle all’Organi di vigilanza dell’AUSL. Postato il 24/06/2018 alle 22:44 |
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