Applicabilità lavori in quota

Categoria: Lavori in quota. Aperta il 28/10/2019 da Andrea C.. Messaggi postati: 4.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Andrea C. (Andre)

Andrea C.
(Andre)

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n.d. 
Buon pomeriggio a tutti,
torno su un argomento trito e ritrito ma forse non del tutto chiaro.
Per le attività in quota sono contemplati tra i metodi di protezione i DPI, i DPC mobili e i DPC fissi.
Il parapetto fisso di un terrazzo, o di un tetto calpestabile, rientra quindi nella categoria di DPC fisso.

A questo punto mi chiedo: un imbianchino che sta stuccando delle crepe nella parete esterna di un edificio, e si trova a lavorare all'interno di un balcone con parapetto, accedendo dall'interno dell'edificio stesso, sta svolgendo attività in quota protetto da DPC fisso? O la sua attività non ricade nella definizione di "lavoro in quota"?
Di fatto la sua attività è identica a quella della donna delle pulizie che innaffia i fiori nello stesso balcone.
Il rischio di caduta dal balcone è lo stesso ed entrambi sono protetti dal parapetto; l'imbianchino però, secondo l'art.105 dell'81/08, è intento alla "... esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, …".

Che ne pensate? La questione all'apparenza banale è dibattuta spesso sul web e la risposta non è mai univoca!
L'imbianchino del mio esempio deve fare formazione sui lavori in quota? Il MC deve valutare la sua idoneità per l'attività in quota? Oppure il capo II del Titolo IV non è applicabile in questo caso?

Postato il 28/10/2019 alle 17:04

Immagine di profilo di Francesca Pelegatti (Francesca - M.E.S.)

Francesca Pelegatti
(Francesca - M.E.S.)

Voto utente:
1,5 

In risposta al messaggio di Andrea C.:
Buon pomeriggio a tutti,
torno su un argomento trito e ritrito ma forse non del tutto chiaro.
Per le attività in quota sono contemplati tra i metodi di protezione i DPI, i DPC mobili e i DPC fissi.
Il parapetto fisso di un terrazzo, o di un tetto calpestabile, rientra quindi nella categoria di DPC fisso.

A questo punto mi chiedo: un imbianchino che sta stuccando delle crepe nella parete esterna di un edificio, e si trova a lavorare all'interno di un balcone con parapetto, accedendo dall'interno dell'edificio stesso, sta svolgendo attività in quota protetto da DPC fisso? O la sua attività non ricade nella definizione di "lavoro in quota"?
Di fatto la sua attività è identica a quella della donna delle pulizie che innaffia i fiori nello stesso balcone.
Il rischio di caduta dal balcone è lo stesso ed entrambi sono protetti dal parapetto; l'imbianchino però, secondo l'art.105 dell'81/08, è intento alla "... esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, …".

Che ne pensate? La questione all'apparenza banale è dibattuta spesso sul web e la risposta non è mai univoca!
L'imbianchino del mio esempio deve fare formazione sui lavori in quota? Il MC deve valutare la sua idoneità per l'attività in quota? Oppure il capo II del Titolo IV non è applicabile in questo caso?
Buongiorno,
mi ricordo che quando feci il corso di formazione per R.S.P.P. facemmo al docente proprio una domanda similare.
La risposta fu che poiché la norma relativa al lavoro in quota parla di "piano stabile" di calpestio ed essendo un balcone un piano stabile per definizione (in quanto non è un opera provvisionale come potrebbe esserlo un ponteggio) l'attività su balcone (con i piedi sul piano del balcone) non è lavoro in quota. Ovviamente se sul balcone mettiamo una scala e saliamo il parapetto non mi proteggerà più (quindi molto prima di essere a 2 metri) e ci si espone a rischio caduta con tutto quello che ne consegue per formazione e DPI/DPC.

Postato il 29/10/2019 alle 08:37

Immagine di profilo di Andrea C. (Andre)

Andrea C.
(Andre)

Voto utente:
n.d. 
In risposta al messaggio di Francesca Pelegatti:
Buongiorno,
mi ricordo che quando feci il corso di formazione per R.S.P.P. facemmo al docente proprio una domanda similare.
La risposta fu che poiché la norma relativa al lavoro in quota parla di "piano stabile" di calpestio ed essendo un balcone un piano stabile per definizione (in quanto non è un opera provvisionale come potrebbe esserlo un ponteggio) l'attività su balcone (con i piedi sul piano del balcone) non è lavoro in quota. Ovviamente se sul balcone mettiamo una scala e saliamo il parapetto non mi proteggerà più (quindi molto prima di essere a 2 metri) e ci si espone a rischio caduta con tutto quello che ne consegue per formazione e DPI/DPC.
Grazie per la risposta, ma non concordo con l'opinione del docente.
Il piano stabile da prendere in considerazione non è quello su cui il lavoratore opera, ma quello sul quale andrà a cadere!
Ipotizziamo che il lavoratore non acceda al balcone di un edificio completato per interventi sulla facciata, ma sia invece uno degli operai intenti ad installare le ringhiere del palazzo in costruzione.
Non ci sono quindi ripari collettivi (lo scopo del lavoro è proprio quello di installarli): il lavoratore è chiaramente esposto al rischio di caduta e sicuramente il piano stabile sottostante (il cortile del palazzo) si trova a più di 2 m.
Direbbe che non si tratta di lavoro in quota?

Il mio quesito è teso proprio a cogliere questa sottigliezza:
CASO A)
Installo un DPC per proteggere un lavoratore -> lavoro in quota ex D.Lgs 81/08!
CASO B)
Il lavoratore si accinge ad operare in un luogo dove sono già presenti protezioni, allo scopo di proteggere gli utilizzatori abituali dell'ambiente (inquilini, scolari, clienti …), tipicamente ringhiere.
Tali ringhiere sono costruite secondo quale norma? Sono DPC?
(Che per definizione fanno riferimento all'attività "lavorativa")
-> lavoro in quota (con protezione "all'origine") o lavoro in quota (ex D.Lgs 81/08) non applicabile?

Postato il 31/10/2019 alle 10:14

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Andrea C.:
Grazie per la risposta, ma non concordo con l'opinione del docente.
Il piano stabile da prendere in considerazione non è quello su cui il lavoratore opera, ma quello sul quale andrà a cadere!
Ipotizziamo che il lavoratore non acceda al balcone di un edificio completato per interventi sulla facciata, ma sia invece uno degli operai intenti ad installare le ringhiere del palazzo in costruzione.
Non ci sono quindi ripari collettivi (lo scopo del lavoro è proprio quello di installarli): il lavoratore è chiaramente esposto al rischio di caduta e sicuramente il piano stabile sottostante (il cortile del palazzo) si trova a più di 2 m.
Direbbe che non si tratta di lavoro in quota?

Il mio quesito è teso proprio a cogliere questa sottigliezza:
CASO A)
Installo un DPC per proteggere un lavoratore -> lavoro in quota ex D.Lgs 81/08!
CASO B)
Il lavoratore si accinge ad operare in un luogo dove sono già presenti protezioni, allo scopo di proteggere gli utilizzatori abituali dell'ambiente (inquilini, scolari, clienti …), tipicamente ringhiere.
Tali ringhiere sono costruite secondo quale norma? Sono DPC?
(Che per definizione fanno riferimento all'attività "lavorativa")
-> lavoro in quota (con protezione "all'origine") o lavoro in quota (ex D.Lgs 81/08) non applicabile?
La prima risposta mi sembra corretta, la sua interpretazione (Andrea) no.

I parapetti da cantiere come ben sappiamo devono essere di tipo "normale" ovvero con corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm. e devono resistere ad uno sforzo orizzontale di 100 kg vedi UNI EN 13374

I parapetti delle abitazioni non hanno i medesimi requisiti, poichè sono definiti parapetti di tipo fisso. Molte volte non sono dotati di tavola fermepidere poichè non è considerato il rischio di caduta di materiale dall'alto.
hanno però molte volte il requisito di avere solo feritoie verticali o orizzontali tali da impedire l'attraversamento di una sfera da 9-10 cm di diametro. (questo dipende da comune a comune).
parapetti più vecchi di 30-40 anni non hanno l'altezza minima di 100 cm.

detto questo, chiunque lavori su un area con possibile rischio di caduta dall'alto deve valutarlo volta per volta ed apportare le misure protettive e preventive idonee.

come installare la tavola fermapiede, o sopraelevare con una tavola il parapetto esistente nei casi sopradescritti ad esempio.

ovvio che se il lavoro in oggetto fosse la sostituzione del parapetto stesso bisognerà realizzare delle opere provvisionali idonee come un ponteggio ed utilizzare DPI di III categoria se necessario.

La signora delle pulizie nel caso in cui dovesse cambiare la lampadina esterna del poggiolo, o pulire la lampada ed utilizzasse la scala non sarebbe protetta dal parapetto esistente in caso di caduta verso l'esterno del poggiolo stesso, e anch'essa dovrebbe utilizzare altri sistemi più sicuri.

allo stesso tempo, l'imbianchino se usa il rullo e non la scala potrebbe benissimo effettuare il suo lavoro dal poggiolo senza l'uso di DPI aggiuntivi.

un saluto

Postato il 31/10/2019 alle 15:30


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