Aggiornamento formazione spazi confinati DPR 177/2011
Ogni quanti anni?
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 05/06/2018 da stefania scorciolla. Messaggi postati: 5.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, chiedo aiuto al Forum in quanto nella legislazione non trovo riferimenti precisi in merito alla frequenza di aggiornamento dei corsi di formazione per addetti abilitati ad intervenire in spazi confinati. Gli stessi corsi di formazione organizzati da diversi enti propongono pacchetti formativi differenti (16 ore modulo base più 8 ore di aggiornamento ogni 5, oppure 8 ore di modulo base più 4 ore di aggiornamento ogni 2). Posso chiedere se qualcuno ha una risposta e i riferimenti di legge? Grazie, Stefania Postato il 05/06/2018 alle 13:59 | |
In risposta al messaggio di stefania scorciolla: Buon pomeriggio Stefania,Buongiorno, chiedo aiuto al Forum in quanto nella legislazione non trovo riferimenti precisi in merito alla frequenza di aggiornamento dei corsi di formazione per addetti abilitati ad intervenire in spazi confinati. Gli stessi corsi di formazione organizzati da diversi enti propongono pacchetti formativi differenti (16 ore modulo base più 8 ore di aggiornamento ogni 5, oppure 8 ore di modulo base più 4 ore di aggiornamento ogni 2). Posso chiedere se qualcuno ha una risposta e i riferimenti di legge? Grazie, Stefania in merito alla tua richiesta occorre precisare quanto segue: il corso di 16 ore ai sensi del DPR 177/2011 in combinato disposto con il T.U.S.L. D.Lgs. 81/08 Art. 66 e ss.mm.ii. viene erogato essenzialmente a quei profili professionali che si occuperanno di rappresentare la figura del datore di lavoro n.q. di "Preposti alle lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento". Discorso diverso per il corso base per "Addetto alle lavorazioni" in tale ambito che invece ha una durata di 08 ore, come hai giustamente evidenziato. Per ciò che concerne l'aggiornamento periodico, nonostante lo stesso non sia definito dalla specifica normativa, cioè non contemplato negli Accordi Stato-Regioni, risulta essere comunque obbligatorio come requisito di carattere generale previsto dall'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08, (obblighi di formazione), pertanto, fino a nuovo intervento del legislatore in materia, deve essere sempre erogato su base quinquennale e prevede due distinte categorie; Preposti n.q. di Rappresentanti del Datore di Lavoro 08 ore Operatori Addetti alle lavorazioni 04 ore Ovviamente tengo a precisare che quanto sopra esposto è un'interpretazione resa dallo scrivente, a causa della suddetta vacatio legis, tuttavia, risulta essere suffragata dalle regole di buona prassi in ambito formativo, A disposizione per nuove ed eventuali, Un cordiale saluto Alessandro Canale Postato il 05/06/2018 alle 14:44 | |
In risposta al messaggio di Alessandro Canale: Buon pomeriggio Alessandro,Buon pomeriggio Stefania, in merito alla tua richiesta occorre precisare quanto segue: il corso di 16 ore ai sensi del DPR 177/2011 in combinato disposto con il T.U.S.L. D.Lgs. 81/08 Art. 66 e ss.mm.ii. viene erogato essenzialmente a quei profili professionali che si occuperanno di rappresentare la figura del datore di lavoro n.q. di "Preposti alle lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento". Discorso diverso per il corso base per "Addetto alle lavorazioni" in tale ambito che invece ha una durata di 08 ore, come hai giustamente evidenziato. Per ciò che concerne l'aggiornamento periodico, nonostante lo stesso non sia definito dalla specifica normativa, cioè non contemplato negli Accordi Stato-Regioni, risulta essere comunque obbligatorio come requisito di carattere generale previsto dall'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08, (obblighi di formazione), pertanto, fino a nuovo intervento del legislatore in materia, deve essere sempre erogato su base quinquennale e prevede due distinte categorie; Preposti n.q. di Rappresentanti del Datore di Lavoro 08 ore Operatori Addetti alle lavorazioni 04 ore Ovviamente tengo a precisare che quanto sopra esposto è un'interpretazione resa dallo scrivente, a causa della suddetta vacatio legis, tuttavia, risulta essere suffragata dalle regole di buona prassi in ambito formativo, A disposizione per nuove ed eventuali, Un cordiale saluto Alessandro Canale grazie infinite per la risposta e per la spiegazione, tutto molto chiaro. Vista la tua esperienza in merito, posso chiederti gentilmente, in caso di azienda di manutenzione esterna operante all'interno di un contesto industriale e adibita (tra le varie attività) anche ad interventi in spazi confinati, il corso di 8 ore (+ gli aggiornamenti relativi) è sufficiente per gli addetti oppure per uno di loro (ad es il capocantiere che in questo caso identificherei come loro "preposto") è necessario il corso da 16? Un saluto e ancora molte grazie. Stefania Postato il 05/06/2018 alle 15:19 | |
In risposta al messaggio di stefania scorciolla: il DPR cita all'articolo 2 comma 1 lettera C:Buon pomeriggio Alessandro, grazie infinite per la risposta e per la spiegazione, tutto molto chiaro. Vista la tua esperienza in merito, posso chiederti gentilmente, in caso di azienda di manutenzione esterna operante all'interno di un contesto industriale e adibita (tra le varie attività) anche ad interventi in spazi confinati, il corso di 8 ore (+ gli aggiornamenti relativi) è sufficiente per gli addetti oppure per uno di loro (ad es il capocantiere che in questo caso identificherei come loro "preposto") è necessario il corso da 16? Un saluto e ancora molte grazie. Stefania "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati… ...Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; La lettera D dice: avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. quindi si evince che per questi lavori sia sempre prevista l'esecuzione da parte di almeno 2 persone: un preposto ed n addetti. quindi è necessario che il preposto alle lavorazioni abbia il corso di 16 ore e gli addetti quello da 8 ore. Postato il 06/06/2018 alle 12:26 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: Buongiorno Emanuele,il DPR cita all'articolo 2 comma 1 lettera C: "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati… ...Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; La lettera D dice: avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. quindi si evince che per questi lavori sia sempre prevista l'esecuzione da parte di almeno 2 persone: un preposto ed n addetti. quindi è necessario che il preposto alle lavorazioni abbia il corso di 16 ore e gli addetti quello da 8 ore. perfetto grazie, molto chiaro. Un saluto Postato il 06/06/2018 alle 12:34 |
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