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EPDItaly 7.1: sostenibilità e digitalizzazione dal 1° ottobre 2026
A partire dal 1° ottobre 2026 si conclude ufficialmente il periodo transitorio di coesistenza tra la precedente versione del Regolamento EPDItaly (Rev. 6.0) e la nuova Revisione 7.1. Da tale data, tutte le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) pubblicate o rinnovate sul Program Operator italiano dovranno conformarsi in modo esclusivo alle nuove disposizioni applicative.
La revisione rappresenta un passaggio fondamentale per i produttori, i consulenti ambientali, i tecnici e gli Organismi di Verifica e Validazione (V/V). L'obiettivo primario del nuovo regolamento è innalzare la qualità scientifica, la tracciabilità e la riproducibilità delle analisi sul ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA), garantendo al mercato dati trasparenti, privi di ambiguità e pienamente allineati al quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e prevenzione del greenwashing.
Le principali novità del Regolamento EPDItaly Rev. 7.1
Il Regolamento Rev. 7.1 introduce prescrizioni metodologiche stringenti per la redazione delle EPD (dichiarazioni ambientali di Tipo III, conformi alla norma UNI EN ISO 14025), imponendo criteri più accurati nella contabilizzazione degli impatti e nell'organizzazione delle informazioni di filiera.
Tra i principali elementi di innovazione si evidenziano:
Obbligatorietà dell’Annex for Energy and Biogas: dal 1° ottobre 2026 non sarà più consentito l'uso dell'Informativa Annex generica, sia nel settore delle costruzioni sia negli altri ambiti industriali. Diventa obbligatoria l'adozione dell'Annex for Energy and Biogas, che definisce regole rigorose per la modellazione dei vettori energetici, per l'impiego di fonti rinnovabili (compresa la verifica delle Garanzie d'Origine) e per la contabilizzazione del biogas nello studio LCA.
Digitalizzazione e interoperabilità dei dati: la Rev. 7.1 accelera la transizione verso la digitalizzazione delle metriche ambientali. I dati quantitativi devono essere strutturati per consentire l'interoperabilità con le banche dati nazionali ed europee (in linea con la norma EN 15804). Questa modalità facilita l'integrazione automatica delle prestazioni EPD nei software BIM (Building Information Modeling) e nelle piattaforme aziendali di rendicontazione ESG.
Regolamentazione per distributori e importatori (Annex 8): viene introdotta una procedura standardizzata di verifica e validazione per le EPD la cui titolarità appartiene a soggetti diversi dal fabbricante originale (EPD Owner quali distributori, importatori o rappresentanti autorizzati), garantendo la tracciabilità della catena di custodia e dei dati di fabbricazione.
Validazione di prodotti in fase di sviluppo (Annex 6): sono formalizzate le linee guida per la validazione di EPD riferite a prodotti non ancora realizzati su scala industriale o prodotti in impianti pilota, consentendo di certificare i profili ambientali attesi fin dalle fasi di Ricerca e Sviluppo.
Verifiche e Audit: le Check List obbligatorie per gli Organismi V/V
L'aggiornamento normativo incide direttamente sull'attività di audit condotta dagli Organismi di Verifica e Validazione accreditati. A decorrere dal 1° ottobre 2026, l'attività di verifica sulle EPD dei prodotti da costruzione dovrà obbligatoriamente impiegare la Check List EPD / Check List LCA Tool aggiornata al Regolamento Rev. 7.1.
La nuova check list impone un controllo rigoroso sui parametri cardine dello studio LCA, tra cui:
La corretta applicazione dei criteri di cut-off e delle regole di allocazione dei flussi di materia ed energia.
La rappresentatività temporale, geografica e tecnologica dei dati primari di stabilimento e dei dataset secondari.
La precisa distinzione delle quote di materiale riciclato (suddivise tra pre-consumer e post-consumer) e la gestione dei sottoprodotti secondo il quadro normativo di riferimento.
Integrazione tra EPD, CAM e conformità alla sicurezza aziendale
L'introduzione della Rev. 7.1 ha un impatto diretto sulla conformità normativa e operativa, intersecando le competenze di HSE Manager, RSPP e responsabili tecnici.
Nel contesto degli appalti pubblici, regolati dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l'EPD costituisce il mezzo di prova privilegiato per dimostrare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). La maggiore accuratezza richiesta dalla Rev. 7.1 mette al riparo le stazioni appaltanti e le imprese da contestazioni sulla veridicità dei dati di impatto ambientale.
Parallelamente, la caratterizzazione dei materiali nell'LCA richiede un coordinamento costante con la gestione del rischio chimico e con le figure della prevenzione aziendale di cui al D.Lgs. 81/2008. La dichiarazione del contenuto di sostanze pericolose all'interno del prodotto — come le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso secondo il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) — richiede una mappatura puntuale delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) lungo la supply chain, coniugando la sostenibilità ambientale con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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