La mini-riforma della formazione sulla sicurezza
La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 hanno avviato una “mini riforma” nel settore della formazione sulla sicurezza sul lavoro, stabilendo nuove regole per i corsi destinati a preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti antincendio.
In questo articolo, illustreremo le novità introdotte a partire dal 2022, chiarendo anche le modalità di attuazione delle nuove regole in questo periodo di transizione.
Nuove indicazioni per la formazione di dirigenti e preposti
La prima novità riguarda dirigenti e preposti, rispetto ai quali il nuovo comma 7-ter introdotto dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 stabilisce che debbano ricevere una formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni che verrà adottato entro il 30 giugno 2022.
Nel caso specifico dei preposti, inoltre, la nuova norma prevede che i corsi siano svolti interamente con modalità in presenza e che l’aggiornamento della formazione avvenga con periodicità biennale (o comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi).
Scompare quindi la possibilità, riconosciuta dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, di svolgere alcuni argomenti (i punti da 1 a 5 del corso di prima formazione) e l’aggiornamento in modalità eLearning.
Per maggiori informazioni su questa novità, leggi l’ Appello di Mega Italia Media per una buona formazione sulla sicurezza.
Ad ogni modo, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, come chiarito anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti per cui:
- i punti da 1 a 5 del programma del corso di prima formazione possono essere svolti in eLearning;
- l’aggiornamento della formazione deve avvenire con periodicità quinquennale.
Introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro
Un’altra grande novità introdotta con la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 riguarda l’introduzione dell’obbligo formativo per il datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolga o meno i compiti propri dell’RSPP.
Finora, infatti, erano tenuti a fare formazione esclusivamente i datori di lavoro che svolgevano direttamente le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP).
Con la nuova norma, invece, tutti i datori di lavoro sono tenuti a ricevere un’adeguata formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso, i contenuti e la durata dei corsi saranno stabiliti con l’Accordo Stato-Regioni atteso entro il 30 giugno 2022.
Nuove regole per la formazione degli addetti antincendio
Ma non è solo la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ad essere intervenuta in tema di formazione sulla sicurezza. Qualche mese prima, infatti, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha introdotto importanti novità anche per la formazione degli addetti antincendio.
Per prima cosa, si è passati dalla suddivisione dei corsi per categorie di rischio aziendale (basso, medio e alto) alla suddivisione in Livelli (1,2 e 3). In secondo luogo, sono stati modificati contenuti e durata dei corsi come segue:
- per il Livello 1, è prevista una prima formazione di 4 ore (2 ore di teoria e 2 ore di pratica) e un aggiornamento quinquennale di 2 ore (pratica)
- per il Livello 2, è prevista una prima formazione di 8 ore (5 ore di teoria e 3 di pratica) e un aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di teoria e 3 di pratica)
- per il Livello 3, è prevista una prima formazione di 16 ore (12 ore di teoria e 4 ore di pratica) e un aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di teoria e 3 ore di pratica).
Infine, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei corsi, è stata introdotta la possibilità di svolgere i moduli teorici in videoconferenza sincrona.
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