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Sistemi di gestione e modello 231 nelle piccole imprese edili
Bologna, 28 Mar – La normativa vigente in tema di sicurezza sottolinea l’importanza per le aziende dell’adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E, con riferimento all’articolo 30 del Decreto legislativo 81/2008, è rilevabile anche un forte legame tra sistemi di gestione e modelli organizzativi esimenti. Tuttavia non sempre questa correlazione è chiara, specialmente in relazione alle piccole e medie aziende (PMI).
Di sistemi di gestione, con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, al mondo dell’edilizia e alle PMI, parla un intervento presentato ad una giornata di studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia Romagna.
In relazione all’intervento dal titolo “Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”- a cura del Dott. Daniele Ganapini, responsabile del Dipartimento "Qualificazione e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco – PuntoSicuro ha già messo in luce nei giorni scorsi il tema del ruolo degli RLS in relazione al funzionamento dei sistemi di gestione.
L’intervento si sofferma su molti altri punti, sottolineando, ad esempio, che “in Italia gli SGSL iniziano a svilupparsi con decisione a seguito dell’art. 30 del TUSL e dei MOG di cui al D. lgs. 231/2001”. In particolare il TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro) “interpreta tematicamente un approccio gestionale piuttosto che prescrittivo”.
I sistemi di gestione sono volontaristici di nascita, tuttavia il relatore indica che:
- “in Italia è stato il settore pubblico a dare un forte impulso a strumenti nati come volontaristici. Così è accaduto con le UNI EN ISO 9000, dove il regime dei lavori pubblici (vedi l’attuale codice dei contratti pubblici D. lgs. 163/2006 all’art. 40) sancisce la sostanziale obbligatorietà della certificazione tramite la qualificazione SOA per l’assegnazione di appalti pubblici;
- allo stesso modo sono stati promossi gli SGSL tramite il disposto fra D. lgs. 231/01, Legge 123/07, D. lgs. 81/08, anche in assenza di una norma UNI più volte prospettata ma mai emanata”.
Dopo aver raccontato i SGSL come opportunità gestionali, economiche e reputazionali, dando anche della loro adozione un preciso quadro statistico, l’intervento si sofferma sul D. lgs. 231 e sui sistemi esimenti:
- “una spinta fondamentale per gli SGSL viene dal D.lgs. 231, provvedimento nato per contrastare reati finanziari che ha visto accresciuto il proprio campo d’azione per effetto del D.lgs. 123/2007, che ha incorporato nel campo d’azione anche i reati di lesioni gravi e gravissime, oltre che di omicidio colposo con violazioni delle norme antinfortunistiche”;
- “è questa situazione alla base del successo dei MOG ( modelli organizzativi, ndr) ‘esimenti’ di cui all’art. 30 del D. lgs 81/2008, dato che gli infortuni gravi sono quelli con prognosi oltre i 40 giorni, non meno di 350mila all’anno in Italia”.
E riguardo al “modello 231” e alla focalizzazione sulla sicurezza per le PMI l’intervento ricorda che:
- “una qualsiasi impresa che voglia adottare un modello conforme al D.Lgs. 231 deve procedere ad una complessa ed articolata analisi che realizzi la mappatura del rischio-commissione dei reati inclusi nel decreto;
- “l’elenco di tali reati è assai ampio e nel tempo si è ulteriormente esteso sino ad includere categorie di reati tra loro molto eterogenei e non sempre correlati allo svolgimento di un’attività d’impresa: per esempio si spazia dai reati societari, ai reati informatici, ai reati di criminalità organizzata, ai reati contro la Pubblica amministrazione, a quelli in materia di violazione del diritto d’autore ecc.”.
In particolare riguardo all’ambito edile:
- alcune fonti ritengono “che per attuare un ‘modello 231’ che svolga una funzione preventiva verso il rischio-commissione di tutti i reati-presupposto dell’elenco di cui al D. Lgs. 231/2001, debbano essere sostenuti costi che possono risultare eccessivi per le PMI;
- “con riguardo alle attività svolte tipicamente da PMI nel settore edile, molti dei reati del catalogo non saranno configurabili e taluni considerano che la valutazione del rischio 231 si possa incentrare solo sui reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art.25-septies), sui reati commessi nei rapporti con la P.A. (art.25) e su alcuni reati societari (art.25-ter)”.
L’intervento, facendo riferimento a quanto riportato dal CTP Roma, si sofferma poi sul rapporto tra “modello 231” e l’art.30 del D.Lgs. 81/08:
- “si può ritenere che lo scopo primario dell’art.30 risieda nella prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt.589 e 590 del codice penale (cd funzione penalpreventiva rispetto rischio reato);
- il TUSL risponde invece all’esigenza di garantire l’incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro, scongiurando la verificazione di infortuni e malattie professionali, prevedendo a tal fine una vasta serie di reati sanzionati a titolo di pericolo (funzione preventiva rispetto al rischio infortunio o malattia professionale) che non costituiscono illecito rilevante ai sensi del D. Lgs.
231/2001”.
E in rapporto alle differenze tra “modello 231” e l’art.30 del TUSL si indica che tale diversità comporta che “se un SGSL, anche conforme allo Standard 18001:2007, non costituisce di per sé stesso un ‘ modello 231’ per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 (godrà sì della presunzione di conformità per le parti corrispondenti ai requisiti elencati all’art.30 comma 1 del Testo Unico della sicurezza, ma sarà privo di altri elementi essenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2001 quali ad esempio l’Organismo di Vigilanza, il Codice Etico, l’introduzione di un sistema disciplinare specifico, ecc), un ‘modello 231’ correttamente adottato può invece avere efficacia esimente anche in assenza di un SGSL”.
Dunque alle PMI edili si presenta l’alternativa di “implementare un modello 231 ‘completo’ ovvero ‘circoscritto’ al sottosistema della sicurezza; in quest’ultimo caso dando comunque adeguata giustificazione della scelta così operata dall’organo amministrativo”.
Qualora l’impresa opti per un modello parziale, “questa potrà avvantaggiarsi del beneficio esimente della responsabilità amministrativa solo se il modello risulti idoneo a gestire la prevenzione della tipologia di reati contemplata. Non potrà esprimere alcuna potenzialità esimente per i restanti reati previsti dal decreto ma a priori non inclusi nel modello”.
Il documento agli atti relativo all’intervento, che vi invitiamo a leggere, si sofferma poi su vari altri aspetti. Ad esempio in relazione al sistema disciplinare e alla tabella di correlazione tra art. 30 D.Lgs. 81/30, Linee Guida Uni Inail (2001) e BS OHSAS 18001:2007.
Per concludere ricordiamo che il relatore sottolinea che “una piccola impresa non è una piccola grande impresa” e che, in questo senso, i sistemi di gestione non nascono per le piccole imprese. Se tuttavia “i sistemi di gestione certificati non sono per tutte le imprese la gestione della documentazione e degli obblighi di legge prescindono dalla dimensione”. E non va dimenticato “come i protagonisti di processi e procedure siano operatori con ruoli, competenze, responsabilità: i sistemi di gestione non sono nulla senza lavoratori preparati e motivati”.
“ Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”, Dott. Daniele Ganapini - responsabile del Dipartimento "Qualificazione e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco (formato PDF, 10.01 MB).
Tiziano Menduto
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