Sicurezza in edilizia: il campo di applicazione della normativa sui cantieri
Brescia, 9 Dic – Riguardo alla sicurezza nei cantieri, uno degli ambienti lavorativi ancora oggi a maggior rischio di infortuni gravi o mortali, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) ha ridefinito la disciplina precedente – il d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 che recepiva la direttiva 92/57/CEE - riguardo alle indicazioni e agli obblighi per la tutela della sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.
Tuttavia per poter fare una reale prevenzione e applicare correttamente la normativa è necessario innanzitutto comprenderne i limiti e i precisi ambiti di applicazione.
Per parlare di normativa sui cantieri e approfondirne il campo di applicazione possiamo fare riferimento ad un documento prodotto dall’Ing. Brunello Camparada dal titolo “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”. Un documento che oltre a parlare dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri permette di fare chiarezza su diversi aspetti, anche normativi, che riguardano la sicurezza nei cantieri edili.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il decreto 81/2008 e l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
- La manutenzione, il restauro, il risanamento e la ristrutturazione
- La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
Il decreto 81/2008 e l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
Il documento ricorda che il campo di applicazione della normativa sui cantieri, oltre che nell’articolo 88 del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), è individuato nell’allegato X al D. Lgs. 81/2008.
Riportiamo il contenuto dell’allegato:
ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. |
A commento dell’allegato l’Ing. Camparada precisa che:
- i lavori di realizzazione, trasformazione e recupero delle strutture utilizzate per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e per le manifestazioni fieristiche sono soggetti alle regole del titolo IV” (con alcune differenze per le quali l’autore rimanda al testo del cosiddetto Decreto Palchi) ossia “sono da trattare come cantieri”;
- “nel punto 1 dell’allegato si citano anche i lavori di manutenzione senza distinguere tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; ne risulta che vi rientrano sia l’una che l’altra. La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è precisata più sotto;
- nel punto 1 dell’allegato si citano le ‘parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici’. Cosa sono dette parti? Sono, prendendo ad esempio una stazione elettrica, la fondazione dei sostegni della linea elettrica d’ingresso oppure la fondazione un interruttore di alta tensione oppure i cunicoli contenenti i cavi elettrici oppure la vasca di raccolta dell’olio del trasformatore, eccetera. In altri termini, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, eccetera, di linee elettriche e/o di impianti elettrici rientrano nella normativa sui cantieri soltanto se essi richiedono anche opere edili o se si svolgono all’interno di un cantiere edile;
- nel punto 1 dell’allegato non sono citate le parti strutturali delle altre linee (o reti) e degli altri impianti: gas, acqua, teleriscaldamento, eccetera. Il buon senso e la logica dicono però che anche tali linee ed impianti rientrano nella normativa se richiedono opere edili o se si svolgono all’interno di un cantiere edile; se, ad esempio, la sostituzione di una macchina utensile in un’azienda meccanica richiede il rifacimento della fondazione o la creazione di nuovi cunicoli oppure se la sostituzione di una caldaia condominiale richiede alcune modifiche edili al locale che la contiene, tali interventi rientrano nella normativa sui cantieri; viene in favore di un’applicazione estensiva (cioè estesa a tutte le linee e a tutti gli impianti purché in presenza di opere edili) il comma 2, lettera g-bis dell’art. 88 del D. Lgs. 81/08 che così recita: ‘Le disposizioni del presente capo non si applicano: [a), b), c), d), e), f), g) e g-ter) omissis]; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X’. La lettera g-bis) sopra riportata deve essere intesa in senso estensivo, ossia estesa anche agli impianti non citati, ossia agli impianti chimici, fognari, antincendio, eccetera, ossia, più in generale, agli impianti tecnologici;
- il punto 2 dell’allegato contempla i lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati. Anche se non precisato, è evidente che ci si riferisce agli elementi prefabbricati pesanti e di grandi dimensioni movimentabili con mezzi meccanici (pilastri, travi, coperture, eccetera utilizzati per la costruzione di grandi ambienti: capannoni, palazzetti sportivi, eccetera) e non certo ai piccoli prefabbricati (pozzetti, chiusini, cassonetti, tubazioni e simili). Che il legislatore volesse proprio riferirsi ai prefabbricati sopra detti è supportato dal fatto che uno dei lavori elencati nell’allegato XI è, appunto, il ‘montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti’; peraltro, la mancanza di una soglia numerica che separi il ‘pesante’ dal ‘non pesante’ potrebbe dare adito ad interpretazioni diverse”;
- nel punto 2 “rientrano ovviamente anche le costruzioni in legno lamellare o con carpenteria metallica; del resto le costruzioni in legno o in metallo sono chiaramente citate anche nel punto 1 dell’allegato X”.
Si indica poi che nell’allegato non sono citati anche:
- “i collaudi, le prove sugli impianti e le operazioni ad essi connesse; in assenza di indicazioni normative è ragionevole ritenere compresi nell’elenco di cui sopra (e, quindi, soggetti alle norme sui cantieri) i collaudi in corso d’opera richiedenti prestazioni da parte di un’impresa esecutrice (assistenza, posa o impiego attrezzature varie, piccole sistemazioni, eccetera) con esclusione pertanto dei collaudi in corso d’opera non richiedenti le prestazioni di cui sopra ed i collaudi ad opera terminata. Per quanto concerne le prove e le verifiche sugli impianti (termici, idraulici, elettrici, TV, eccetera), sia in corso d’opera, sia al termine dei lavori, esse devono essere eseguite dalle imprese che li hanno realizzati e rientrano senz’altro nell’allegato (e, quindi, soggette alle norme sui cantieri)”.
- “le verifiche sull’applicazione delle misure di sicurezza (ad esempio, quelle eseguite dalle imprese affidatarie nei confronti dei subappaltatori); pertanto, esse non sono soggette alle norme sui cantieri”.
La manutenzione, il restauro, il risanamento e la ristrutturazione
Per fornire ulteriori chiarimenti e definizioni utili per l’interpretazione della normativa si segnala che alcune fra le tipologie dei lavori di cui si parla al primo punto dell’allegato X (manutenzione, risanamento, ristrutturazione) sono “definite dalla legislazione vigente (art. 31 della legge 457 del 5/8/1978 ‘Norme per l’edilizia residenziale’, art. 3 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 ‘Testo unico dell’edilizia’):
- manutenzione ordinaria: “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- manutenzione straordinaria: “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo: “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
- ristrutturazione edilizia: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
- ristrutturazione urbanistica: “interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
Il documento riporta alcuni esempi per comprendere la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (esempi che prescindono dal fatto che gli interventi descritti rientrino o no nella casistica dei cantieri):
- “la sostituzione di una presa elettrica guasta da 10 A con un’altra presa da 10 A (non necessariamente della medesima marca) è una manutenzione ordinaria, mentre la sua sostituzione con una presa da 16 A è una manutenzione straordinaria”;
- “la sostituzione di una caldaia murale guasta con una caldaia di pari caratteristiche (non necessariamente della medesima marca) è una manutenzione ordinaria, mentre la sua sostituzione con una caldaia di maggior potenza è una manutenzione straordinaria”.
In pratica – conclude il documento – “la sostituzione di un componente guasto od obsoleto o non più soddisfacente con un altro di pari caratteristiche è una manutenzione ordinaria perché non richiede valutazioni e calcoli progettuali (nell’esempio della presa elettrica, se l’impianto elettrico andava bene prima della sostituzione, esso andrà bene anche dopo la sostituzione), mentre la sostituzione con un componente di caratteristiche diverse, in genere maggiori, richiede valutazioni e calcoli progettuali (i cavi che alimentano la nuova presa da 16 A hanno una sezione sufficiente? le protezioni magnetotermiche sono ancora idonee? e così via)”.
A titolo esemplificativo nel settore edile sono esempi di manutenzione ordinaria “la ritinteggiatura, la sostituzione di una pavimentazione, la riparazione dei serramenti e sono invece esempi di manutenzione straordinaria la modifica di un pilastro, l’integrazione di servizi tecnologici, l’esecuzione di un’apertura in una soletta” (tali esempi di manutenzione straordinaria “richiedono valutazioni progettuali e dimensionali”).
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Ing. Brunello Camparada - I fondamentali per i coordinatori della sicurezza
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0 | 14/12/2020 (09:15:02) |
Buongiorno, mi sfugge qualcosa? "In altri termini, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, eccetera, di linee elettriche e/o di impianti elettrici rientrano nella normativa sui cantieri soltanto se essi richiedono anche opere edili o se si svolgono all’interno di un cantiere edile". Quindi se questi lavori non richiedono opere edili ma si svolgono all'interno del cantiere sono comunque compresi nell'allegato X ? |