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Sicurezza degli impianti: le nuove precisazioni del Ministero. Prima parte

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

08/04/2008

Per cercare di rispondere ai dubbi che il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 ha sollevato, pubblichiamo le ultime risposte del ministero alle domande poste da diversi soggetti. I quesiti di Confedilizia e il contributo chiarificatore di un lettore.

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Come già ricordato in un nostro precedente articolo, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 per il riordino della sicurezza impianti: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura
 
In merito ai dubbi sollevati dal decreto, in particolar modo in relazione all’articolo 13, abbiamo pubblicato qualche giorno fa le risposte ai quesiti interpretativi inviati con protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008.
 
Tuttavia le risposte non sono bastate e pubblichiamo integralmente anche le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico ai quesiti interpretativi formulati da Confedilizia con nota n. 12108.08/gst/dg in data 27 marzo 2008.
 
In coda all’articolo potete trovare anche un link per poter consultare un utile documento chiarificatore relativo al decreto inviatoci dal perito industriale Vanni Valeri, lettore di PuntoSicuro, che ringraziamo anche per la cortese collaborazione prestata per la stesura di questo articolo.


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Il documento del Ministero ribadisce che obiettivo del decreto è di semplificare “notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell'attuale sistema sanzionatorio”.
 
In relazione ai quesiti interpretativi manifesta le seguenti risposte:
 
- Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione di conformità al conduttore, si osserva che il testo dell'articolo 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità. Lo stesso articolo 13 quando prevede che la "stessa documentazione" "sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo l'indicazione dei documenti da consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità, come già peraltro evidenziato nella predetta nota del 26 marzo 2008.
 
- Quanto alla possibilità di non consegnare anche il progetto si osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l'elaborato tecnico per i nuovi impianti "sotto soglia") costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità, d'altro lato la dichiarazione di conformità completa le indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante l'attestazione del suo rispetto nella realizzazione dell'impianto. Ne consegue che, sotto il profilo della finalità di interesse generale concernente la pubblica incolumità, la consegna del progetto senza la certezza che esso corrisponda all'impianto non è utile. Alla luce di quanto considerato si ritiene che il tenore letterale della norma consenta di intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa estendersi al progetto.
 
 - Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano di collaudo e ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità si osserva che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo, specifica verifica normativamente prevista solo per alcuni impianti, e la dichiarazione di conformità, resa dall'installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili. In alcuni casi, la dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr 462/2001).
Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali "a rischio" (legge "Seveso", impianti nucleari … ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si rinvengono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.
Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato.
In particolare:
- gli impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati dall'Enpi prima e Ispesl dopo, fino all'entrata in vigore del Dpr 162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno 1999;
- le caldaie condominiali cioè di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall'Ancc e successivamente dall'Ispesl, fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.
 
- Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d'uso e di manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti casi:
- per gli appartamenti di civile abitazione, come già detto nella nota del 26 marzo u.s., solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto dell' impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano presenti;
- per gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr 626/94 e successive modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del settore).
 
- La “risposta ai quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 del 28 marzo 2008” da parte dell’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico (formato PDF, 147 kB) (fonte: sito di Confedilizia)
 
- la nota del Perito Industriale Valeri Vanni(PDF, 108 kB) che in modo puntuale e dettagliato illustra le novità del decreto 37/2008 sia in rapporto alla precedente legislazione che alle recenti indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.
 
Tiziano Menduto


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