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Manutenzione: applicazione del DLgs 81/2008 e del DPR 177/2011

Manutenzione: applicazione del DLgs 81/2008 e del DPR 177/2011
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Edilizia

05/04/2018

Un intervento di manutenzione straordinaria all’interno di una fognatura in esercizio comporta l’applicazione delle regole previste sia dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 che dal D.P.R. 177/2011.

I contenuti dell’art. 3 del DPR n° 177/2011

L’art. 3 del D.P.R. n° 177/2011 (d’ora in poi “decreto”), riguarda le “Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

 

Il comma 1 prevede che <<Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno>>.

 

Il comma 2 chiede al datore di lavoro committente di individuare <<un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente>>.

 

Il successivo comma 3 impone che <<Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81>>.

 

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Infine, il comma 4 ribadisce che <<Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati>>.

 

Lascia piuttosto sorpresi il nuovo parametro per la misura del tempo relativo all’informazione e, cioè, il “giorno”; questo sembra piuttosto fuori luogo almeno per un paio di motivi.

Innanzitutto, il tempo dedicato all’informazione e alla formazione è sempre stato misurato in ore e non in giorni; inoltre, fissare a priori un tempo da dedicare all’attività informativa senza tenere conto della tipologia, della durata e della complessità del lavoro che deve essere eseguito all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati è quantomeno indice di approssimazione se non di scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative. Infatti, se, da una parte, un “giorno” da dedicare all’informazione preventiva da parte del datore di lavoro committente è palesemente eccessivo per svolgere la sostituzione di un galleggiante all’interno di una vasca (lavoro che dura, al massimo, un’ora compresa la fase di preparazione e di ripristino), dall’altra, un “giorno” è palesemente insufficiente per eseguire lavori nell’ambito del “revamping” di parte degli impianti all’interno di una raffineria.

Ancora una volta emerge chiaramente che si continuano a costruire norme astratte e cioè mancanti di confronto con la concretezza delle varie problematiche presenti e con i soggetti coinvolti a vario titolo.

Comunque, da quello che risulta leggendo i contenuti dell’articolo 3, appare palese che il legislatore abbia immaginato, nello scrivere l’articolo, una situazione tipica del classico stabilimento industriale dove il datore di lavoro affida un appalto ad una azienda terza o esegue con proprio personale, un intervento all’interno di un Ambiente Sospetto d’Inquinamento o Confinato - ASIC (serbatoio, silo, vasca, ecc.).

 

In questa situazione, un proprio dipendente è normalmente incaricato di gestire i rapporti con l’impresa appaltatrice che esegue i lavori o a sovrintendere l’attività del personale interno. Questo soggetto, in genere un preposto, verifica la corretta attuazione di quanto previsto nella specifica procedura per l’accesso ed il lavoro all’interno di un ASIC.

 

Se i lavori di costruzione di una rete fognaria ricadono nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. N. 81/2008, in quanto trattasi di lavori edili o d’ingegneria civile, la stessa cosa può dirsi per i lavori di manutenzione straordinaria ma con la sostanziale differenza di essere caratterizzati da durate ridotte che possono addirittura essere limitati a pochi giorni. In entrambi i casi, l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile obbligano, in presenza di più imprese esecutrici, la nomina del CSP, la redazione del PSC, la nomina del CSE, la redazione da parte di tutte le imprese esecutrici dei rispettivi POS e l’adempimento degli altri obblighi conseguenti e collegati. Trattandosi di normativa speciale di settore, la gerarchia delle fonti e il principio di specialità, impongono che il governo delle attività, avvenga prioritariamente secondo i principi e le modalità previste dal Capo I del Titolo IV (il D.P.R. n° 177/2011 è un Regolamento).

Essendo anche opere che comportano l’esecuzione di lavori all’interno di luoghi classificabili come ASIC, alle regole del Capo I del Titolo IV, si aggiungono (ma non le sostituiscono) anche le regole previste dal D.P.R. n° 177/2011 per le sole attività svolte all’interno di questi particolari ambienti. Pertanto, in cantiere sarà presente, durante l’esecuzione dei lavori, con frequenza e modalità da lui decisi in funzione dell’evoluzione e della complessità dei lavori, il CSE nominato dal committente, ai fini dell’espletamento degli obblighi previsti a suo carico dall’art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Nel seguito di questo contributo ci si limiterà ad analizzare il caso di un singolo intervento di manutenzione straordinaria su un tratto fognario già in esercizio rimandando ad altri prossimi contributi l’analisi dei casi in cui gli interventi di costruzione e manutenzione fognaria sono eseguiti nell’ambito di un contratto di appalto aperto.

 

L’applicazione del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 177/2011

La previsione del comma 1 dell’art. 3, nel caso di lavori riguardanti i cantieri per la manutenzione straordinaria delle reti fognarie, deve essere attuata prima dell’inizio dei lavori.

Le informazioni riguardanti le caratteristiche dei luoghi in cui è chiamato ad operare il personale delle imprese esecutrici, i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e le misure di prevenzione e emergenza adottate, richieste al comma 1 dell’art. 3 del decreto, devono essere parte integrante e centrale del PSC redatto dal CSP e poi adeguato, ove necessario in funzione dell’evoluzione dei lavori, dal CSE.

 

Come noto, le imprese ricevono il PSC e, prima dell’inizio dei lavori, devono già condividere con il proprio personale le informazioni in esso contenuto unitamente alle regole proprie definite nei rispettivi POS. Nonostante ciò, l’attività informativa in termini operativi, deve essere espletata prima dell’inizio dell’attività lavorativa nella riunione iniziale di coordinamento, a cui devono partecipare i rappresentanti delle imprese che opereranno nell’ambito dell’appalto e, poi, periodicamente in funzione dell’evoluzione dei lavori.  

Ovviamente, i CSP e i CSE nominati dal committente devono essere in possesso di formazione adeguata anche nell’ambito della gestione della sicurezza per i lavori negli ASIC relativi alle fognature.

 

Pertanto, è perfettamente coerente con l’obiettivo del decreto la scelta del committente, in genere anche datore di lavoro viste le particolarità del settore delle multiutility che gestiscono i sistemi idrici e fognari, di far espletare l’attività informativa durante la riunione di coordinamento iniziale, prevista al comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 177/2011, al CSE quale “rappresentante del committente”, visto anche l’incarico fiduciario esistente tra questi e il committente.

 

Sarà poi questi a decidere se ripetere o meno successivamente, durante l‘esecuzione dei lavori, l’informazione del personale in funzione delle eventuali modifiche delle condizioni del tratto di fognatura su cui si sta operando.

Del resto, è palesemente inutile sovrapporre all’attività informativa del CSE, riguardante i contenuti del PSC che comprendono, ovviamente, le previsioni riguardanti tutti i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare per i lavori negli ASIC fognari, nel particolare contesto, anche quella di un altro rappresentante del committente.

 

Nel caso in cui, oltre ad un’impresa esecutrice, in cantiere sarà presente anche personale del committente – datore di lavoro, incaricato di eseguire parte dei lavori di manutenzione straordinaria (caso tutt’altro che raro), allora saremmo di fronte sempre a due imprese esecutrici con i conseguenti obblighi previsti.

 

Naturalmente, se l’intervento da svolgere non richiedesse la nomina del CSP con la redazione del PSC e la nomina del CSE, in quanto nello specifico cantiere aperto per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria opererà un’unica impresa, l’attività informativa prevista al comma 1 dell’art. 3, dovrà essere effettuata, prima dell’inizio dei lavori, da un rappresentante del committente.

 

Infine, si reputa opportuno segnalare anche quanto indicato dall’Interpello n° 23 del 6 ottobre 2014, dove la commissione, rispondendo ad un quesito di FederUtility, dove si chiedevano delucidazioni rispetto le modalità d’attuazione dell’attività informativa, ribadiva che:

 <<E’ parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l’obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente “su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività”, affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare. Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un’informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall’altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall’ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l’informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.>>.

 

 

L’applicazione del comma 2 dell’art. 3 del DPR n° 177/2011

Il comma 2 dell’art. 3 impone che il datore di lavoro committente, oltre ad individuare un proprio rappresentante, attribuisca a questo soggetto il compito di vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Va ricordato, ancora una volta, che per la tipologia di lavori in esame, visto che si tratta di lavori affidati in appalto, ricadenti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, si deve parlare solamente di “committente”.

 

Risulta palese che l’intenzione del legislatore sia quella di avere un soggetto competente in grado di coordinare le attività che si devono svolgere nell’area dei lavori.

Limitandoci a trattare il caso in cui le attività lavorative per la manutenzione delle condotte fognarie sono eseguite solo dal personale delle imprese esecutrici, il personale del committente svolgerà, in genere, una periodica attività di supervisione e controllo tecnico sui lavori in esecuzione ma senza operare direttamente nella realizzazione dell’intervento e né dare direttive che incidano sull’autonomia degli appaltatori.

 

Pertanto, il rischio d’interferenza tra le lavorazioni sussisterà solo tra quelle svolte dal personale delle imprese esecutrici mentre la tutela del personale del committente, periodicamente presente in cantiere, dovrà essere curata dal datore di lavoro all’interno del DVR e dal CSP e, soprattutto, dal CSP e dal CSE nelle specifiche procedure del PSC che regolano il comportamento del personale del committente che opera periodicamente come addetto alla supervisione ma che non è coinvolto nell’esecuzione dei lavori.

 

E’ certo che il soggetto incaricato dell’espletamento di tali compiti dovrà essere in possesso di addestramento e formazione adeguata e di completa conoscenza dei rischi che comporta l’esecuzione dei lavori in un ASIC particolare come una condotta fognaria accessibile al personale.

 

Trattandosi, come detto prima, di interventi che ricadono nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, il committente, procederà alla nomina del CSP che provvederà alla redazione del PSC per lo specifico cantiere ed alla nomina del CSE. Come già detto prima, i CSP e i CSE nominati dal committente, dovranno essere soggetti in possesso di formazione adeguata anche nell’ambito della gestione della sicurezza per i lavori negli ASIC.

 

Visti gli obblighi previsti dall’art. 92 del D. Lgs. n° 81/2008 a carico del CSE e i contenuti del PSC che, come detto nel paragrafo precedente, dovrà prendere in considerazione anche le particolarità dei lavori negli ASIC definendo una specifica procedura di lavoro, non potrà che spettare al CSE, il compito di coordinare anche tali attività accertandosi che la citata specifica procedura indicata al comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n° 177/2011, sia concretamente attuata.

Del resto sempre nell’Interpello n° 23 del 6 ottobre 2014, la Commissione afferma:

<<Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall’art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad “eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco”. Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più̀ idonea e delle modalità operative più̀ corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio “rappresentante” direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati>>.

 

Pertanto, i criteri d‘individuazione del soggetto e le modalità operative per svolgere i relativi compiti, sono lasciati al committente.

Naturalmente, se l’intervento da svolgere non richiedesse la nomina del CSP con la redazione del PSC e la nomina del CSE in quanto nello specifico cantiere opererà un’unica impresa, la citata attività prevista al comma 2 dell’art. 3, dovrà essere effettuata da un rappresentante del datore di lavoro committente.

 

L’applicazione del comma 3 dell’art. 3 del DPR n° 177/2011

Il comma 3 dell’art. 3 richiede che, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, venga adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

 

Ancora una volta va ricordato che nella stragrande maggioranza dei casi, ci si trova di fronte a cantieri gestiti nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, dove sono nominati il CSP e il CSE e dove il documento programmatico che governa la sicurezza delle attività lavorative, è costituito dal PSC.

 

PSC che, ovviamente, prende in considerazione il fatto che, le lavorazioni relative all’esecuzione dell’intervento, saranno eseguite anche all’interno di ASIC, quali sono le rete fognarie in esercizio. Come già detto prima, i CSP e i CSE nominati dal committente, devono essere soggetti in possesso di formazione adeguata anche nell’ambito della gestione della sicurezza per gli specifici lavori in fognature negli ASIC.

Nel PSC, redatto dal CSP in conformità a quanto previsto dall’allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, devono essere indicate anche le procedure relative alle lavorazioni da svolgere (p. 2.1.2 lett. d). Tra queste procedure ci sarà anche quella relativa alle lavorazioni da eseguire all’interno dell’ASIC ed alla gestione di eventuali emergenze.

Rispetto alle classiche lavorazioni previste negli ASIC di uno stabilimento industriale, come ad esempio, la pulizia di un serbatoio, dove l’intervento ha generalmente una durata limitata nel tempo, va chiarito che gli interventi in un cantiere per la manutenzione di una fognatura già in esercizio e con conduttura accessibile al personale, sono caratterizzati da uno sviluppo temporale nettamente maggiore e, per questo motivo, le procedure di lavoro devono essere definite in funzione delle specificità esistenti.

 

Inoltre, a differenza del classico ASIC di uno stabilimento, nei cantieri le aree di lavoro vengono cedute all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e riconsegnate al committente al termine degli stessi.

 

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, la verifica dell’applicazione delle disposizioni previste nel PSC e delle procedure di lavoro, è effettuato dal CSE (art. 92 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008).

Il CSE, essendo la procedura per i lavori negli ASIC parte integrante del PSC, sarà chiamato direttamente alla verifica della sua concreta attuazione da parte delle imprese presenti.

 

Ad esempio, per un intervento di manutenzione su un condotta in esercizio, la procedura deve prevedere che, prima dell’accesso all’ASIC, l’impresa esecutrice con il proprio preposto effettui, ove necessario, sezionamenti della rete e l’apertura dei tombini (uno immediatamente precedente e uno immediatamente seguente il tombino d’accesso) per gli interventi di manutenzione e, soprattutto, i controlli preventivi mediante una misurazione, con apposito strumento, della qualità dell’aria, autorizzando l’ingresso solo se i parametri rientrano nei limiti di accettabilità. In caso contrario si deve ricorrere agli interventi di bonifica mediante ventilazione e, ove necessario, di estrazione di eventuali liquidi e materiali presenti all’interno della condotta. Solo se, dopo la bonifica, i parametri di qualità dell’aria rientreranno nei limiti di accettabilità verificati con una seconda specifica misurazione, il preposto dell’impresa esecutrice potrà autorizzare l’ingresso all’interno dell’ASIC prevedendo, se reputato necessario, anche la ventilazione forzata continua.

Naturalmente, la stessa procedura indicherà la tipologia di attrezzature da utilizzare per l’accesso ed il recupero in caso d’emergenza e i DPI da utilizzare nonché le procedure da adottare in caso d’emergenza.

Riguardo la verifica sulla concreta attuazione di tale procedura prevista nel PSC, sarà il CSE a decidere le modalità e la frequenza per l’espletamento di tale attività in funzione dell’evoluzione dei lavori, presidiando direttamente, ove da lui ritenuto necessario, l’accesso agli ASIC da parte del personale delle imprese appaltatrici.

La scelta di assegnare l’incarico previsto dal comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n° 177/201 e le modalità di espletamento dello stesso, ad un soggetto competente e che ha un incarico fiduciario da parte del committente, è confermata anche nell’Interpello n° 23 del 6 ottobre 2014, dove la commissione afferma:

<<Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più̀ idonea e delle modalità operative più̀ corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio “rappresentante” direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati>>.

Naturalmente, se l’intervento da svolgere non richiedesse la nomina del CSP con la redazione del PSC e la nomina del CSE in quanto nello specifico cantiere opererà un’unica impresa, la citata attività prevista al comma 3 dell’art. 3, sarà effettuata, durante l’esecuzione dei lavori, da un rappresentante del datore di lavoro committente.

 

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
05/04/2018 (08:57:22)
Articolo interessante e puntuale-attuale. Il tutto dovrebbe rientrare in una doverosa quanto vincolante valutazione dei rischi al fine di prevenire e per quanto posdibile ridurre i rischi da asfissia, incendi, esplosioni ... propri degli ambinti A.Si.Co.. Cerchiamo sempre di promuovere il ruspetto delle norme, delle buone prassi, del buon senso. Prudenza, protezione e responsabilità sopra ogni cosa. Grazie Catanoso. Cordialità.
Rispondi Autore: Pasquale C - likes: 0
05/04/2018 (11:13:31)
Ottimo come sempre l'articolo dell'ing. Catanoso. Mi permetto solo di fare due osservazioni.
1) concordo sulle ineccepibili considerazioni della durata della formazione ma temo che la dizione "non inferiore ad un giorno" nella testa degli estensori potesse voler dire "non inferiore ad un giorno prima dell'accesso ai luoghi", per dare il tempo di assimilare le informazioni ricevute e predisporre un modello di comportamento (DPI , ricorso al RLS e quant'altro necessario). Purtroppo è una ipotesi forse strampalata ma che meriterebbe di essere inserita in un interpello prima che sia la magistratura giudicante a dare l'interpretazione autentica facendo una comparazione tra i commi 1-2-3, anche considerando la prassi in atto di fare ai lavoratori un briefing di sicurezza all’ingresso dello stabilimento ASIC.
2) Facendo riferimento all'interpello citato, è indubbio che il committente deve dare l'informazione necessaria a ciascun lavoratore, e pertanto non si può applicare la regola di dare le informazioni , da parte del CSE, al solo rappresentante della ditta che poi le dovrebbe ritrasmettere al proprio personale. Non è solo una questione giuridica ma anche tecnica perchè l'informazione che transita tra più stazioni trasmittenti/riceventi ha maggiore probabilità di arrivare distorta alla stazione ricevente finale.
Considerata la completezza dell’articolo dell’ing. Catanoso, il mio vuol essere più che un contributo un argomento di discussione.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2018 (20:05:30)
Sulla questione del "giorno", sono assolutamente d'accordo che il significato sia quello di fare "prima" dell'accesso ai luoghi. Purtroppo scritto così fa a pugni con la sintassi. In un cantiere edile per un intervento in fognatura un buon CSE fa una riunione iniziale di coordinamento con almeno i rappresentanti delle imprese che deve operare sia dentro che nell'intorno dell'ASIC. Nulla vieta di far partecipare anche il personale incaricato di eseguire i lavori. Poi possiamo discutere sull'opportunità o meno visto che, in ogni caso, il CSE non si rapporta direttamente con i lavoratori in fase di esecuzione dei lavori. Il problema di fondo è che questo regolamento è stato pensato da qualcuno che aveva in testa lo "stabilimento" e non i cantieri senza dimenticare che, in concreto, il legislatore è andato bel oltre quello che sembrava essere il suo mandato e cioè un decreto sulla qualificazione delle imprese. In altre parole, l'art. 3 forse era meglio lasciarlo scrivere a chi aveva una conoscenza operativa delle varie situazioni che si possono concretizzare nei diversi settori lavorativi facendo le dovute distinzioni. Tanto per fare un esempio, gli americani dell'OSHA hanno fatto una netta distinzione tra le norme degli spazi confinati nel settore industriale e quello delle costruzioni.
Rispondi Autore: Simone Bianchi - likes: 0
06/04/2018 (15:25:07)
Un quesito dopo aver letto, e condiviso, l'ottimo articolo.
Come ritiene di classificare un intervento di ripristino di calcestruzzi all'interno di un silos (abitualmente utilizzato per lo stoccaggio liquami animali che alimentano un impianto di biogas) quando questo intervento viene subaffidato da un'azienda che ha un contratto di manutenzione periodica dell'impianto verso il cliente (Committente) privato?
Spesso le interferenze vengono risolte solo con il DUVRI ma, oggettivamente, l'intervento di ripristino calcestruzzi appartiene ad una lavorazione edile riportante al Titolo IV D. Lgs. 81/08. Cosa ne pensa?
Rispondi Autore: Giuseppe Palmisano (g palmisano) - likes: 0
09/04/2018 (14:42:30)
Riguardo al quesito sollevato dall'ing Bianchi Simone, l'attività evidenziata è sostanzialmente riconducibile alle lavorazioni di cui all'Allegato X, pertanto governato dal Capo I Titolo IV, del D.Lgs 81/08 in quanto legge speciale (art 298),pur svolgendosi all'interno di una unità produttiva, Certo è che, pur non riguardando il settore delle costruzioni (principale motivazione della direttiva 92/57/CE), le motivazioni di tale governance, sono da ritrovarsi su quanto il D.Lgs 494/96 ha potuto nei riguardi di una circolare del Ministero del Lavoro n° 30 del 15/3/1998, diversamente quanto ha potuto approcciarsi l'attuale regime del Capo I Titolo IV.
Rispondi Autore: Giuseppe Palmisano (g palmisano) - likes: 0
09/04/2018 (14:45:53)
Per il resto condivido l'approccio che l'ing Catanoso ha potuto affrontare nel suo contributo

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