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Linee guida per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri
Milano, 23 Nov – La Regione Lombardia - preso atto della continuità del " Piano regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro" rispetto al precedente Piano 2008-2010 – ha ritenuto che il documento "Linee di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili" costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale.
Il documento, elaborato dal laboratorio di approfondimento "Costruzioni" nel corso del triennio 2008-2010, viene quindi approvato il 15 novembre 2011 dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, con Decreto n. 10602.
Riguardo al ruolo del coordinatore l’introduzione del documento evidenzia una “notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento delle attività di cantiere. A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione”.
Questa linea di indirizzo propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento, con riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 81/2008.
In particolare le indicazioni riportate “riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente”: si tratta di “regole” volontarie che “non sostituiscono in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi”.
La prima parte del documento ricorda il quadro normativo di riferimento e si sofferma sulle figure di sistema, sulle responsabilità congiunte di committente e coordinatori, sugli obblighi di imprese affidatarie, imprese esecutrici e coordinatori.
Vediamo a questo proposito gli obblighi del coordinatore per la progettazione (CSP), coordinatore che durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:
- “redigere il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dalla norma;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;
- coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del T.U.”.
Sempre in relazione agli obblighi, durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( CSE):
- “verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Nel documento sono presenti - oltre a rappresentazioni grafiche che individuano schematicamente rapporti di lavoro, fasi e criticità nelle attività di CSP e CSE – delle tabelle che esplicitano ed “enfatizzano” le “azioni che più si riferiscono ai compiti e agli obblighi dei Coordinatori (CSP e CSE) e che l’esperienza di questi anni segnala come non sempre attuate”.
Riprendiamo brevemente alcuni dei contenuti della tabella relativa ai compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
-conferimento incarico: prima dell’affidamento dei lavori alle imprese, nei casi previsti, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione;
-assistenza sui contenuti della legge al committente privato: al momento dell’incarico informa “in virtù di un dovere deontologico il committente degli obblighi previsti a suo carico dal T.U.”, perché ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna figura di sistema;
-analisi del PSC e dei documenti progettuali: “analisi di tutti documenti con particolare attenzione al progetto, al PSC, alle tavole relative all’organizzazione del cantiere e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti interferenziali e ambientali)”;
-analisi/visita del sito: “confrontando il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle caratteristiche dell’area e all’accessibilità”;
-eventuale integrazione del PSC (in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative dell’intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici): il CSE integra e/o adegua il PSC in relazione all’analisi effettuata;
-procedura di gestione del coordinamento con definizione della relativa modulistica (prima dell’inizio dei lavori): il CSE “definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento (es. modulo di rapporto di sopralluogo; verbale di riunione e coordinamento; verbale di comunicazione alle imprese; verbale di sospensione attività per pericolo grave e imminente; richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per inadempimento al PSC; altro)”;
-coerenza e conformità dei POS (prima dell’ingresso delle imprese in cantiere): “il CSE controlla l’idoneità dei POS verificandone la congruenza con il PSC”;
-organizzare l’informazione (quando necessario; durante le riunioni di coordinamento): “il CSE verifica verbalmente e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere”;
-organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività (riunioni):”le riunioni di coordinamento con tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che le convocherà a sua discrezione. Il verbale della riunione con le relative decisioni sarà sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell’impresa affidataria per i propri subappaltatori)”;
-coordinamento con Direttore Lavori: “il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticità delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame: il programma dei lavori, l’interferenza delle lavorazioni tra imprese, la scelta dei materiali e prodotti chimici, i sistemi di sicurezza da porre in esercizio per la successiva manutenzione dell’opera”;
-aggiornamento del PSC e del fascicolo: “in caso di varianti in corso d’opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE deve provvedere qualora fosse necessario, all’aggiornamento delle tavole esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo”;
- verifica e aggiornamento del cronoprogramma: “sulla scorta delle previsioni fornite dal committente ai sensi dell’art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del punto 2.3.3 dell’allegato XV”;
-verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC: “mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di apposito verbale”;
-parere per il pagamento degli oneri per la sicurezza: “a fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il CSE esprime parere di merito”;
-raccoglie le evidenze documentali relative all’attività di formazione fatta ai lavoratori presenti in cantiere (al momento della verifica del POS): il CSE “deve verificare che nel POS risulti che i lavoratori siano stati informati e formati sulle corrette procedure di lavoro, sulle misure di sicurezza a cui attenersi, sull’uso corretto dei DPC e DPI”;
-presenza in cantiere: il CSE “deve avere una presenza all’interno del cantiere tale da poter garantire l’attività di coordinamento per cui ha ricevuto l’incarico dal committente e per poter eseguire quanto previsto dall’art. 92 del T.U.”. All’inizio delle attività (inizio dei lavori) “possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare un’analisi approfondita del cronoprogramma, individuando tutte le attività critiche che dovranno vedere in cantiere la sua presenza, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze”. Inoltre “deve osservare lo stato delle attività in relazione ai contenuti del PSC”;
-raccolta della documentazione tecnica inerente il fascicolo: il CSE “deve aggiornare il fascicolo, corredandolo di documentazione tecnica”;
-informazioni al committente: il CSE “comunica periodicamente al committente sull’andamento delle attività e gli aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.)”;
-comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro (nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti): “Comunicazione scritta. Si raccomanda il preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore”;
-redazione di PSC e predisposizione del fascicolo: “nei casi in cui, dopo l’affidamento dell’incarico ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP perché non previsto”.
Ricordiamo, per concludere, che il termine “coordinatore” riveste un preciso significato: “infatti al di là delle attività che è chiamato a svolgere, deve rivestire un ruolo di ‘guida’ ai fini della sicurezza per le diverse figure che intervengono nel processo di progettazione e di esecuzione dell’opera, favorire il confronto e garantire la coerenza del processo. Per questo, il Testo Unico ha richiesto uno specifico ‘corso di formazione’, abilitante alla professione di coordinatore, ed ha introdotto un aggiornamento periodico obbligatorio”.
Tiziano Menduto
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