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Le responsabilita' in edilizia: DdL, delegato, dirigente e preposto

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

26/03/2010

Le informazioni relative ai soggetti responsabili della sicurezza in un documento sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni edili. Definizioni, compiti e responsabilità di datore di lavoro, delegato alla sicurezza, dirigente e preposto.

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Per favorire la prevenzione degli infortuni nell’edilizia, continuiamo l’approfondimento del documento "La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.

Nei precedenti articoli abbiamo affrontato il Documento di valutazione dei rischi e il rischio vibrazioni e il rischio rumore.
Ci soffermiamo ora su un aspetto che non riguarda solo la valutazione dei rischi , ma è alla base di tutto il sistema della prevenzione: l’individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza.



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Infatti, ricorda il manuale, l’attuale norma generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto legislativo 81/2008, “responsabilizza e attribuisce un ruolo attivo a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera”.
E queste figure, nel comparto costruzioni,  possono essere distinte in due diverse categorie:
- le figure relative all’impresa;  
- le figure relative alla committenza.
 
Rimandando il lettore alla lettura del manuale, ci soffermiamo ora brevemente su alcune figure relative all’impresa, rimandando a prossimi articoli la presentazione delle altre figure (RSPP, RLS, medico competente, lavoratore autonomo, …) e di quelle relative alla committenza (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, …).

Datore di lavoro
Il datore di lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, è colui che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in cui il lavoratore presta la sua attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme e in particolare, per quanto riguarda il D.Lgs. 81/2008, “deve valutare i rischi (art. 28) ed elaborare un documento a conclusione della valutazione (DVR)”.
Gli obblighi di carattere generale del datore sono enunciati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, mentre altri obblighi specifici sono previsti nei vari titoli del Decreto.
Ricordiamo anche che il datore di lavoro “può delegare i propri obblighi (anche se ciò è fortemente sconsigliabile) a esclusione della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP”.

Rimandando alla lettura del Testo Unico o del manuale riguardo agli obblighi generali, riportiamo alcuni obblighi specifici relativi ai cantieri temporanei o mobili.
Il datore di lavoro deve:
- “osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);
- predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il piano operativo di sicurezza o piano di sicurezza sostitutivo.
A proposito del piano operativo di sicurezza (POS) ricordiamo che “nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature non è previsto l’obbligo di redazione del POS; in tal caso devono comunque essere rispettate le indicazioni di cui all’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)”.

Eventuale delegato alla sicurezza
È il “soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni (art. 16), a eccezione di quelle relative alla valutazione di tutti i rischi, alla elaborazione del DVR e alla designazione del RSPP (art. 17)”.
Il manuale ricorda che perché la delega sia valida, è necessario:
- “che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l’autonomia di spesa, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”.
Inoltre la notizia sull’esistenza della delega “deve essere tempestivamente divulgata” e non bisogna dimenticare che tale delega “non toglie al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Il soggetto delegato può, a sua volta e previo accordo con il datore di lavoro, “delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altra persona: quest’ultima non può a sua volta delegare”.

Dirigente
È la persona che, “in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Come più volte ricordato da PuntoSicuro l’individuazione dei dirigenti “non deve essere fatta esclusivamente in base alla qualifica”, ma deve tener conto “sia dell’attività svolta in concreto sia della reale autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria del soggetto”.
Gli obblighi dei dirigenti sono gli stessi (art. 18 del D.Lgs. 81/2008), secondo le specifiche attribuzioni e competenze, del datore di lavoro.

Preposto
È la persona “che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, raccolte nell’articolo 19 del Testo Unico, devono: 
-  “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;
-  verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure di controllo nelle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare prima possibile i lavoratori in caso di esposizione al rischio, nonché sulle disposizioni di protezione prese o da prendere;
- astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare specifici corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in relazione ai propri compiti, a cura del datore di lavoro (i contenuti sono gli stessi di quelli previsti per il dirigente)”.
  

CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:

- Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 119 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.


Tiziano Menduto
 



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