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La sicurezza dei gruisti e degli addetti ai mezzi di sollevamento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

31/03/2010

Le problematiche della mansione del gruista e degli operatori dei mezzi di sollevamento. La gestione dell’operatività dei mezzi, la responsabilità dell’aggancio e della movimentazione dei carichi, i controlli.

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Abbiamo raccontato in precedenti articoli le esperienze della formazione nei cantieri dell’Alta Velocità Torino-Novara e il progetto comunicativo “Sicuri di essere sicuri” della Regione Piemonte.
Questa formazione è stata in passato capitalizzata con la realizzazione di una serie di manuali di formazione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, raccolti in sette volumi monografici disponibili on line e intitolati: "Io scelgo la sicurezza. Le mansioni".



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Avendo ultimamente fatto un excursus sulla sicurezza dei gruisti e di coloro che fissano i carichi, abbiamo deciso di continuare questo approfondimento presentando più da vicino uno dei volumi: quello dedicato ai “Gruisti e operatori mezzi di sollevamentocon specifico riferimento alla parte dedicata alla mansione.

Il gruista è “colui che opera con i mezzi di sollevamento” e la mansione di gruista prevede l’acquisizione di una “specializzazione e  una formazione adeguata conseguita frequentando, per esempio,  corsi di formazione e aggiornamento presso i costruttori delle  attrezzature; tale formazione permette altresì di acquisire le prescrizioni  sulla sicurezza nell’uso del mezzo e di metterle in pratica  correttamente”.

Avvisando che il documento che presentiamo è precedente all’emanazione del Decreto legislativo 81/2008, ricordiamo che le norme del Testo Unico sulla sicurezza relative alle macchine di sollevamento si possono trovare specialmente:
- nel Capo I del Titolo III (“Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”);
- al punto 3 (“Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi”) della seconda parte dell’allegato V del decreto.

Ma veniamo ai suggerimenti per i gruisti:
- “effettuare la verifica periodica annuale, che accerti lo stato di funzionamento e di conservazione della gru;
- ogni spostamento di una gru a torre va segnalato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- il Datore di Lavoro deve far redigere ogni dieci anni da tecnico qualificato un rapporto sulla condizione di manutenzione dell’apparecchio, nonché il calcolo di vita residua dello stesso”.
Inoltre l’operatore addetto all’autogru deve:
- “conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni”; 
- “aver ricevuto formazione e addestramento specifici sul mezzo che dovrà manovrare;
- essere in grado di eseguire la messa a punto dell’autogru;
- conoscere le limitazioni alla circolazione delle autogru previste dal codice della strada”.

Il documento ricorda che la gestione dell’operatività del mezzo è “a carico esclusivo del gruista in ogni fase di lavoro”: in cantiere, durante la fase di trasferimento al cantiere, nella gestione della manutenzione del mezzo, durante le attività di lavoro.
Inoltre il gruista è “responsabile delle modalità di aggancio e movimentazione del carico” e in questo senso deve:
- “verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno;
- conoscere la portata del mezzo, anche in relazione allo sbraccio;
- acquisire il peso del carico o effettuare una stima approssimativa dello stesso (per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è obbligatoria l’indicazione del peso effettivo sul carico);
- valutare la tipologia di carico e utilizzare il metodo operativo e di aggancio più adeguato;
- verificare ‘funi’, ‘brache’ e ogni altro accessorio di sollevamento;
- valutare la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura ed ai metodi di sollevamento”.

Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione “devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite personale specializzato”: si deve essere in grado di “rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento, schiacciamento o altro”, annotando poi i risultati sui libretti degli apparecchi stessi.
In particolare il controllo “va eseguito anche sull’integrità del gancio e sulla presenza della chiusura di sicurezza”.

Come abbiamo già ricordato in un documento di Suva che abbiamo presentato qualche giorno fa, le diverse “condizioni di imbracatura dei carichi (in particolare elevati angoli di apertura delle funi di gancio) fanno diminuire significativamente la portata dell’accessorio usato per l’imbracatura, riducendone pericolosamente l’efficacia”.
Nel documento originale, ricco di immagini, è presente un disegno esplicativo relativo alle variazioni di portata di una fune in funzione dell’ampiezza dell’angolo di carico.

Torniamo agli apparecchi di sollevamento.
Questi “devono avere una iscrizione sul mezzo, chiara e ben visibile, che indichi la portata massima ammessa” e, prima dell’imbracatura di un carico, è necessario verificare la “portata di ogni braca tessile, indicata da un’apposita targhetta o dal colore”.

Comunque prima di effettuare qualsiasi operazione di sollevamento “l’operatore addetto alla gru deve acquisire il peso del carico per verificare la rispondenza tra il mezzo, le funi e i ganci, nelle diverse condizioni e conformazioni di utilizzo (sbracci)”.
Ricordando che “per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è obbligatoria l’indicazione del peso sul carico”, una volta valutata la tipologia di carico l’operatore dovrà utilizzare l’attrezzatura più idonea.

Il documento si conclude con una serie di segnalazioni manuali per il sollevamento.
Il gruista deve conoscerle “affidandosi, per le indicazioni di manovra, a un solo ‘responsabile’ osservando scrupolosamente le norme di sicurezza per la salvaguardia propria e degli altri lavoratori coinvolti nell’attività”.

Ecco i comandi riportati nel documento:
- attenzione inizio operazioni;
- alt / interruzione - fine del movimento;
- alt/ pericolo arresto di emergenza; 
- distanza orizzontale;
- fine operazioni/ferma;
- avanzare;
- retrocedere;
- abbassare;
- sollevare;
- a sinistra;
- a destra. 

Concludiamo riportando parte dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, in relazione gli obblighi del datore di lavoro relativi ai controlli:

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (…)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
(…)
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Infine ricordiamo che la norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento: definisce il quadro di riferimento e individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo-ispezione. 


Regione Piemonte, “Sicuri di essere sicuri”: “Gruisti e operatori mezzi di sollevamento -  parte dedicata alla mansione”, in "Io scelgo la sicurezza. Le mansioni" vol. 2 (formato PDF, 3.15 MB).
 
 



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