Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La Cassazione: il committente risponde nel caso di appalto a ditte "insicure"

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

13/10/2008

Il committente é da considerarsi, ai fini della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, datore di lavoro dei dipendenti della ditta appaltatrice nel caso questa sia priva di una effettiva organizzazione tecnica. A cura di G. Porreca.

Pubblicità
 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Nel caso in cui una ditta alla quale sono stati affidati dei lavori in appalto risulti priva di una effettiva organizzazione tecnica può attribuirsi, ai fini della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, a chi ha commissionato i lavori la figura di datore di lavoro dei lavoratori che operano alle sue dipendenze specie se il committente partecipa con proprie attrezzature alla realizzazione dei lavori stessi.
 
E’ questa la massima che discende dalla sentenza in esame della Corte di Cassazione emessa in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice il quale, mentre eseguiva ad una profondità di 2,30 m lavori di escavazione del terreno al fine di collegare l'abitazione della committente con il tratto fognario comunale, veniva travolto, restandone soffocato, dalla massa di terra smottata da una delle pareti dello scavo risultata priva di protezioni laterali in violazione delle norme antinfortunistiche.
 

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





La committente veniva condannata dal Tribunale per omicidio colposo e per violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni e quindi successivamente anche dalla Corte di Appello che però riduceva la penalità per intervenuta prescrizione delle contravvenzioni fermo restando l’addebito riconosciuto alla stessa delle responsabilità per l’infortunio accaduto al dipendente della ditta appaltatrice.
 
Avverso tale ultima sentenza la committente ha proposto ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione ribadendo che alla stessa non poteva essere attribuita la qualità di datore di lavoro dell’infortunato avendo lei assegnato i lavori di collegamento fognario ad un appaltatore il quale aveva organizzato in piena autonomia i lavori stessi facendosi coadiuvare da due operai uno dei quali era appunto il lavoratore infortunato e che pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto il vero responsabile dell'accaduto.
 
La Corte di Cassazione non ha però accolto il ricorso ritenendo l’imputata responsabile del reato ascrittole e sostenendo che alla stessa era da attribuire il ruolo di appaltatore dei lavori di collegamento fognario. Il datore della ditta appaltatrice infatti, prosegue la Sez. IV , “è risultato essere privo di un proprio apparato organizzativo, tale da potersi permettere di gestirlo per conto proprio ed in piena autonomia” tant'è vero che l'escavatore del terreno era stato, su iniziativa della committente dei lavori e contro il parere dello stesso appaltatore, approntato all'uopo dalla committente medesima da ritenersi “datrice di lavoro degli operai che a quei lavori attendevano, essendo, peraltro, retribuiti direttamente ogni giorno dalla medesima”.
 
Ne consegue”, conclude la Sez. IV, “che la decisione di attribuire all'imputata la responsabilità per colpa dell'evento, risponde a corretta valutazione delle risultanze processuali e si coonesta alla posizione di garanzia che, in relazione alla osservanza delle norme antinfortunistiche e prudenziali, aveva assunto la medesima in qualità di datrice di lavoro, essendo la stessa unica titolare dell'obbligo di predisporre le misure cautelative, idonee a neutralizzare il rischio di smottamenti del terreno interessato dallo scavo, all'interno del quale l'operaio era stato travolto appunto a cagione della mancanza ai lati dello scavo di idonee armature di sostegno”.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!