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Estesa la tutela della maternita’ alle lavoratrici a progetto
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All’Art. 3 è specificato che l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica: b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all'art. 2. ---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 151/2001 all’Art. 16 prevede il divieto di adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
All’Art. 17, il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
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