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Edilizia e sicurezza: quali sono i compiti delle imprese affidatarie?

Edilizia e sicurezza: quali sono i compiti delle imprese affidatarie?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

24/11/2022

Un documento riporta i compiti dei soggetti coinvolti nell’attività dei cantieri edili. Le imprese esecutrici e le imprese esecutrici affidatarie. La normativa e gli importanti compiti in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Brescia, 24 Nov – Per comprendere l’organizzazione della sicurezza di un cantiere edile è necessario conoscere bene le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei tanti soggetti che vi operano direttamente o indirettamente.

 

E dopo aver parlato nelle scorse settimane del ruolo dei coordinatori alla sicurezza, di quello dei committenti, dei direttori e dei responsabili dei lavori, ci soffermiamo oggi su alcune delle realtà che operano, a livello esecutivo, nei cantieri: le imprese esecutrici e le imprese affidatarie.

 

Per fornire utili informazioni su questi soggetti riprendiamo la presentazione del contenuto del documento, nella versione aggiornata del 2021, “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Soggetti che operano in cantiere: le imprese esecutrici

Il documento indica che con impresa esecutrice si intende un’impresa che “concorre direttamente alla realizzazione dell’opera eseguendo scavi, fondazioni, murature, impianti, strade, eccetera; di conseguenza, non sono da intendersi come imprese esecutrici”  le imprese che “non concorrono alla realizzazione dell’opera o vi concorrono soltanto indirettamente (imprese finanziarie, imprese di consulenza, imprese che eseguono gli allacciamenti alle reti pubbliche di servizi, imprese che ritirano i rifiuti, imprese che eseguono le verifiche periodiche delle attrezzature, imprese di trasporti, eccetera)”.

 

Si segnala poi che un’importante precisazione è contenuta nell’art. 89 del Decreto Legislativo 81/2008 laddove per “impresa esecutrice” si definisce una ‘impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali’. In altri termini – continua l’Ing. Camparada – “un’impresa che si è aggiudicata un contratto ma, per realizzarlo, non impiega né proprio personale, né propri materiali, macchine ed attrezzature non può essere considerata ‘esecutrice’ (è il caso di imprese che subappaltano tutto)”.

 

Posto che in cantiere ogni impresa esecutrice “deve avere propri referenti responsabili, oltre che degli aspetti esecutivi dell’opera, anche della sicurezza e salute dei propri lavoratori dipendenti, ogni impresa deve designare un proprio direttore di cantiere (soltanto se è un’impresa affidataria) e un proprio capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC; per ciò che concerne gli aspetti generali del cantiere egli si attiene alle scelte ed alle disposizioni impartite al riguardo dal proprio direttore di cantiere (o dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria). In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere deve designare un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità, a sostituirlo temporaneamente. Il capocantiere è di fatto un preposto; poiché i preposti possono essere più di uno nella medesima impresa (preposto agli scavi, preposto alle fondazioni, eccetera), il capocantiere è, fra i preposti, il ‘primus inter pares’”.

 

Le imprese che operano in un cantiere e concorrono direttamente o indirettamente all’esecuzione dell’opera, devono tutte redigere il POS?

La risposta – continua Camparada - è no, ma “occorre fare alcune distinzioni”.

Nel cantiere “operano, ad esempio, anche:

  • le società distributrici di pubblici servizi (elettricità, gas, acqua, eccetera) che accedono al cantiere per eseguire gli allacciamenti di loro competenza; esse operano con proprio personale oppure mediante loro imprese appaltatrici”;
  • i fornitori che accedono al cantiere unicamente per consegnare o ritirare materiali e/o attrezzature (ferri d’armatura, mattoni, calcestruzzo, rottami, rifiuti, eccetera)”.

In questo caso “non sono imprese esecutrici che concorrono direttamente all’esecuzione delle opere; vi concorrono soltanto indirettamente”. Naturalmente – continua il documento – “sono tenute ad osservare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ad attenersi alle eventuali misure di coordinamento indicate nel PSC o disposte dal soggetto che ha loro commissionato l’intervento; è compito di chi li ha chiamati ad operare nel cantiere metterli al corrente delle disposizioni contenute nel PSC (se del caso dando loro un estratto del piano): ad esempio, se nel piano è detto che gli automezzi si devono muovere a passo d’uomo nel cantiere, ciò vale anche per le società ed i fornitori di cui sopra. Tali imprese sono tenute a segnalare il loro prossimo arrivo nel cantiere e ad osservare le norme di sicurezza previste dalle norme legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e di transito all’interno del cantiere”.

Inoltre è evidente che non concorrono direttamente all’esecuzione dell’opera e sono esentate dall’obbligo di redazione del POS, “quelle imprese o società che non hanno necessità di accedere al cantiere o che accedono all’area dell’opera dopo che tutti i lavori sono stati ultimati e che detta area è stata riconsegnata al committente: ad esempio le imprese di pulizia incaricate della pulizia delle opere realizzate oppure le società incaricate di eseguire un servizio fotografico oppure le imprese di giardinaggio incaricate di piantumare le aree verdi, ovviamente purché esse operino dopo la riconsegna dell’area al committente”.

 

Si ricorda poi che più imprese “possono raggrupparsi e costituire:

  • un ‘raggruppamento temporaneo’, ossia un insieme di imprese costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto, mediante presentazione di una unica offerta;
  • un ‘consorzio’, con o senza personalità giuridica, analogo, per quanto concerne i cantieri, al precedente;
  • una cooperativa di imprese (o imprese cooperative) costituita da imprese di dimensioni piccole e medie che si aggregano formando un’alleanza temporanea”.

E riguardo ai lavori da eseguirsi in un cantiere, “ogni impresa appartenente ad uno dei raggruppamenti di cui sopra mantiene la propria identità; pertanto è sottoposta alla verifica, da parte del committente, della sua idoneità tecnico-professionale e deve redigere il proprio POS”.

 

Soggetti che operano in cantiere: le imprese esecutrici affidatarie

Si definisce poi affidataria l’impresa che “ha ricevuto un appalto di lavori direttamente dal committente (o dal responsabile dei lavori)” e le imprese affidatarie “possono essere più di una, se più di uno sono i contratti d’appalto eseguiti dal committente (o dal responsabile dei lavori)”.

Si sottolinea che – “salvo il caso di imprese affidatarie che subappaltano tutto il lavoro loro affidato” - le imprese affidatarie sono anche imprese esecutrici.

 

Riprendiamo una tavola relativa all’organigramma di cantiere nel caso di una sola impresa affidataria (nel documento c’è anche l’organigramma nel caso di più imprese affidatarie):

 

 

Il documento ricorda poi che gli articoli 97 e 101 e l’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 assegnano ai datori di lavoro delle imprese affidatarie i seguenti compiti:

  • “verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti, imprese e/o lavoratori autonomi, cui affida subappalti o subaffidamenti. Tale verifica deve essere effettuata con le stesse modalità a carico del committente”;
  • “prima dell’inizio dei lavori, trasmettere il PSC ai soggetti subappaltatori o subaffidatari (imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi);
  • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici o subaffidatarie rispetto al proprio e chiederne l’eventuale modifica o integrazione;
  • trasmettere detti POS, oltre al proprio, al CSE e, prima di dare avvio ai lavori, attenderne il giudizio di idoneità;
  • nei confronti dei soggetti subappaltatori o subaffidatari (imprese e/o lavoratori autonomi), verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
  • coordinare con i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, l’applicazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/08 (mantenimento del cantiere in condizioni ordinate, condizioni di movimentazione dei vari materiali, manutenzione e controllo periodico degli impianti e delle attrezzature, delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, eccetera);
  • coordinare con i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 96 del D. Lgs. 81/08 (misure di sicurezza conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, accesso e recinzione del cantiere, disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature, condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, redazione del POS, eccetera);
  • corrispondere ai soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, i costi della sicurezza di loro competenza senza alcun ribasso”.

Si sottolinea che per lo svolgimento delle attività tipiche delle imprese affidatarie di cui sopra, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione (D. Lgs. 81/08, art. 97, comma 3-ter)”.

 

Sicurezza in cantiere: gli importanti compiti delle imprese affidatarie

L’ing. Camparada segnala poi che tra i compiti delle imprese affidatarie assumono particolare rilevanza “la verifica delle condizioni di sicurezza con cui operano i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi, e le attività di coordinamento con gli stessi. In altri termini, l’impresa affidataria non si può disinteressare dei subappaltatori e dei subaffidatari, ma deve essere lei la prima a verificare che essi attuino le misure di sicurezza e di salute necessarie e si conformino alla organizzazione generale del cantiere; in pratica, deve vigilare sull’operato dei subappaltatori e dei subaffidatari”.

Per farlo il datore di lavoro dell’impresa affidataria, “personalmente o per il tramite di un proprio preposto, deve compiere visite periodiche in cantiere ed intervenire qualora noti inosservanze alle misure di sicurezza e di salute” (nelle note il documento riporta varie casistiche).

 

Ma in cosa differiscono i doveri del CSE (Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera) da quelli dei datori di lavoro delle imprese affidatarie?

La risposta – continua Camparada – “è implicita nel diverso ruolo tra impresa affidataria e CSE; in altri termini, il CSE ha compiti organizzativi (cioè fornire indicazioni e prescrizioni, dettare regole di coordinamento, risolvere problemi di cooperazione, ovviamente sulla scorta del PSC), mentre i datori di lavoro delle imprese affidatarie hanno compiti operativi di attuazione delle disposizioni indicate nel PSC e/o fornite dal CSE verificando che esse vengano osservate anche dai loro subappaltatori e subaffidatari, tenuto pure conto che i datori di lavoro delle imprese affidatarie, o i loro collaboratori, sono costantemente presenti in cantiere mentre il CSE lo è soltanto saltuariamente”.

 

Si ricorda poi che un altro tra i compiti delle imprese affidatarie “è quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi, ossia fare sia un primo esame della documentazione di rito dei subappaltatori e dei subaffidatari (compresa l’eventuale ulteriore documentazione prevista nel PSC) chiedendo loro di produrre, modificare, integrare l’eventuale documentazione mancante o incompleta o errata, sia completare l’esame” con i criteri già esposti nel documento.

Mentre un ulteriore compito “è la verifica dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici e subaffidatarie; detti POS devono essere congruenti col POS dell’impresa affidataria, ossia non devono essere in contraddizione con quest’ultimo, oltre che essere completi e redatti secondo la normativa esposta più avanti”.

 

Si indica poi, infine, che nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, anche privo di personale addetto all’esecuzione dei lavori, “l’ impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori e comunicata al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione (D. Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lettera i). La stessa cosa vale per i raggruppamenti temporanei di imprese”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riguardo ai soggetti che operano esecutivamente in un cantiere si sofferma anche su:

  • imprese capocommesse
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori volontari.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 



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