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Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/02/2024

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge sull’attuazione del PNRR che contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro che contiene varie novità. Focus sulla qualificazione, sulla “patente a crediti”, sugli appalti e le ispezioni.

Roma, 27 Feb  – Come sempre nel nostro Paese gli acceleratori normativi in materia di sicurezza e salute, quei pungoli che portano finalmente i legislatori a muoversi, sono i gravissimi incidenti sul lavoro. È stato così, lo sappiamo, con l’onda di fuoco che fra il 5 e il 6 dicembre 2007 ha investito sette uomini alla Thyssenkrupp di Torino, ed è successo ancora per il terribile crollo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze, che è costato la vita a cinque lavoratori.

 

Peccato che, in realtà, a spingere e a raccogliere l’attenzione mediatica e politica non siano invece i numeri costanti di più di 1000 morti per lavoro l’anno o anche, semplicemente i dati che la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone ha ricordato nella sua informativa al Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio: “per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%”. Dati che sono disponibili sempre e che dovrebbero essere il vero motore per arrivare a norme più efficaci.

 

Comunque, al di là di quale sia l’acceleratore e volendo guardare più ai risultati che al modo di arrivarci, su PuntoSicuro abbiamo dato notizia ieri dell’ incontro del Governo con le parti sindacali e datoriali e all’ipotesi di una prima risposta alle tante richieste già nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio.

 

È così è stato anche se si è scelto di veicolare le novità in materia di salute e sicurezza attraverso lo schema del decreto-legge PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un provvedimento molto ricco di contenuti – quasi una sorta di decreto “omnibus” - che al momento conta una cinquantina di articoli (49 nella bozza allegata all’articolo).

 

Quello che ci può interessare, in relazione all’esito degli incontri di ieri, è, in particolare, il “pacchetto sicurezza sul lavoro” (così chiamato durante l’incontro) contenuto nel decreto. Un “pacchetto” che comprende, tra l’altro, la cosiddetta “ patente a crediti” per le imprese, l’aumento dei controlli con sanzioni penali per appalti e subappalti, ma, anche, meno controlli per le imprese più virtuose.

 

Vediamo di provare a conoscere meglio queste novità che, ricordiamo, sono all’interno di uno schema di decreto-legge che, benché approvato, non si esclude possa avere qualche successiva modifica.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il pacchetto sicurezza sul lavoro: le novità su qualificazione e patente a punti

Partiamo da quanto indicato semplicemente nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 25 febbraio 2024 riguardo allo schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Si indica che “si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili”.

 

Parliamo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi, un processo di qualificazione che era già, invero, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ma che era rimasto inattuato. Una novità che, indica la ministra Calderone, sarà sviluppata “con le parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia, con l’obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività”.  Ma al momento «l’attenzione specifica è sui cantieri».

 

Riprendiamo dalla bozza dello schema di decreto-legge quanto indicato all’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

 

Si indica che a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 6 - nel comma 6 si segnala che le “informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso” - sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di vari requisiti indicati nell’articolo.

 

Inoltre la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

E la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati

nell’Allegato XI: 7 crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  1. la morte: 20 crediti;
  2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
  3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

 

E nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

 

Segnaliamo subito che le misure, approvate dal Consiglio dei ministri, non hanno trovato il consenso di tutte le imprese e parti sociali. Ad esempio, Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), ha sottolineato che non è possibile che una vita valga 20 crediti e che necessita un ulteriore confronto sul sistema delle sanzioni. E critiche alla patente a punti arrivano anche da varie associazioni di categoria.  

 

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: appalti, subappalti, sanzioni e conformità

La ministra del lavoro Calderone ha poi sottolineato, negli incontri di ieri, che l'approccio nel provvedimento, e nel pacchetto sicurezza sul lavoro, segue le tre C: “controlli, contrasto e compliance".

 

Nello schema di decreto sono previsti sia un coordinamento delle attività ispettive che un intervento sulla somministrazione illecita di manodopera con subappalti con il ritorno delle sanzioni penali, sanzioni che erano state tolte nel 2016, per coloro che entrano nella catena degli appalti senza le qualifiche previste.

 

Ci sono poi riduzioni delle sanzioni civili per chi si “ravvede” mentre le aziende più virtuose finiranno nella «Lista di conformità INL».

 

Nell’articolo 32, comma 7, dello schema di decreto-legge, si indica che “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”.

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

 

È – indica la ministra Calderone - un «percorso di compliance», per un «accompagnamento alle regolarizzazioni, a un comportamento regolare delle aziende».

 

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: l’aumento degli ispettori e delle ispezioni

Un altro punto trattato nel pacchetto sicurezza sul lavoro riguarda poi l’aumento degli ispettori e delle ispezioni.

 

Da parte del Governo è stato promesso il 40% in più di controlli nei cantieri nel 2024, ma per farlo è necessario aumentare il numero degli ispettori. Nell’informativa della ministra Calderone si parlava di una situazione attuale pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.

 

Il decreto-legge prevede lo sblocco delle assunzioni per avere poco meno di 500 nuovi ispettori più un nuovo concorso per altri 250 all’INL, più altri 50 del nucleo ispettivo Carabinieri.

 

Infatti, a titolo esemplificativo, segnaliamo che l’articolo 34 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro) indica che al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

 

E l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

 

Concludiamo questa breve panoramica delle novità in materia di salute e sicurezza, che saranno poi approfondite e commentate dai nostri lettori e collaboratori, segnalando che il provvedimento, di cui noi alleghiamo una bozza, contiene, tra le altre cose, anche la nomina di un commissario straordinario contro il caporalato e alcune misure che vogliono favorire l’emersione del lavoro domestico.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento citato nell'articolo:

Schema del decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, versione bozza del 26 febbraio 2024, documento non definitivo.

 


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Rispondi Autore: Sergio Misuri - likes: 0
27/02/2024 (20:38:58)
Questo pacchetto sicurezza è "un pacco"
Perdoniamo loro, perché non sanno quello che fanno
Rispondi Autore: Massimo Braghieri - likes: 0
28/02/2024 (09:58:04)
Sarà l'ennesimo carrozzone creato dal fattore emozionale di un evento.
Soprattutto per gli aspetti di VITP sarebbe utile togliere la discrezionalità al committente e/o CSE di cosa chiedere all'appaltatore che, per il principio dell'esimenza o delle pressioni delle compagnie assicuratrici, sta diventando una giungla e che sposta il principio della legge di evitare che le persone si facciano del male a il pararsi il culo con la scusa "ho fatto tutto il possibile e ve lo dimostro con la carta".
Rispondi Autore: Sergio Misuri - likes: 0
29/02/2024 (07:22:04)
“il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48 - Dati che sono disponibili sempre e che dovrebbero essere il vero motore per arrivare a norme più efficaci"
I DATI COSI' ESPRESSI NON DICONO NULLA DI UTILE PER ARRIVARE "A NORME più EFFICACI" Quali tipologie di irregolarità sono state rilevate?
Rispondi Autore: dario tripiciano - likes: 0
29/02/2024 (09:20:20)
Una semplice osservazione, ma una ditta che ha 1.000 dipendenti e una che ne ha 10, sempre 20 punti si vedono levare per un infortunio mortale? Appare sensato come approccio?
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
02/03/2024 (14:53:36)
Parere di uno che lavora in edilizia per più imprese fin dalla fine degli anni 70 e che da ormai 25 ricopre il ruolo di RLST per la zona Monza – Milano nel settore edile, visitando centinaia di ambienti di lavoro (cantieri sedi, magazzini e uffici) ogni anno.
Misure che probabilmente avranno pochi effetti e almeno nel caso della patente, probabilmente non ne avranno nei confronti di quelle tante imprese abituate a cambiare ragione sociale ogni tre x due e/o che utilizzano teste di legno magari ultraottantenni o disperati che per pochi spiccioli assumono l’incarico di datore di lavoro. Aumentare il numero degli ispettori va bene ma ricordiamoci che il rapporto luoghi di lavoro – ispettori sarà sempre molto sfavorevole ed inoltre, notato l’aumento di burocrazia previsto per gestire queste novità, c’è da capire quanti ispettori rimarranno dietro la scrivania ad occuparsi di ciò.
Sono decenni che predico ai 4 venti (convegni, seminari, corsi, post ecc.) che serve lavorare sui RLS che oggi sono o di comodo o senza armi in quanto il famoso “cancello” è sempre pronto ad aprirsi, cosa che non avverrebbe se fossero affiancati da un RLST che si fa carico di sostenerli e non sente il peso delle pressioni datoriali.
Sono decenni che predico di rivedere la figura del CSE se non anche quella del CSP, in tanti, troppi cantieri è latitante, vuoi perché il ruolo è dentro al pacchetto progettazione/direzione lavori/sicurezza e quest’ultima viene presa come un fastidioso accessorio, vuoi perché anche chi vorrebbe agire bene non ci riesce a causa delle spinte che riceve dai committenti che vogliono solo la realizzazione dell’opera nei tempi previsti e magari anche prima. E’ davvero tanto complicato prevedere un fondo, magari gestito dalle Casse Edili, nel quale i committenti, all’atto della autorizzazione edilizia versano un quantum che verrebbe poi utilizzato per la nomina del coordinatore? In questo modo il coordinatore, eletto da un ente terzo, sarebbe svincolato dal committente e quindi potrebbe gestire il cantiere in autonomia e senza il timore di perdere l’incarico.
In questi anni, quando ho espresso queste proposte mi hanno sempre detto “bravo” “ottima soluzione”, ecc. ma poi nulla….
Domando un vs parere in merito, coxa ne pensate?
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
02/03/2024 (15:24:24)
Aggiungo che forse si eviterebbero quelle prese d'incarico indecenti come ad esempio il coordinamento per lavori di due o tre anni per compensi ridicoli. Ad esempio mi domando difatti come sia possibile seguire la costruzione o ristrutturazione importante di una villa per 500 euri di compenso lordo.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/03/2024 (17:22:26)
Diciamo che bisogna cominciare, per restare in tema visto che parliamo di edilizia, dalle fondamenta.
Il primo passo dovrebbe essere quello di creare sistemi di accesso e permanenza sul mercato seri in modo da evitare che "cani e porci" ci sguazzino dentro.
Questo difficilmente sarà fatto perchè torna utile a tanti "prenditori" avere sia i cani che i porci a disposizione e cioè quelle piccole imprese "usa e getta" buone per tutte le occasioni e che, a loro volta, speculano sui poveretti ampiamente "ricattabili" occupazionalmente.
Quindi, prima proviamo a risolvere questo tipo di problema e poi possiamo passare a tutto il resto.
Non è certo pensando al CSE come indipendente paladino di un bene costituzionalmente tutelato che risolveremo il problema.
Questa figura non è lo sceriffo di cantiere che sopperisce al menefreghismo dei tanti "prenditori chiagne fotte" che popolano il settore.
Non a caso la direttiva europea 92/57/CEE, recepita in Italia in modalità cinofallica, aveva modellato la funzione quale regista della sicurezza in cantiere e non come controllore aggiunto.
Era evidente, per il legislatore europeo, che chi era in grado di esercitare un'adeguata e continua forma di vigilanza durante l'esecuzione dei lavori non poteva che essere che la struttura gerarchica dell'impresa
Evidente per tutti gli altri Paesi UE ma non per i legislatore italiano.
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
03/03/2024 (14:32:02)
Buongiorno Carmelo.
Concordo in pieno col discorso sul controllo dell’accesso e permanenza, argomento complicato ma fondamentale. Concordo anche sul fatto che a qualcuno torna utile stare a bocce ferme e credo che la modifica alla prima versione dell’allegato XVII ne sia una prova.
Riguardo il coordinatore però rimango del mio parere. Non entro nel merito dei sistemi in cui questa figura ha compiti differenti o addirittura non esiste, si tratta di scelte che bisognerebbe analizzare approfonditamente considerando una serie complessa di elementi quali ad esempio i sistemi giuridici, la certezza della pena, il rapporto controlli e ambienti di lavoro, la qualità dei controlli e la burocrazia che vi sta dietro e non per ultimo l’approccio culturale alla tematica.
Per fare una analisi decente temo che ci perderei così tanto tempo da ritrovarmi probabilmente già alla sospirata pensione...
Sembra oramai che il coordinatore, almeno da noi, sia quello che ha il compito dell’alta vigilanza, parto da questo punto che direi abbastanza fermo. Se è così, per ciò che tante vedo in occasione delle molte visite dei cantieri, mi sembra proprio che di fatto si possa parlare di latitanza più che di vigilanza. Sono in pochi i coordinatori che riescono ad imporsi, sono molti quelli che riescono abilmente a dare il c.d. “colpo al cerchio ed uno alla botte” facendo affidamento alla speranza e sono altrettanti quelli che lasciano andare il cantiere dove tira il vento. Per ciò che ho compreso, a volte si tratta di scelte dettate dal fatto che anche il coordinatore non ha una gran passione per il ruolo e magari lo ricopre perché lo offre insieme a quello di progettista e direzione lavori (ogni tanto un pochino in contrasto….) oppure perché si trova schiacciato nel panino committente – imprese che hanno il comune obiettivo di concludere l’opera senta tanti problemi e rischi di ritardi.
I coordinatori sono normalmente persone competenti, spesso molto ma molto competenti ed è un gran peccato non poter sfruttare la loro capacità ed esperienza. Credo davvero che un sistema del genere di quello da me proposto possa incidere non poco nell’elevare l’attuale livello di sicurezza all’interno dei cantieri.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/03/2024 (21:12:34)
Visto che il soggetto che è il principale destinatario delle norme prevenzionali, dovremmo domandarci perché si ritiene necessario che ci debba essere un CSE che verifichi il rispetto delle regole da parte di questo soggetto.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/03/2024 (21:14:37)
Visto che il soggetto che è il principale destinatario delle norme prevenzionali è il datore di lavoro, dovremmo domandarci perché si ritiene necessario che ci debba essere un CSE che verifichi il rispetto delle regole da parte di questo soggetto.
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
05/03/2024 (23:15:13)
La butto li...... forse perchè alcuni datori di lavoro sono fuori controllo (es.: prestanomi) o altri "hanno sempre fatto così" e quindi devono avere un mastino che li indirizzi sulla via?
Forse per lo stesso motivo per il quale il casco in moto e le cinture in auto sono misure di fatto applicate solo dopo la repressione?
Forse perchè questo sistema di lavoro costituito da tanti che ci mangiano a cascata e lasciano gli ultimi "costringendoli" a realizzare l'opera per pochi spiccioli?
Sono solo tre possibili motivi, i primi che ho individuato a questa tarda ora ... ...
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
06/03/2024 (07:50:19)
E questi problemi, palesemente sistemici, pensiamo di risolverli con il CSE?
Allora, in Italia, siamo proprio fuori strada.
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
06/03/2024 (14:07:04)
No, no.. ma almeno su quello che riguarda un coordinamento effettivo si otterrebbero risultati e credo si tratterebbe di un passo avanti ben più importante di quello che oggi si intende fare col nuovo pacchetto sicurezza.
Non ho qui sottomano la versione del 2008 dell'allegato XVII, frettolosamente modificata con la 108 del 2009, ma se ricordo bene era qualcosa di ben piu efficace dell'attuale. Se e così giungo alla conclusione che è vietato cercare di migliorare la qualificazione delle imprese. Magari oggi andrò a rinfrescarmi la memoria....

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