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COVID19: un vademecum per fare prevenzione nei cantieri

COVID19: un vademecum per fare prevenzione nei cantieri
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

23/03/2020

Un vademecum dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma presenta utili indicazioni su cosa fare nei cantieri temporanei e mobili a seguito dell’emergenza Coronavirus. Le misure per la mobilità del personale e le misure per prevenire il contagio.

 

Roma, 23 Mar – Alla luce delle disposizioni normative per il contenimento del nuovo coronavirus, con particolare riferimento ai decreti DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, sono molte le richieste che arrivano ai vari Ordini professionali, dal mondo dei professionisti tecnici, per capire come comportarsi in materia di COVID-19 nei cantieri temporanei e mobili.

 

Proprio per fornire alcune risposte l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha pubblicato, in collaborazione con “Dei - Tipografia del Genio Civile”, il “Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19). Quali applicazioni per i cantieri?”, un documento che contiene delle linee guida per i coordinatori a seguito dei DPCM 09.03.2020 e 11.03.2020 e che vuole essere un supporto per i Coordinatori della Sicurezza in cantiere e per le altre figure interessate dalla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

 

Con l’intento di favorire la prevenzione e la tutela della salute nei cantieri che stanno continuando le proprie attività in questa fase emergenziale, presentiamo brevemente il vademecum soffermandoci sui seguenti argomenti:


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Le misure relative alla mobilità del personale

Il vademecum, curato dall’Ing. Massimo Cerri, ricorda innanzitutto che il DPCM 11 marzo 2020 ha ribadito “che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l’adozione di strumenti di protezione individuale e che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro”. E le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel vademecum “dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al CSE”. Inoltre le considerazioni espresse nel documento sono “da intendersi aggiuntive (e non – ovviamente – sostitutive) a quanto previsto dalle norme”.

 

 

Dal documento riprendiamo alcune indicazioni relative alle misure specifiche per i cantieri, ad esempio in relazione alla mobilità del personale.

 

Si indica che l’art. 1 del DPMC 8 marzo (cui rinvia l’art. 1, c. I, DPCM 9 marzo) prevede tra le 18 misure restrittive che gli spostamenti delle persone “sono consentiti nei seguenti casi:

  • per comprovate esigenze lavorative,
  • per situazioni di necessità,
  • per motivi di salute”.

 

Dunque – continua il vademecum – “chiarito che si può andare a lavoro, occorre, altresì, rilevare la raccomandazione di restare a casa per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C. Per potersi muovere per ‘compravate esigenze lavorative’ occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta”.

Altro aspetto è poi “legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel pendolarismo giornaliero o settimanale delle squadre degli operai. Si rende, dunque, necessario il ‘monitoraggio del personale di cantiere’. Molti lavoratori ‘fuori sede’ hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedì mattina e un contro esodo il venerdì pomeriggio”.

Rimandiamo alla lettura integrale del vademecum che riporta anche un esempio di modello di dichiarazione predisposta dalla Regione Lazio.

 

Si suggerisce “di allestire all’interno dell’ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, e comunque almeno fino al 3 aprile 2020, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro dell’impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sarà cura del CSE verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione”.

 

Le misure per prevenire il contagio in cantiere

Il vademecum riporta poi precise misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere:

  • “Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro.
  • Nel caso in cui per casi ‘limitati e strettamente necessari’ per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.
  • Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.
  • Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  • I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
  • I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie... etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
  • Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
  • L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso.
  • Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra.
  • Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l’uno di fronte all’altro.
  • Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
  • Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
  • L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).
  • Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.
  • In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.
  • Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
    • il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
    • il numero di emergenza nazionale 112;
    • i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio, risponde all’800 118 800

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale del documento che riporta precise indicazioni non solo sulle misure di sicurezza per prevenire il contagio COVID-19 durante lo spostamento con i mezzi aziendali, ma anche precise indicazioni per lavoratori, direttore di cantiere, addetti primo soccorso, preposto/capocantiere, datore di lavoro, responsabile lavori/committente, direttore lavori, coordinatori per la sicurezza e progettisti.

 

L’indice del vademecum per i cantieri temporanei e mobili

1. PREMESSA E SCOPO

 

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

2.1. ASPETTI GENERALI

2.2. SINTOMATOLOGIA

2.3. TRASMISSIONE

2.4. TRATTAMENTO

 

3. PREVENZIONE

3.1. MISURE DI PULIZIA SPECIFICHE DA ATTUARE

 

4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

 

5. MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI

5.1. MOBILITÀ DEL PERSONALE

5.2. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

5.3. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI

 

6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

 

7. SANZIONI

 

8. FAQ

8.1. QUALE È LA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO? (FONTE ECDC)

8.2. COME GESTIRE UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19?

8.3. L’INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS PUÒ ESSERE CONTRATTA DA UN CASO CHE NON PRESENTA SINTOMI (ASITOMATICO)?

8.4. È NECESSARIO ESEGUIRE IL TAMPONE PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 NEI SOGGETTI ASINTOMATICI?

8.5. COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI?

8.6. COSA POSSO FARE SE PRESENTO TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA E SOSPETTI DI ESSERE STATO IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA RESPIRATORIA DA COVID19?

8.7. È VERO CHE SI PUÒ CONTRARRE IL NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ATTRAVERSO IL CONTATTO CON LE MANIGLIE DEGLI AUTOBUS O SULLA METROPOLITANA STANDO VICINI A UNA PERSONA CHE TOSSISCE? (ISS)

8.8. QUANTO TEMPO SOPRAVVIVE IL NUOVO CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI?

8.9. DEVO INDOSSARE UNA MASCHERINA PER PROTEGGERMI?

8.10. POSSO USCIRE DI CASO PER RECARMI SUL CANTIERE?

8.11. I COMMITTENTI POSSONO SOSPENDERE IL CANTIERE?

8.12. IL DATORE DI LAVORO PUÒ FAR LAVORARE I PROPRI OPERAI?

8.13. NELLE FARMACIE E NEI SUPERMERCATI IL DISINFETTANTI PER LE MANI, IN QUESTI GIORNI DI EMERGENZA CORONAVIRUS, È INTROVABILE. COME POSSO FARE?

 

9. ALLEGATI

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Dei - Tipografia del Genio Civile, “ Vademecum per i cantieri temporanei e mobili a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19). Quali applicazioni per i cantieri?”, a cura dell’Ing. Massimo Cerri - Ingegnere meccanico. Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1997. Consigliere Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con deleghe alla gestione delle Commissioni Tematiche con particolare riguardo alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nei Cantieri (formato PDF, 544 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

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