Cantieri e sicurezza: quando e come preparare il fascicolo dell’opera?
Brescia, 23 Lug – Il Decreto Legislativo 81/2008 (TU) all’articolo 91 fa riferimento al ‘fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993’.
Per capire meglio quale sia la funzione del “fascicolo con le caratteristiche dell’opera” (o “fascicolo dell’opera” o “fascicolo tecnico”), che deve essere predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) o, nei casi previsti, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), torniamo a sfogliare la pubblicazione “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborata dall’Ing. Brunello Camparada. Una pubblicazione, nella versione redatta nel 2021, che ci ha permesso in questi mesi di approfondire molti aspetti connessi alla tutela della sicurezza nei cantieri edili.
Nel presentare il capitolo 9 (Fascicolo tecnico) della pubblicazione ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: funzione e contenuti
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: quando deve essere fatto?
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: le tre fasi del documento
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: funzione e contenuti
Il documento indica che il fascicolo tecnico deve essere redatto “tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e secondo i dettami dell’allegato XVI al D. Lgs. 81/08”.
Si rimanda alla lettura dell’allegato, che “è chiaro e completo” e che propone una modalità di redazione “basata sulla compilazione di una serie di schede da corredare, quando utile o necessario, con disegni, fotografie, schemi e simili”.
Comunque, sinteticamente, il fascicolo “deve essere suddiviso, come richiesto dal citato allegato XVI, nei seguenti capitoli, articolati in schede:
- capitolo I, “contenente la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei vari soggetti coinvolti”. Scheda I (Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati);
- capitolo II, “contenente l’individuazione dei rischi, delle misure di sicurezza preventive e protettive in dotazione all’opera e delle misure di sicurezza ausiliarie. Le misure di sicurezza in dotazione all’opera sono quelle incorporate nell’opera o a servizio della stessa (ad esempio, il sistema di ancoraggio sulla copertura); le misure ausiliarie sono quelle che dovranno mettere in atto le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi incaricate/i dei futuri interventi (ad esempio, un ponteggio)”. “Schede II-1 (Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie), schede II-2 (Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie) e scheda II-3 (Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse); le schede II-1 e II-2 sono tante quanti sono i tipi di intervento previsti”;
- capitolo III, “contenente i riferimenti alla documentazione di supporto esistente”. “Scheda III-1 (Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto), scheda III-2 (Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera) e scheda III-3 (Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera)”.
Si ricorda poi che il fascicolo è “un piano per la tutela della sicurezza e della salute relativo ai lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera successivi alla sua realizzazione”. Ed esso “deve essere predisposto prima dell’inizio dei lavori, in pratica congiuntamente al PSC”.
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: quando deve essere fatto?
L’ingegner Camparada ricorda che “il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” (art. 91, D.Lgs. 81/2008).
Dunque “non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (ad esempio, nel caso di sostituzione dei serramenti e di ritinteggiatura di un fabbricato). È il caso di ricordare che la manutenzione ordinaria è costituita dagli interventi edilizi e/o impiantistici consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle finiture degli edifici e/o necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Il fascicolo dell’opera è invece “necessario nei cantieri per interventi di manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), di restauro e risanamento conservativo (interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio) e di ristrutturazione (interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti)”.
Dunque salvo i casi di manutenzione ordinaria, negli altri casi il fascicolo è sempre necessario?
Si segnala che il D. Lgs. 81/2008 “non ammette altre eccezioni, ma il buon senso indica che nel caso di lavori che non richiedono manutenzioni o riparazioni future, il fascicolo non è necessario; ad esempio un lavoro di bonifica di un sottosuolo inquinato o un lavoro di sola demolizione non presentano certamente necessità di interventi a lavori ultimati ed il fascicolo è inutile (del resto, cosa dovrebbe contenere?)”.
Si segnala poi che “nel caso di lavori per la posa di impianti, macchinari e simili (servizi interrati, linee elettriche, caldaie, climatizzatori, impianti antincendio, pannelli fotovoltaici, eccetera), il fascicolo può rinviare ai manuali d’uso e manutenzione degli stessi, senza necessità di ricopiarli (manuali che il committente dovrà conservare unitamente al fascicolo)”.
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera: le tre fasi del documento
In definitiva nella vita del fascicolo “si possono distinguere sostanzialmente tre diverse fasi:
- la fase progettuale, in cui, a cura del CSP, viene predisposto il fascicolo;
- la fase esecutiva, in cui, a cura del CSE, vengono apportati gli adeguamenti e le modifiche resisi necessari durante la realizzazione dell’opera;
- la fase gestionale, in cui, a cura del committente, viene aggiornato e modificato nel corso dell’esistenza dell’opera”.
Riprendiamo dal documento uno schema relativo alla redazione e aggiornamento del fascicolo:
Si indica poi che il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, “una volta redatto dal CSP, deve venir consegnato (preferibilmente con una nota d’accompagnamento) al committente prima dell’inizio dei lavori” e contestualmente al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Se “nel corso dei lavori, il fascicolo subisce modifiche o integrazioni a cura del CSE, esso, al termine dei lavori, deve essere consegnato (preferibilmente con un’altra nota d’accompagnamento) al committente ad annullamento e sostituzione del precedente”.
E poiché il committente “è il destinatario finale del fascicolo ed è il responsabile della sua tenuta, del suo aggiornamento e della verifica delle disposizioni in esso contenute”, si indica che “è opportuno che le suddette note d’accompagnamento gli ricordino che egli è tenuto a:
- conservarlo diligentemente unitamente ai documenti relativi all’opera realizzata;
- aggiornarlo o farlo aggiornare in occasione di ogni successivo intervento sull’opera;
- consegnarne copia alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi incaricati, in futuro, di eseguire interventi sull’opera affinché tali soggetti ne prendano visione e vi si attengano;
- qualora venda o ceda in uso o comunque ceda ad altri l’opera, deve consegnare, unitamente all’opera, anche il fascicolo”.
Segnalando anche la recente pubblicazione del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del capitolo 9 della pubblicazione dell’ingegner Camparada che risponde anche ad alcuni quesiti sul “fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.
RTM
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