Cantieri: la vigilanza straordinaria e le indicazioni per la sicurezza
Roma, 1 Dic – L’ Ispettorato nazionale del lavoro con Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 - indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’INPS e all’INAIL – segnala che le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio “hanno comportato un’intensificazione dell’attività nel settore edile che impone un necessario incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza”.
E in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota n. 6023/2021, “si dispone la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata e con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati”.
In relazione a queste verifiche in edilizia, in relazione ai vari bonus che hanno aumentato le attività nel settore costruzioni, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) e il Consiglio Nazionale Ingegneri ( CNI), nell’ambito di un protocollo d’intesa, hanno prodotto il documento “ Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali” che fornisce utili indicazioni ai soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per favorire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e cercare di ridurre il fenomeno infortunistico nel settore.
Dopo aver già presentato il documento nei giorni scorsi ci soffermiamo in parte sulla Nota INL citata e su alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nel documento ANCE/CNI con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
- Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse
- FAQ per i cantieri: l’installazione di linee vita e i preposti
- FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni
Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse
Prima di tornare a parlare del documento ANCE/CNI, cerchiamo di raccogliere qualche altra informazione dalla Nota n. 1231/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro che ha per oggetto: “110 in sicurezza” - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.
Nella Nota si richiamano le indicazioni operative della nota 6023/2021 e si chiede di rivolgere particolare attenzione ad alcuni tra gli aspetti maggiormente riscontrati dal personale ispettivo, “nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i.”, in relazione alle “irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008”. Questi aspetti sono “la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto”.
Si segnala poi che particolare attenzione “andrà posta anche all’uso dei ponteggi. Si rammenta che ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: ‘Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…)’. Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: ‘…per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego […]’). Ne consegue che l’ impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente”.
FAQ per i cantieri: l’installazione di linee vita e i preposti
Torniamo al documento “Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali” e riprendiamo alcune risposte alle varie domande presenti.
Riprendiamo una domanda sul tema recente dei bonus, anche in relazione agli apprestamenti di sicurezza.
I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita?
Si risponde che “i bonus riconosciuti, in generale, per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all’intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus”.
Parliamo poi di preposti.
Ai sensi dell’art. 26, comma 8-bis, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri?
La risposta è “Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all’ impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali)”.
FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni
Con riferimento poi alla vigilanza straordinaria in edilizia, di cui si accennava nella Nota INL, il documento risponde anche alla seguente domanda: Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell’organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a benefici fiscali?
Si risponde che “le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria”. Inoltre le detrazioni “non saranno riconosciute in caso siano sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme” (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 – Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).
Concludiamo l’articolo ricordando le gravi violazioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il provvedimento di sospensione.
Alla domanda - quali sono le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14? – il documento risponde ricordando che tali gravi violazioni che costituiscono condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle di cui all’allegato I del D.Lgs. 81/2008”.
Riportiamo da D.Lgs. 81/2008 l’Allegato I “Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”:
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento ANCE-CNI che riporta molte altre risposte alle varie domande degli operatori. Ad esempio sui ruoli e le responsabilità dei vari attori della sicurezza in cantiere, sulle verifiche dell’ idoneità tecnico-professionale e sull’indicazione dei preposti individuati.
RTM
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Rispondi Autore: Giovanni RAFFAELE - likes: 0 | 02/12/2022 (17:25:43) |
Mi spiace, ma sulla questione trattata riguardo i PREPOSTI non mi trovate d'accordo con la semplicistica risposta data che meriterebbe ben altri approfondimenti e di non semplice stesura. La ditta affidataria può non rivestire il ruolo richiamato dalla legge e cioè essere datore di lavoro committente. Mi fermo qui per non creare troppo scompiglio . |