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Il D.Lgs 116/2020 e i formulari d’identificazione del rifiuto

Il D.Lgs 116/2020 e i formulari d’identificazione del rifiuto

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Economia circolare

14/01/2021

In attesa dei decreti attuativi relativi al D.Lgs 116/2020 continueranno a utilizzarsi i formulari cartacei attualmente in uso. Modalità gestionali, vidimazione e utilizzo dei formulari, le responsabilità, le esclusioni e i documenti sostitutivi.

 

Il D.Lgs 116/2020 ha completamento rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrando nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti l’attuale sistema costituito da registro di carico scarico, formulari e MUD.

 

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi relativi alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 116/2020 che porteranno all’attivazione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, continueranno a utilizzarsi, secondo le proprie regole, i formulari cartacei attualmente in uso.

 

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, continua ad essere accompagnato dal formulario di identificazione (FIR). Le modalità di utilizzo del modello cartaceo sono invariate.


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Modalità gestionali

Come indicato in precedenza, fino alla definizione del modello digitale continuano ad utilizzarsi quelli attualmente in uso.

Con il Decreto Ministeriale che definirà il sistema di tracciabilità dei rifiuti, saranno definiti anche modello, numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al registro elettronico nazionale del formulario in formato digitale. Inoltre, dallo stesso registro sarà possibile scaricare il modello cartaceo del formulario, precompilato con i dati anagrafici del richiedente.

In merito alle modalità di trasmissione, la quarta copia può essere inviata al produttore/ detentore da parte del trasportatore anche tramite PEC, sempre che quest’ultimo ne conservi l’originale oppure che ne invii successivamente l’originale al produttore/ detentore.

 

Vidimazione dei formulari

La vidimazione del modello cartaceo continua ad essere gratuita, a cura dell’Agenzia delle Entrate, delle CCIAA o degli uffici regionali/ provinciali competenti in materia di rifiuti. In alternativa a questa modalità di vidimazione, è prevista la definizione di un format conforme al D.M. 145/1998 ed identificato da un numero univoco e scaricabile tramite un’applicazione che dovrà essere resa disponibile dalle Camere di Commercio. Questa applicazione, al momento non ancora operativa, potrà essere utilizzata anche dai soggetti che utilizzano già propri sistemi gestionali, per poter apporre sui formulari il codice univoco d’identificazione. Questi formulari dovranno essere utilizzati in due copie: una rimarrà al produttore ed una seguirà il trasporto. I soggetti interessati, diversi dal produttore, dovranno effettuare fotocopie del formulario completo.

 

Conservazione dei formulari

Analogamente alla conservazione dei registri di carico e scarico, le copie dei formulari devono essere conservate per 3 anni, anziché 5, unitamente ai rispettivi registri.

 

Responsabilità nella compilazione dei formulari

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte per la parte di propria competenza. In particolare, il trasportatore non è responsabile di quanto inserito dal produttore, salvo quanto riscontrabile in base alla comune diligenza.

 

Utilizzo dei formulari: casi particolari

Riportiamo di seguito alcune disposizioni specifiche per particolari casi:

 

  1. il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti, effettuato dal produttore, presso i centri di raccolta;
  2. i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tale attività. Per la movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell’intervento fino alla sede non servono né formulario né iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
  3. i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustifichino l’allestimento di un deposito dov’è svolta l’attività, durante il tragitto dal luogo di effettiva produzione dei rifiuti alla sede dell’impresa che svolge tali attività, il formulario può essere sostituito dal documento di trasporto (DDT);
  4. sono stati limitati i termini della micro-raccolta (intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore), che dev’essere effettuata entro 48 ore. Nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Se il percorso subisce delle variazioni, nello spazio annotazioni il trasportatore dovrà indicare il percorso realmente effettuato;
  5. stazionamenti e soste tecniche non rientrano nelle attività di stoccaggio rifiuti se effettuati entro 72 ore, e non più entro 48 ore.

 

Esclusioni dall’utilizzo del formulario

Oltre ai casi previsti nel precedente paragrafo 2.3.3.5, il formulario non è necessario in caso di:

    • trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta da parte del produttore iniziale;
    • gestore del servizio pubblico;
    • trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 Kg-lt/giorno) dal produttore;
    • trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come sopra definito, per il conferimento al servizio pubblico o al circuito organizzato di raccolta tramite apposita convenzione;
    • movimentazione di rifiuti tra fondi della stessa impresa agricola, con distanza tra i fondi non superiore a 15 km, contro i precedenti 10 km;
    • trasporti effettuati esclusivamente all’interno di aree private.

 

Documenti sostitutivi o sostituiti dal formulario

Sono state confermate le diverse disposizioni che prevedono la sostituzione del formulario con altri documenti o, al contrario, la sostituzione di altri documenti con il formulario:

    • mantenuta la sostituzione del formulario con i documenti necessari per i trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al Regolamento CE n.1013/2006;
    • nessuna novità anche per il documento usato per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 13 del D.Lgs. 99/92), che può essere sostituito dal formulario, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni dell'allegato III A del D.Lgs. 99/92;
    • invariata anche la disposizione che prevede che il documento commerciale del Regolamento CE n.1069/2009, utilizzato per i sottoprodotti di origine animale, sostituisce il formulario;
    • confermato che il formulario sostituisce il modello F per il trasporto degli olii usati (DM 392/96) e la scheda di cui all'allegato IB del DM 8/4/2008, utilizzata per il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di recupero o smaltimento.

 

 

Interpreta®

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

 

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Rispondi Autore: Riccardo Triggiani - likes: 0
25/05/2021 (23:38:21)
Non mi è chiaro come va compilato il punto 7 del formulario,
Per variazioni di percorso s'intendono le località o le strade che non rientrano nel percorso più breve?

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