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Il DUVRI nelle imprese a basso rischio

Il DUVRI nelle imprese a basso rischio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: DUVRI

10/09/2014

E’ conforme alle direttive europee la modifica introdotta dal decreto del fare sul possibile esonero dall’elaborazione del DUVRI. Ma è opportuna l’abolizione del documento negli appalti limitatamente alle imprese a basso rischio? Di Gerardo Porreca.


 
La notizia fornita dalla Commissione europea in risposta ad una segnalazione relativa a una presunta non conformità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con la legge n. 98/2013 di conversione del Decreto del Fare di cui al D. L. n. 69/2013, alla direttiva europea 89/391/CEE, concernente l’attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza  dei lavoratori durante il lavoro, ci spinge ad elaborare un approfondimento in merito e a formulare delle osservazioni sull’argomento.
 
La Commissione europea con una nota del 30/7/2014 ha fatto sapere di avere effettuato degli accertamenti e di avere chiesto dei chiarimenti alle autorità italiane competenti sulla questione sollevata con la denuncia riguardante la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, a norma della direttiva 89/391/CEE, in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, e di essere pervenuta, a seguito dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalle stesse autorità italiane, alla conclusione di non aver individuato alcun motivo per concludere sull’esistenza di una violazione in Italia della direttiva 89/391/CEE stessa.
 

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La Commissione europea ha fatto presente in particolare che, così come è emerso dalle informazioni fornite dalle competenti autorità italiane, alla luce delle disposizioni di legge attualmente vigenti in Italia “ogni singola impresa è tenuta a rispettare sempre le disposizioni che impongono a quest'ultima di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ("il DVR") e, in particolare, gli obblighi di cui agli articoli 17,28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, che dovrebbe trattare tutti i rischi ed essere aggiornato in caso di cambiamenti”. La stessa Commissione ha posto, altresì, in evidenza che, secondo ancora quanto indicato dalle autorità italiane nella loro risposta, “anche in situazioni come quelle di cui all'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del summenzionato decreto legislativo, il diritto nazionale garantisce che vi sia una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività, e che tali valutazioni siano documentate: attraverso il DUVRI (qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di redigere un documento di questo tipo) o nei documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese operanti nello stesso posto di lavoro (DVR) qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di designare una persona responsabile o se la situazione rientra tra i casi di cui al comma 3-bis del decreto legislativo”.
 
Quindi, secondo la Commissione europea, alla luce di quanto emerso dagli accertamenti svolti, l’affermazione fatta nella denuncia secondo la quale la possibilità di optare per un'esenzione dall' obbligo di elaborare il Duvri, come disposto dall'articolo 26 comma 3 e comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal decreto legge 21/6/2013 n. 69 convertito in legge dalla legge 9/8/2013 n. 98, non sia conforme con la direttiva 89/391/CEE, non può essere giustificata per cui la Commissione stessa ha concluso comunicando che “non vi sono motivi per l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in merito al punto sopraindicato” per cui, in assenza di nuovi elementi pertinenti di informazione, da far pervenire entro quattro settimane dalla risposta data, procederà ad archiviare la denuncia.
 
Sull’argomento lo scrivente ha già formulato delle sue osservazioni in un suo precedente approfondimento, elaborato subito dopo la emanazione della legge n. 98/2013, nel quale ha avuto modo di mettere in evidenza l’inopportunità di abrogare il Duvri, sia pure limitatamente alle imprese a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, in quanto lo stesso rappresenta, nel caso degli appalti e subappalti, un importante documento di prevenzione ed è fondamentale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nel rapporto fra le imprese committenti e appaltatrici.
 
Nel Duvri, infatti, vengono indicati per ogni singolo appalto i rischi interferenziali ai quali possono essere sottoposti i lavoratori sia del committente che delle imprese alle quali sono stati affidati i lavori in appalto, o anche i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di prestazioni d’opera, e nello stesso documento vanno indicate le misure per eliminare tali rischi o comunque per ridurli al minimo possibile. Lo scrivente ha avuto modo altresì di evidenziare fra le sue osservazioni la inopportunità di sostituire il Duvri, anche se solo per le attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, con la nomina di un incaricato il quale sostanzialmente verrebbe a trovarsi ad operare con i lavori affidati in appalto o subappalto già in corso di esecuzione, senza che gli sia stato messo a disposizione una documentazione dalla quale risultino i rischi che è chiamato a gestire. L’incaricato, quindi, si potrebbe trovare in seria difficoltà perché deve controllare dei rischi da lui non conosciuti e fra l’altro con i lavori già in corso senza il supporto di una informazione sugli stessi e di una prevenzione programmata, la stessa difficoltà, per ricorrere ad una analogia, alla quale andrebbe incontro un coordinatore per la sicurezza in un cantiere edile allorquando viene nominato già a lavori in corso con l’impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori ancora da effettuare senza essere in possesso di un PSC da consultare.
 
La decisione presa dalla Commissione europea di non riscontrare nessuna difformità alla direttiva europea 89/391/CEE nella modifica apportata dal Decreto del Fare riguardante la sicurezza sul lavoro nella esecuzione delle opere affidate in appalto è comunque in verità del tutto condivisibile se si pensa che gli accertamenti dalla stessa effettuati sono stati finalizzati ad assicurarsi che le imprese interessate all’appalto ed al subappalto provvedessero ad effettuare la valutazione dei rischi cosa che in genere le stesse fanno allorquando redigono il loro DVR. Le perplessità sollevate dallo scrivente riguardano invece non la mancata valutazione dei rischi da parte delle singole imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto ma la mancata individuazione, prima dell’inizio dei lavori, di quelli interferenti che possono essere presenti nell’esecuzione dell’appalto e quindi la mancata individuazione delle misure che si dovrebbero adottare per eliminarli o ridurli al  minimo possibile, cosa che normalmente viene fatta appunto con la elaborazione del Duvri che si vorrebbe abrogare.
 
In verità si è del parere che quell’”ovvero” che compare nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal Decreto del Fare, sia pure limitato ai settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, dovrebbe essere sostituito più opportunamente con una “e” nel senso che sarebbe necessario che si realizzino entrambe le cose. Non si comprende poi perché richiedere la presenza di questo incaricato in eventuale alternativa alla elaborazione del Duvri, solo “limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico” quando sarebbe più opportuno invece imporre l’obbligo della sua presenza sempre e in tutte le aziende anche in quelle quindi non a basso rischio nelle quali, anzi ed a maggior ragione, sarebbe necessaria la presenza dello stesso perché provveda a coordinare le ditte appaltatrici ed a controllare l’applicazione delle misure indicate nel Duvri. Adottando quest’ultima soluzione si introdurrebbe, a parere dello scrivente,  in tutte le aziende ed in tutti gli appalti un sistema analogo a quello che è stato imposto per le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente, in collaborazione con l’appaltatore o con il lavoratore autonomo, predisponga dapprima il Duvri, nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che possono essere presenti nella esecuzione dell’appalto e delle prestazioni d’opera e siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, e provveda quindi poi a nominare l’incaricato al controllo che andrebbe a svolgere per conto del committente una azione di coordinamento dell’appaltatore in esecuzione. Si instaurerebbe sostanzialmente una sorta di “coordinatore dell’appalto interno” al quale sarebbe affidato l’incarico appunto di verificare in esecuzione la realizzazione puntuale di quanto previsto nel Duvri elaborato che in fondo corrisponde nei contenuti e negli obiettivi all’insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.
 
Già ci immaginiamo le osservazione che possono pervenire dagli accaniti sostenitori della necessità di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per quanto sopra detto e proposto ma a costoro c’è da rispondere che ogni semplificazione nella materia della sicurezza sul lavoro ha un limite preciso superando il quale si rischia di abbassare un po’ troppo il grado di sicurezza sul lavoro e di compromettere quindi le condizioni generali di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
C’è da fare infine un’ultima considerazione. Essendo la semplificazione introdotta dal Decreto del Fare indirizzata alle imprese a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, non è che l’elaborazione del Duvri è già di per sé in tali casi semplificata e non ha senso quindi la sua abolizione? Conservare l’obbligo della sua elaborazione avrebbe, d’altro canto, l’effetto di “condizionare” i datori di lavoro a prendere comunque in considerazione i rischi interferenziali e ad adottare le relative misure di sicurezza.

Gerardo Porreca


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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
10/09/2014 (08:40:36)
Mi dispiace, ma non sono d'accordo con quanto legittimamente sostenuto dall'avvocato Porreca in merito all'opportunità di "abolire" il Duvri. Chi opera all'interno delle aziende si augurava che venisse "abolito" con l'introduzione delle L.98/2013 Infatti gia dalla "nascita" di questo documento all'interno dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 noi consulenti e formatori delle aziende, l'aevamo inidividuato come un appesantimento "docmentale" sostanzialmente inutile ed anzi dannoso per certi aspetti. Infatti se lo strumento del Duvri, nasce come elemento che voleva innalzare la tutela dei lavoratori, esso si è trasformato in realtà in una "deminutio" di tutela di essa, in quanto molto spesso la redazione "cartacea" del Duvri viene confusa con la reale applicazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori in appalto. Alla domanda "cosa devo fare pr la sicurezza quando stipulo un contratto di appalto? " La risposta "superficiale" è: "bisogna redigere il Duvri" (salvo verificare i rischi da interferenza). Ma in realtà non è vero perché anche lo stessa comma 3bis del 26, fa salvi i commi 1 e 2 dello stesso articolo, prima di dire dove "non deve essere redatto il Duvri". I commi 1 e 2 sono la vera "sostanza" della salute e sicurezza nei contratti di appalto: oomma 1: una buona verifica del fornitore, una sua qualificazione professionale secondo le procedure aziendali; uno scambio "reale" di informazioni dei rischi "specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.Questo è il cuore del problema: come e dove avviene quest comunicazione di rischio. Vigente il vecchio art 7 del D.lgs 626/94, si procedeva attraverso la redazione di verbali (o simili) sopralluoghi "congiunti" tra appaltatore e committenti, incui ci si scambiavano "veramente" le informazioni, in cui l'appaltatore "vedeva" cosa doveva fare e "dove lo doveva" fare. Con il Duvri tutto questo è stato "sostituito" da una adempimento solo documentale, perche nella "cultura" degli imprenditori e (ahimè) dei consulenti, come prima ricordavo, alla domanda: "cosa devo fare quando stipulo un contratto di appalto?" Devi(devo) fare il Duvri. No, non è cosi, prima fai le cose importanti (e lo dice la legge: comma 3 bis: "fatti salvi i commi 1 e 2, come a dire: questi adempimenti sono importanti,(qualifa del fornitore, scamio di info, coordinammento tra appaltaore e committent) la redazione del Duvri è solo "eventuale" in presenza da rischi da interferenza. E qui, lo sappiamo tutti, che si era aperta una "voragine", sulla definizione di interferenze, tant'è vero appunto che è dpvuto intervenire il legislatore del 106/2009, con il comma 3bis, per porre fine alle fantasiose interpretazioni di chiunque volesse cimentarsi con il concetto di interferenza. COn il Duvri si è ancora una volta introdotto un sistema di tutala/controllo "ex ante", in cui si deice esattamente all'imprenditore cosa deve "fare", (quianti modelli di Duvri ci sono?...e quale è quello giusto? Se non esiste un modell "giusto" l'imprenditore è libero di fare che vuole? No: deve adottare il modello della Regione "X", altrimenti le ASL potrebbero contestate. Allora cosa fanno l'imprenditore e il consulente? prendono il modello più accreditato in Regione (o alla Asl) ne fanno un documento "formale", senza attinenza con il concreto appalto (ci vuole tempo per fare un DUVRI, ci sonpo modelli di DVURI che contano 70/80, 100 pagine) e pensasno cosi di aver adempiuti gli obblighi di tutela, salvo poi andare davanti ad un giudice penale, che, di fronte ad un infortunio grave (o mortale) del tuo Duvri,sostanzialmente non sa che farsene, se racconta favole. Il legislatore dovrebbe lasciare liberi l'imprenditore e il consulente di adottare i modelli e le forma di tutela piu adatte all'azienda e al suo lavoro, sempre nell'ambito delle misure generali di tutela,in favore di controlli "ex post" non "ex ante", che è in generale quello che dovrebbe fare in geneale la PA.
C'è poi un'aspeto inquietante nella redazione del Duvri; molte volte le aziendi committenti, impongono alle appaltatrici, come adempimento "burocratico" in vista dell conclusione del contratto, la redazione del Duvri, che dovrebbero fare loro. E qui si raggiunge la "spettacolarità" dell'inversione degli obblighi di tutela. osolo il Duvri è concepito come adempimnto "burocratico", ma a redigerlo e l'appaltatore, su "sollecito" del Committente. Qui non si può dire semplicemente: la legge è chiara, sono le persone che sbagliano e che devono innalzare il proprio livello culturale. Qui è la disposizione legislativa che è "sbagliata" nella sua ratio, e quando una legge è sbagliata, le persone sbagliano, il legislatore si "confonde" e cambia 3 volte la stessa norma nel giro di 5 anni. e gli imprenditori dicono, quello che qui non si può scrivere.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
10/09/2014 (08:43:05)
Scusate gli errori di ortografia...ma è la fretta
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
10/09/2014 (09:01:13)
Sig. Marabelli, quello che Lei scrive è molto contestabile. Una contestazione su tutte è riferita al fatto che il DUVRI è visto solo come un documento formale. A parte che questo discorso potrebbe estendersi altro documento (DVR, PSC, PIMUS, etc.), se alcuni consulenti e imprenditori considerano il DUVRI solo come adempimento formale, la colpa non è certo del legislatore ma della mentalità del 90% degli italiani che storicamente è propensa all'aggiramento delle leggi, in qualsiasi campo. Poi un ultima cosa, quando scrive che il DUVRI deve essere il documento "finale" dove è riportata la valutazione dei rischi interferenti a seguito di sopralluoghi, incontri tra le parti etc., dice una cosa ovvia. Il DUVRI, al pari degli altri documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 è, in sostanza, un documento dove vengono riportate tutte le azioni (sintesi, non intesa come riassunto), effettuate sul campo in precedenza, (valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, misure di miglioramento dei livelli di sicurezza, etc. almeno nelle intenzioni del legislatore) in ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Le sembra poco?
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
10/09/2014 (09:02:13)
Scusate per gli errori, è la fretta di inizio giornata :)
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
10/09/2014 (09:10:38)
Mi viene in mente la farsa dell'autocertificazione della valutazione dei rischi. Consentire, in Italia, la certificazione è uguale a dire "non fate la valutazione del rischio" (che poi una valutazione seria non venga fatta nemmeno imponendo di redigere il DVR è un altro discorso). Allora io dico, con questa mentalità italiana, di cosa vogliamo parlare? Poi tutti si lamentano quando parla Guariniello...
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
10/09/2014 (11:00:31)
Scusate, ma a quanto mi risulta l'elenco dei "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi" non è ancora stato definiti. L'alternativa tra DUVRI e "incaricato" si applica ai settori definiti dall'elenco che attualmente non c'è (tra l'altro mi auguro che l'elenco non sia per codici ATECO come per gli ACSR relativa alle varie formazioni). A parer mio, attualmente non c'è, quindi, alternativa al DUVRI non essendo possibile definire quali attività possano essere ritenute a rischio basso.
Rispondi Autore: Aldo Belli - likes: 0
10/09/2014 (12:47:54)
Sono R.S.P.P. in un'azienda a basso rischio (uffici).
Premetto umilmente l'inadeguatezza allo svolgimento del mio compito.
In particolare, non capisco perchè devo redigere un documento in cui faccio riferimento ai rischi "importati" dall'impresa che esegue il lavoro in appalto (di solito, per le imprese a basso rischio sono sempre gli stessi e di livello a dir poco basso) e dichiaro quali sono i rischi presenti nella mia attività che possono interferire con i lavori in appalto (più o meno nessuno per le unità lavorative delle imprese a basso rischio).
In breve, l'esecutore mi dà uno stralcio della propria valutazione dei rischi ed io consegno un documento per avvisarlo dell'avvenuta predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (?).
Mi domando (e Vi domando) se non sia più opportuno, invece di scrivere un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (che già dalla denominazione sa tanto di adempimento burocratico), essere pratici e concreti ed individuare un incaricato (o preposto o coordinatore a vs. scelta) per effettuare un minimo di controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori appaltati nel rispetto di quanto concordato anche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro?
Mi sa che la sburocratizzazione non è un problema esclusivamente politico istituzionale.
Non è il solito ritornello, ma Vi invito a considerare se, in periodi come quello attuale, si faccia prima a fare il lavoro che a redigere la documentazione obbligatoria e questa condizione, se davvero abbiamo l'intenzione di combattere l'abusivismo e l'illegalità, non è una questione secondaria, tuttaltro.
Scusate per l'inopportuna intrusione nel Vs. illuminato discernimento.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/09/2014 (16:29:38)
Stavolta, la Commissione europea non poteva "bacchettare" l'Italia perchè l'art. 6, comma 4 della direttiva 89/391/CEE richiede che "fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura dell'attività, coordinare i metodi di protezione e prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti".

La Fonte Primaria che è la direttiva e non il D. Lgs. n° 81/2008 fa riferimento a tutti i datori di lavoro (non fa distinzione tra datore di lavoro committente e datori di lavoro appaltatori/subappaltatori) e chiede esplicitamente di:
- cooperare tra loro,
- coordinare le varie attività,
- informarsi reciprocamente,
- informare i lavoratori di tutte le imprese e i loro rappresentanti.

Come si può notare, il legislatore europeo non chiede di "mettere per iscritto" quanto sopra.
Chiede di farlo in concreto e basta.

Nel primo provvedimento di recepimento (art. 7/626) non era richiesta la formalizzazione di tale attività per iscritto.
Solo successivamente, con la legge n° 123/2007 (art. 3), è stato introdotto l'obbligo di formalizzazione scritta delle attività richieste dalla direttiva 89/391/CEE, imponendo la redazione del DUVRI.

Quindi, la mancata redazione del DUVRi, nei casi citati, non può costituire una violazione della Fonte Primaria in quanto questa non ne prevedeva l'obbligo di redazione.

Nel caso in cui, le modifiche apportate avessero eliminato uno dei quattro obblighi previsti dalla direttiva (cooperare, coordinare, informarsi, informare), allora sì che ci saremmo trovati di fronte ad una violazione della direttiva 89/391/CEE.
Questo, però, non è avvenuto.

Poi, in merito alla necessità di redazione del DUVRI, potremmo parlarne per giorni.
Personalmente penso che in Italia dovremmo smetterla di concentrarci sugli aspetti formali tralasciando quelli sostanziali.

Chi s'è fatto un po' d'esperienza all'estero, dove i problemi ci sono anche lì, dovrebbe sapere che, per assolvere gli obblighi della Fonte Primaria, gli strumenti più efficaci sono le informazioni trasmesse da chi è il "padrone del sito" a tutte le aziende invitate a presentare offerta (in modo che si facciano un'idea di cosa gli aspetta ..... e non dopo l'aggiudicazione del lavoro).
Una volta aggiudicati i lavori, con l'appaltatore che ha già ben chiaro cosa il datore di lavoro committente si aspetta da lui per quel lavoro al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali, prima di fare qualunque altra cosa, ci si sederà intorno ad un tavolo dove si definirà nel dettaglio come si opererà tenendo conto dei vincoli esistenti. Si definirà chi fa cosa, come e quando la fa, con che cosa la fa, ecc.; questo verrà messo nero su bianco in quella che si chiama report della riunione iniziale di coordinamento.
Poi, si procederà con le riunioni di coordinamento periodiche in funzione dell'evoluzione dei lavori.
Le "regole" per l'esecuzione dei lavori, sono regole dinamiche e non certo statiche da mettere solo in un documento iniziale da depositare in un cassetto.
Per mantenere la dinamicità e l'efficacia delle misure volte a eliminare i rischi interferenziali o a ridurli al minimo e controllarli, lo strumento da utilizzare sono le riunioni di coordinamento che avranno come output le decisioni prese in funzione dell'evoluzione dei lavori.
Rispondi Autore: alberto cuomo - likes: 0
10/09/2014 (19:06:37)
mi aggiungo alla lista di coloro che pensano che molto spesso un più efficace coordinamento tra committente e appaltatore e un più efficace controllo dei rischi di interferenze si possa ottenere con una persona incaricata del coordinamento sul campo che non con un documento. Avete visto la maggior parte dei DUVRI? davvero ritenete che siano strumenti efficaci di sicurezza?
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
11/09/2014 (01:01:37)
Io i vostri commenti sinceramente non li capisco. Ripeto che se il DUVRI è visto come adempimento formale, non è colpa del legislatore ma della mentalità italiana. Questo documento non è altro che un qualcosa di cartaceo dove riportare tutta l'analisi effettuata dal committente con l'appaltatore. Riportare in forma scritta quello le conclusioni a cui si è giunti è una cosa che fanno tutti nella loro quotidianità!! Il DUVRI non deve essere mero adempimento formale così come non devono esserlo gli altri documenti come il DVR. E' importante, tuttavia, scrivere le cose, annotarle, e questo lo si fa tramite la redazione di questi documenti!
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
11/09/2014 (01:06:23)
Siete dei tecnici oppure no? Avete mai sentito parlare di analisi e sintesi? Benissimo, diciamo allora che la fase di analisi viene eseguita per valutare, sul campo, i rischi interferenti e le conseguenti misure di sicurezza. La fase di sintesi si puo' considerare la successiva redazione del DUVRI che, a mio parere, è un documento (può essere anche di due pagine e non di 300 come fanno molti consulenti) fondamentale per permettere le giuste azioni di coordinamento. In analogia, come può un coordinatore svolgere il suo lavoro senza il PSC??
Rispondi Autore: MB - likes: 0
11/09/2014 (09:05:32)
certo viene da ridere a pensare che ci siamo andati a cercare una sanzione senza averne motivo... tempo perso.. come sempre
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/09/2014 (09:27:17)
Evidentemente non riusciamo a capirci.

Quello che ho detto nel mio precedente intervento è che quel che conta, dopo un'analisi accurata fatta prima e comunicata alle imprese invitate a presentare offerta, sono le decisioni che vengono prese per gestire la co-presenza nello stesso tempo e nello stesso luogo di più entità organizzative diverse.

Poi, queste decisioni, le dobbiamo "fissare" su un pezzo di carta che possiamo chiamare DUVRI, Riunione di coordinamento, Giovanni, Giuseppe, Carmelo, ecc.

Oggi, invece, ci troviamo con:
- ogni ASL d'Italia che manda in giro in suo modello di DUVRI;
- l'INAIL che mi manda in giro il suo modello di DUVRI;
- ogni associazione industriale che manda in giro il suo modello di DUVRI;
- ogni associazione professionale che manda in giro il suo modello di DUVRI;
- ecc., ecc.
tutti accomunati da contenere un mucchio di informazioni che non hanno alcun peso reale nelle gestione operativa dei lavori ma spacciati come il MODELLO da utilizzare per soddisfare l'obbligo normativo (come se l'obbligo di tutela si soddisfi con i soli contenuti e non con la pertinenza e la qualità dei contenuti).

Ecco perchè insisto sulla necessità di avere strumenti semplici e snelli che si concentrino sui punti focali che l'esecuzione di lavori in appalto presso un datore di lavoro committente.
Rispondi Autore: Walter Polinelli - likes: 0
15/09/2014 (10:17:03)
Io sono un tecnico del settore, come immagino la maggior parte di voi, e penso che:

- Nel 95% dei casi il Duvri rimane un documento allegato alla documentazione d'appalto, che per numero di pagine, linguaggio tecnico e vastità di argomenti, nessuno si sognerà mai di leggere.
- Quando sopraggiunge la necessità di coordinare la sicurezza delle lavorazioni, il lavoro "vero" lo fanno gli operatori dul campo... e nessuno di questi si sognerà mai di andare a leggere il Duvri (dove nella stragrande maggioranza dei casi non troverà risposte alle proprie problematiche)
- Fare il Duvri nel caso, per esempio, di interferenze nel lavoro di ufficio tra aziende diverse... lo trovo struggente per il cliente e per la nostra professionalità.

L'applicazione formale e documentale della norma negli ambiti che non lo necessitano, fanno perdere credibilità al nostro lavoro. per questo sostengo che, nell'ambito quantomento del basso rischio, i documenti dovrebbero essere ridotti al minimo
Rispondi Autore: S T. - likes: 0
29/11/2014 (19:02:52)
Volevo chiedere ai più informati; se il lavoro è di pochi gg/uomo (
Rispondi Autore: anton giulio lotti - likes: 0
15/10/2019 (16:03:28)
In Italia il sistema della sicurezza è troppo burocratizzato, fatto di troppi documenti complessi e difficili da tradurre in maniera operativa, documenti che si intersecano e spesso si occupano delle stesse cose ,io dico che ci vovverre un unico documento di valutazione dei rischi che si adatti ai diversi contesti senza inventarsi sigle e denominazioni che creano solo confusion e soprattutto rendono le cose difficili da rendere operative e addirittura possomo vreare problemi in fase di vero coordinamento e sicurezza negli mbienti di lavoro, concordo con chi vede la sicurezza un siste,a operativo che coinvolge i diversi operatori,per cui un unico documento debba essere realizzato e pensato pre verificare irischi e apportare i coordinamenti necessari. Se consideriamo che negli ambienti di lavoro le possibilità di modfica e aggiornamento sono frequenti , non è immaginabile che si possa avere una attività di modofoca di documenti multipli che nella maggioroarte dei casi non sono affatto di aiuto ma complicano moltissimo l'applicazione pratica della sicurezza

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