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I quesiti sul decreto 81/08: il DUVRI per lavori di due giorni

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: DUVRI

03/02/2010

Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca (www.porreca.it). 

Quesito
Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?


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Risposta
Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, il quale al comma 3-bis recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.

Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 alle quali rinvia il citato comma 3-bis sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, meglio indicati come appalti interni, nonché di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi reciprocamente le informazioni con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici  anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, si rammenta che il comma 3 è quello che ha imposto ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, indicato comunemente come DUVRI, nel quale vengano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che va, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Il legislatore, in occasione della elaborazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, sulla richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure considerate da molti farraginose ed erroneamente anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni sia esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).

Il quesito in esame pone l’attenzione sulla espressione “lavori di durata inferiore ai due giorni” e sul significato da dare alla stessa ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede nel quesito se i due giorni indicati possano riferirsi alla durata di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto o meno. A parere dello scrivente ed al lume di logica i due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell’ambito della durata dell’intero contratto.
La fantasia di qualcuno però non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di poter far ricorso eventualmente a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. Se viene realizzato questo escamotage e lo sarebbe certamente solo da parte di qualche committente che incoscientemente ritiene la redazione di questo documento inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento importantissimo per la prevenzione ed assolutamente necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi, quale in effetti esso è. Ma attenzione perché se malauguratamente venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza, in fase di ispezione, potrebbe facilmente individuare nell’attuazione del disegno stesso una continuità nei contratti stipulati e considerare gli stessi un unico effettivo contratto e quindi prendere nei confronti dell’inadempiente i relativi provvedimenti di competenza.


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