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DVR e DUVRI: responsabilità, obblighi, delegabilità ed esenzioni
Il presente articolo si propone – senza pretese di esaustività – di trattare alcuni aspetti specifici del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (“DUVRI”), tramite il richiamo alla normativa, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Oggetto della valutazione dei rischi
Obblighi ulteriori rispetto alla valutazione dei rischi
Pluralità di datori di lavoro / di DUVRI
Oggetto della valutazione dei rischi
- DVR: tutti i rischi, come chiaramente stabilito dalla normativa:
- Art. 17, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/08: “Il datore di lavoro non può delegare […] la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”;
- Art. 28, c. 1, D. Lgs. n. 81/08: “La valutazione di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) [i.e. DVR], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato […] e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza […], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili […] interessati da attività di scavo”;
- Art. 28, c. 2: 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione deve contenere:
“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa […]; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati […]; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere […]; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
- DUVRI: i rischi interferenziali, come stabilito dalla normativa:
- Art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento […] elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze […]. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi […]”. Il DUVRI, dunque, deve limitarsi alla valutazione dei rischi interferenziali, restando, i rischi cd. propri, oggetto della valutazione dei rischi di cui al DVR dei singoli datori di lavoro.
Responsabilità
Responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro della singola impresa, come stabilito dalla normativa ex art. 17, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008.
Tale obbligo vige anche allorquando vi siano più datori di lavoro e, sussistendone le circostanze, venga redatto un DUVRI. In altri termini, il ricorrere delle circostanze in base alle quali sorge l’obbligo di redigere un DUVRI (vedasi infra) non far venir meno l’obbligo di redigere il DVR da parte di tutti i datori di lavoro.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa come segue: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi” (Cass. n. 5907/2023, Cass. n. 17119/2015).
Responsabile della redazione del DUVRI è il committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, come stabilito dalla normativa ex art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008.
“La contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze […] deve ritenersi […] un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, […] non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui al [DVR]” (Cass. n. 5907/2023 cit., n. 30557/2016, n. 2285/2012, dep. 2013, n.30792/2021).
“Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza appaiono condivisibili in ragione di una valutazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a), 26 e 28, D. Lgs. n. 81/2008. Invero, da un lato, gli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28 D.Lgs. cit., pongono a carico di "tutti" i datori di lavoro l'obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa […]». Dall'altro, l'art. 26 D.Lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente » l'elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò, non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l'obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa», quale è il DVR […], che è posto a carico di "ciascuno" dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l'obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI […], che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente” ( Cass. n. 5907/2023 cit.).
Obblighi ulteriori rispetto alla valutazione dei rischi
La giurisprudenza ha chiarito che, allorché ricorra l’obbligo di redazione del DUVRI, il fatto che questo gravi esclusivamente sul committente non esenta gli altri datori di lavoro dall’esecuzione degli altri obblighi previsti all’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008.
“L'art. 26, c. 2, d.lgs. cit., a sua volta, stabilisce che, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, «i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva». Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato indicazioni precise […] in riferimento agli obblighi gravanti sui [datori di lavoro, ivi inclusi i] subappaltatori […]. gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche […] grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (così, tra le altre, Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, […], la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a bassa rotazione, nonché Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009 […])” (vedasi altresì Cass. n. 5907/2023 cit.).
Dunque, tali obblighi valgono per tutti i datori di lavoro delle ditte esecutrici, ivi inclusi i subappaltatori (figura su cui si concentrava la sentenza richiamata).
Ma ancora.
“Ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle "interferenze" con l'attività di altre imprese, ed anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente. Ogni datore di lavoro, infatti, è tenuto, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008, ad effettuare «la valutazione di tutti i rischi», e, a norma dell'art. 28, comma 2, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi” (Cass. n. 5907/2023 cit.).
Sul rapporto tra adempimento degli obblighi di cooperazione e redazione del DUVRI, la sentenza n. 5907/2023 continua come segue.
“Né l'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa può essere escluso con riferimento ai rischi da "interferenze" perché il dovere di elaborare un unitario documento di valutazione di tali rischi, [il DUVRI,] grava esclusivamente sul datore di lavoro-committente […]. Invero, l'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro […] a norma del comma 2, ed obbligo di elaborazione [del DUVRI], che incombe solo sul datore di lavoro-committente, a norma del comma 3. In altri termini, sulla base della disciplina desumibile dall'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'intero sistema del testo normativo, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l'obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori” (Cass. n. 5907/2023 cit.).
Ciò in quanto “la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione: basta considerare che il DUVRI, come si evince dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, costituisce il risultato di un'attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro coinvolti (“[i]I datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi [...]”). Ciò posto, appare pienamente ragionevole ritenere che i datori di lavoro diversi dal committente, pur non dovendo redigere il D.U.V.R.I., siano comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Delegabilità
Per quanto concerne il DVR, la normativa è chiara, laddove, all’art. 17, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, al c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, prevede che “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”.
La disposizione sopra richiamata potrebbe essere – erroneamente – ritenuta contrastante con quanto previsto all’art. 33, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, laddove si legge che “Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro […]”. Invero, il compito del SPP – e di altri soggetti previsti dalla normativa antinfortunistica – è di supporto al datore di lavoro, dovendo collaborare sulla base delle proprie competenze alla valutazione dei rischi.
“La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori […], finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, all'art. 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all'analisi e alla gestione del rischio” ( Cass. n. 21153/2023).
Fermo restando quando precede, occorre operare una precisazione, seppur breve, considerato che il tema meriterebbe un approfondimento ad hoc.
Alla indelegabilità della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro consegue necessariamente la responsabilità di quest’ultimo in caso di omissione (ovvero di valutazione dei rischi lacunosa, generica, errata ecc.). Ciò, tuttavia, non esclude che altri soggetti possano risponderne, sebbene in concorso con il datore di lavoro: in altre parole, la responsabilità del datore di lavoro sussisterà sempre, tutt’al più insieme (ossia “in concorso”) con quella di altri soggetti che abbiano collaborato alla valutazione e abbiano svolto negligentemente il proprio compito: tra questi, evidentemente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (vedasi, sul punto, “ RSPP e Corte di Cassazione: i profili di responsabilità”, n. 5145, 15/4/2022, PuntoSicuro).
“In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro” (Cass. n. 49761/2019).
“Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri” ( Cass. n. 37383/2021).
Per quanto concerne il DUVRI, viene subito in rilievo il disposto ex art. 18, c. 1, lett. p), D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono: […] p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 […]”.
Dunque, appare chiaro come il Testo Unico Sicurezza preveda che tale obbligo possa essere adempiuto dal datore di lavoro o dal dirigente e, conseguentemente, come per tutti gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro ad eccezione di quelli espressamente elencati all’art. 17, è un obbligo delegabile.
In tal senso, anche la giurisprudenza, secondo la quale “così come la redazione del documento di valutazione dei rischi è obbligo esclusivo del datore di lavoro, analogamente la redazione del DUVRI è obbligo del datore di lavoro committente, pur potendo lo stesso essere delegato a terzi” (Cass. n. 2285/2013).
Esenzioni
Vi sono esenzioni dall’obbligo di redigere il DVR e il DUVRI?
Per quanto concerne il DVR, premettendo che la legge non prevede casi di esenzione, deve dedursene che l’obbligo permanga sempre.
Tuttavia, poniamoci una domanda: il DVR va redatto anche in assenza di rischi? In altri termini, se il datore di lavoro rileva che non vi sono rischi in azienda, è comunque tenuto alla redazione del DVR?
A ben vedere, è una domanda che contiene al suo interno già la risposta, in quanto, per giungere alla conclusione circa l’assenza di rischi in azienda, il datore di lavoro deve, invero, aver effettuato proprio una valutazione dei rischi, da cui sia sortito tale risultato. Ma occorre redigere il relativo documento?
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte, secondo la quale “La valutazione dei rischi e la elaborazione del relativo documento [...] sono obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. n. 81/08) [...] si tratta di obbligo applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati [...]. Può variare il quomodo (art. 29 D.Lgs. n. 81/2008), giammai l'an dell'obbligo della valutazione dei rischi, anche nei settori a basso rischio infortunistico (comma 6-ter). La mancanza di rischi non deve precedere l'adozione del DVR ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. L'assenza di rischio, in buona sostanza, non esonera dalla redazione del DVR" ( Cass. n. 38487/2024).
Dunque, la mancanza di rischi non precede l'adozione del DVR ma costituisce, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del DVR medesimo.
E nel caso del DUVRI?
In questo caso, invece, è la stessa norma a fornirci espressamente dei casi di esenzione, laddove, all’art. 26, c. 3 bis, è previsto che “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato […] o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati […], o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto”.
Ma cosa significa “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”? Significa che, anche nei casi in cui la legge espressamente prevede l’esenzione dall’obbligo di redigere il DUVRI, permangono, in ogni caso, in capo al committente gli obblighi di verificare dell’idoneità tecnico-professionale e di fornire le informazioni riguardanti gli ambienti di lavoro, in capo ai datori di lavoro gli obblighi di cooperazione e coordinamento, obblighi, gli uni e gli altri, previsti, appunto, dai commi 1 e 2 dell’art. 26.
Pluralità di datori di lavoro / di DUVRI
La tematica in oggetto attiene al caso in cui, in presenza di aziende con più unità produttive, sia stato nominato un datore di lavoro in relazione a ciascuna di esse, rappresentandosi, quindi, una pluralità di datori di lavoro. Di talché, il quesito su come vada adempiuta la normativa antinfortunistica attiene, evidentemente, la redazione del DVR. Quanti DVR occorre redigere?
"La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa - e solo nell'ambito di essa - datore di lavoro. In realtà organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione - che pertanto potrebbe dirsi “apicale” - e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi “sottordinati”. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro “apicale”; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell'unità produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente […]. Il datore di lavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell'ambito dell'unità organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sarà tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell'unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta vertice dell'organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome)” ( Cass. n. 22584/2025).
Per quanto concerne il DUVRI, la Suprema Corte, con una recente sentenza, si è espressa sulla necessaria unicità del documento, nei termini che seguono:
“Secondo i giudici di merito A.A., dirigente della [omissis, di seguito la “Società”] e datore di lavoro della committente, ha violato l'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, non avendo elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte. Redigendo un unico documento, il A.A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia)” ( Cass. n. 18438/2025).
In sostanza, la ratio del DUVRI risiede proprio nella sua unicità, volta appositamente a regolare le interferenze tra le lavorazioni che si svolgono nello stesso ambiente. Di contro, la redazione di DUVRI diversi, uno per ogni lavorazione – a parte il fatto che farebbe venire meno proprio la definizione di “DUVRI” – andrebbe ad intaccare proprio la finalità di tale documento, trascurando l’interferenza tra le lavorazioni che è proprio quanto il documento deve prevenire e gestire.
Avv. Carolina Valentino
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| Rispondi Autore: Marco | 13/04/2026 (07:30:42) |
| Vedo che alcune sentenze sono riferite al settore cantieristico e quindi al titolo IV nel quale si fa riferimento a PSC e POS. Quindi nulla a che vedere con il titolo I del dlgs 81 del 2008. Ad ogni modo, sarebbe stato interessante approfondire anche il comma 3- ter dell'art.26. Comunque grazie per l'art. | |
| Rispondi Autore: raffaele scalese | 13/04/2026 (12:12:28) |
| Solo una precisazione per Marco. Il fatto che alcune sentenze si riferiscano alla cantieristica e, petrciò, correttamente PSC e POS NON si esclude il fatto che possano essere necessari anche DUVRI. Immaginiamo, ad esempio, un cantiere che riguarda SOLO una parte dell'Azienda, correttamente recintato, (questo sarebbe un argomento a parte non di modesta entità) ma che NON ha ingressi autonomi rispetto all'Azienda stessa. Si configura, a mio avviso, in questo caso, ANCHE la necessità di un DUVRI. Nella mia esperienza l'ho battezzato DUVRI di passaggio. Seconda "immaginazione" Sempre una Azienda grande. Sempre un cantiere recintato. Magari, per motivi economici si decide di far fruire ai lavoratori impegnati nel cantiere, i servizi igienici della ditta stessa committente e, magari anche dei locali mensa della medesima. La massima, sempre a mio avviso, è che la VALUTAZIONE preventiva dei rischi è SEMPRE assolutamente necessaria al fine di valutare correttamente le procedure da mettere in atto senza farsi fuorviare dalla condizione "cantiere" "NO cantiere" | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 13/04/2026 (21:00:24) |
| Mi accodo al sig. Scalese per aggiungere quella che, nella mia esperienza, ho avuto a che fare soprattutto con cantieri in Titolo IV all'interno di grandi stabilimenti. E praticamente sempre c'è la necessità di poter far entrare qualcuno che NON è legato alle opere di cantiere bensì alla manutenzione di stabilimento, per -normalmente- brevi interventi (uno o più addetti, dipendenti interni dello stabilimento/Committente oppure di altre ditte esterne che fanno manutenzione abituale durante tutto l'anno: la sostanza non cambia, agli occhi del cantiere sono tutti esterni con attività non gestite nel PSC e nelle riunioni ordinarie di aggiornamento del CSE). Ebbene, anche con tutti loro si deve fare un bel DUVRI... Aggiungo che di recente, in qualità di RSPP esterno di una ditta che doveva entrare in un cantiere di stabilimento per una breve "prestazione intellettuale", mi è stato chiesto di sottoscrivere il PSC (300 pagine più vari allegati). Mi sono educatamente rifiutato, spiegando che a essere molto bravi si doveva fare un DUVRI (altrimenti, per prestazione intellettuale, non apportando alcun rischio e come previsto ex art. 26 si può ricevere e sottoscrivere un'informativa rischi in cui ci si impegna coi DPI ecc. e se il caso si viene accompagnati come un visitatore in cantiere; oppure si riceve l'informativa rischi sotto forma di ESTRATTO del PSC con le info essenziali, certamente non 300 pagine e allegati che sono solo un modo per fare -pure male poiché a quel punto inefficace formalismo- la comodità del CSE). | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 13/04/2026 (21:02:53) |
| PS: la prima mia frase qui sopra è sgrammaticata... ma si capisce :) | |
| Rispondi Autore: Marco | 14/04/2026 (07:25:31) |
| Mi spiace dovervi contraddire ma state mischiando le mele con le pere e state facendo una torta al dir poco disgustosa. Si applica o titolo I o titolo IV per il principio di specificità dell'art 298 del dlgs 81 del 2008 che dice in soldoni che se si applica il titolo I e una norma speciale del testo unico, prevale la norma speciale rispetto al titolo I e non tutte e due... ricordate inoltre che le interferenze delle aree esterne al cantiere, sono già sancite e indicate nel PSC come devono essere gestite. Quindi o DUVRI o PSC. Stop. Siete RSPP e confondiamo ancora le basi... Quindi ripetiamo, le sentenze sui cantieri sono specifiche del titolo IV e quelle sul DUVRI specifiche per il titolo I. Grazie! | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 14/04/2026 (09:47:10) |
| Speravo si capisse ma riprovo: se in cantiere deve entrare (a buon titolo) un sig. nessuno che non c'entra nulla col cantiere, esistono varie possibilità: - non entra fino alla chiusura cantiere (opzione fortunata, più da favola che da vita reale) - si fa una chiusura di area limitata del cantiere con consegna area temporanea e accesso diretto dall'esterno (vabbè...siamo sempre in ipotesi teoriche molto fortunate) - lo si prevede già nel PSC con tutte le indicazioni del caso, rischi interferenziali e misure di sicurezza e planimetria, e gli si fa firmare quell' "estratto" del PSC (oppure tutto il PSC se si è pigri e se l'altro accetta, di solito accetta poiché chi 'comanda' è il CSE...) - si fa un bel "Duvri di cantiere" (oppure come lo si vuol chiamare: "procedura per la gestione delle interferenze non pertinenti le opere/imprese di cantiere", che diventa un'integrazione del PSC così i formalisti della sicurezza sono contenti... e non leggono la parola DUVRI perché a loro confonde le idee...). PS: nessuno sta mettendo in dubbio che nel PSC debbano essere già presenti le modalità di accesso dall'esterno, è ovvio, ma qui stiamo parlando di chi con il cantiere (e col PSC) in partenza NON avrebbe (formalmente) nulla a che vedere, ma purtroppo riceve un lavoro che col cantiere 'interferisce' ...ecco perché nascono le ipotesi suddette. Amen | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 14/04/2026 (09:54:08) |
| Suggerisco al sig. Marco, che tra parentesi è l'unico a non indicarsi col nome completo per sostenere le proprie idee qui, di andarsi a leggere ad es Puntosicuro del 03/02/2015 (il mio primo risultato su google indicando "puntosicuro duvri cantiere") dove si legge prprio il contrario di quel che afferma (a proposito di "confusione sulle basi" ...no?) Ecco alcune righe da quell'articolo, ed è esattamente quel che sostenevano due persone a cui lei ha detto che mancano le basi :) Tuttavia se tale previsione “ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così”. "Si ritiene infatti" - continua il documento Inail - "che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI”. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Pinna | 14/04/2026 (10:52:29) |
| Avrei una questione da porre: Se una società, che chiamiamo committente, commissiona ad uno o più appaltatori attività di montaggio su un sistema, attività da svolgersi nel sito di proprietà giuridica di un proprio partner che a sua volta esegue una parte di attività di montaggio. A chi compete l'onere di redazione del DUVRI? al committente o al proprietario giuridico dell'area in cui si esegue l'attività? | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 14/04/2026 (12:21:40) |
| Al sig. Pinna (provo a rispondere io, ormai sono lanciato) L'onere è sempre di chi ha in quel momento la "disponibilità giuridica", cioè di fatto ci si deve chiedere "chi è che comanda qui dentro in questo momento...?". Se si tratta di un cantiere Titolo IV sarà l'impresa affidataria (sempre con verifica-assistenza-approvazione del Duvri da parte del CSE, come per tutti i documenti ma questo a maggior ragione trattandosi di interferenze). E questo anche se si è all'interno di uno stabilimento, poiché (la disponibilità del) l'area di cantiere è appunto affidata ad altri. Se invece il montaggio non è in Titolo IV ma in Titolo I, sarà allora il datore di lavoro che ha l'attività nel sito (cioè la DISPONIBILITA' giuridica, non la proprietà... che in questi casi non conta, poiché in loco non "comanda" certo il semplice proprietario; costui infatti teoricamente potrebbe non avere neppure un dipendente in sito e magari starsene a mille miglia a fare tutt'altro, e con tutte le ragioni e i diritti del caso). | |
