Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Scegliere i corretti DPI di protezione contro la caduta dall’alto

Scegliere i corretti DPI di protezione contro la caduta dall’alto
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

17/03/2016

Informazioni sui dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. I sistemi di arresto caduta, i dispositivi di discesa, i sistemi di accesso e posizionamento e le attività in cui sono impiegati i DPI anticaduta.

Roma, 17 Mar – Come indicato dal  Decreto legislativo 81/2008 (articolo 75) i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere impiegati ‘quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro’. E questo vale anche nei lavori in quotache possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati come i  rischi di caduta dall’alto.
E nei casi in cui i lavori in quota “non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva (impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale”. E se le misure non bastano ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi “subentra l’obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto”.
Pubblicità
MegaItaliaMedia

A ricordarlo è il  progetto multimediale Impresa Sicura, un progetto - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
 
Il documento “ ImpresaSicura_DPI”, correlato al progetto, dedica il penultimo capitolo ai DPI di protezione contro la caduta dall’alto e ricorda che tali DPI anticaduta sono classificati in III categoria (come definita dal D.Lgs. 475/1992) e sono destinati a proteggere l´utilizzatore da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente.
Si segnala inoltre che è da considerare DPI “non la sola parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero ‘sistema di arresto della caduta’, completo di ogni complemento e accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro”.
E il fabbricante del sistema di arresto caduta nella sua nota informativa deve riportare informazioni come le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, il “tirante d’aria” minimo (il minimo spazio libero di caduta in sicurezza), il modo di indossare il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.
 
Viene riportato nel documento un elenco indicativo e non esaustivo di alcuni dei lavori per i quali trovano generalmente impiego i sistemi di arresto caduta:
-  “lavori su pali o tralicci;
-  lavori presso gronde e cornicioni;
-  lavori su tetti;
-  lavori su scale;
-  lavori su opere in demolizione;
-  lavori su piattaforme mobili in elevazione;
-  lavori su piattaforme sospese;
-  montaggio di elementi prefabbricati;
-  lavori su piloni”.
 
I DPI anticaduta, in relazione alla tipologia e all’uso specifico cui sono destinati, si possono suddividere in:
- dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta dall’alto (ad esempio lavori su piante, tralicci e antenne): “i sistemi di posizionamento sul lavoro sono impiegati per consentire al lavoratore che opera in altezza di lavorare con le mani libere. Questo sistema comprende un punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio, un’imbracatura o cintura di posizionamento, un dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento o dispositivo per arresto caduta). Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute”;
 
- dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (ad esempio: lavori su coperture, strutture metalliche): “obbligatorio quando si lavora ad altezze tali da comportare il rischio caduta. Il sistema in genere comprende un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una imbracatura per il corpo, un dispositivo di collegamento con funzione di assorbimento di energia”;
 
- dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa: “tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa”.
 
 
Il documento si sofferma poi su uno dei casi particolari relativi ai sistemi di accesso e posizionamento: l’accesso con fune.
 
Si ricorda che l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi “è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare”. E questo sistema specifico comprende generalmente: “un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una cintura con cosciali (con 2 o 3 punti di ancoraggio), dispositivo di collegamento (linea statica con dispositivo anticaduta di tipo guidato e fune statica con dispositivi di risalita e dispositivi di discesa controllata)”.
 
Concludiamo questa breve rassegna delle tipologie di DPI di protezione contro la caduta dall’alto ricordando che i dispositivi di discesa sono utilizzati in particolare per:
- spazi confinati: da adottarsi principalmente quando l’operatore deve entrare in alcuni spazi confinati (come cisterne, botole, ecc.) e “può verificarsi, in caso di emergenza, la necessità di un recupero dall’alto. Questo sistema comprende un punto di ancoraggio (treppiede, gruetta), un’imbracatura per il corpo (con 2 o 3 punti di ancoraggio), un dispositivo di collegamento (dispositivo retrattile/recuperatore)”;
- salvataggio: “per essere effettuato in tempi brevi ed in completa sicurezza il salvataggio può comportare una semplice auto-evacuazione o un recupero specifico e tecnico che richiede un team preparato e specializzato. Questo sistema è composto da un punto di ancoraggio (es. ancoraggio provvisorio portatile)/connettore per ancoraggio, un’imbracatura a 2 o 3 punti di ancoraggio più braca di salvataggio, triangolo o barella, un dispositivo di collegamento (dispositivo per evacuazione, dispositivo anticaduta, sistemi a puleggia per il recupero)”.
 
 
 
Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.
 
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!