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COVID-19 e decreto 81: indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori

COVID-19 e decreto 81: indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

08/04/2020

Un nuovo documento dell’associazione AIDII fornisce utili indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19. Gli obblighi dei datori di lavoro, la valutazione dei rischi e l’utilizzo di mascherine e DPI.

 

Milano, 8 Apr – Sebbene le misure preventive per ridurre il contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro “siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale”, un documento si sofferma sulla “formulazione di indicazioni operative per l’adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19”. Un documento che è direttamente “destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

 

Stiamo parlando di una nuova pubblicazione dell’Associazione italiana igienisti industriali ( AIDII) dal titolo “Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, una pubblicazione del 30 marzo che affronta vari temi:

  • indicazioni per le aziende non sanitarie e per le attività produttive in genere;
  • una sintesi informativa delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie ai fini della tutela della salute degli operatori sanitari;
  • indicazioni sull’uso delle mascherine medico-chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

E che aggiorna alcuni documenti AIDII già pubblicati come, ad esempio, il precedente documento “ Covid-19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”.

 

 

Ricordiamo che il testo è a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. E le indicazioni presenti, soggette ad aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell’Associazione, sono da intendersi “come informazioni operative da utilizzare a supporto e a completamento delle indicazioni fornite da enti autorevoli”

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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Gli obblighi dei datori di lavoro e la valutazione dei rischi

Riprendiamo dal documento alcuni aggiornamenti rispetto a quanto già riportato, nel precedente documento AIDII, in relazione agli obblighi dei datori di lavoro.

 

Si indica che è necessario tenere presente che “alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), soggetti immunodepressi. Inoltre soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa corporea [BMI]> 40)) o affette da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio”.

Per queste categorie di lavoratori si indica di prendere in considerazione “l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile”.

 

C’è poi qualche novità riguardo a quanto già detto da AiDII sul tema della valutazione dei rischi.

 

In particolare si sottolinea che per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.

E si segnala, differentemente da quanto indicato precedentemente, che “il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci)”.

 

L’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie

Ci soffermiamo poi sulle novità contenute nella parte relativa all’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie.

 

Si precisa che l’uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente già in uso “non è raccomandato per i lavoratori a basso a rischio di esposizione. I lavoratori dovrebbero continuare a utilizzare il DPI che normalmente userebbero per le normali attività lavorative, qualora previsti”.

 

Invece i lavoratori con rischio di esposizione medio “potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, camice, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie. L’insieme dei DPI per i lavoratori nella categoria di rischio medio di esposizione varia in base all'attività lavorativa, ai risultati della valutazione dei pericoli del datore di lavoro e ai tipi di esposizioni che i lavoratori hanno sul lavoro”.

 

Si ricorda che, “per quanto ad oggi non sia stato normato l’uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.

 

Si sottolinea poi che l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) “dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con il pubblico, con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di quarantena”.

E si ricorda tuttavia che “l’uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza”.

 

E comunque, in ogni caso, “l’uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta non solo ulteriori indicazioni relativo all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, ma anche i criteri per la classificazione del rischio per i lavoratori.

 

L’indice del documento

In conclusione riportiamo l’indice del documento AIDII:

PREMESSA

 

1. INTRODUZIONE

1.1. Classificazione del rischio per i lavoratori  

 

2. INDICAZIONI PER LE AZIENDE NON SANITARIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE

2.1. Indicazioni per il datore di lavoro e i suoi collaboratori

2.1.1. Misure Generali

2.1.2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

2.1.3. Informazione e formazione  

2.1.4. Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie  

2.1.5. Procedure di emergenza e sorveglianza sanitaria

2.2. Indicazioni per dipendenti e collaboratori

2.2.1. Attività presso il sito aziendale

2.2.2. Attività esterne / presso clienti / consegna di merci

2.3. Indicazioni per clienti, fornitori e terzi

 

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PROTEZIONE DA RISCHIO BIOLOGICO  

 

4. INDICAZINI SULL’USO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

4.1. Mascherine medico-chirurgiche

4.2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

4.3. Problemi di Approvvigionamento

4.4. Come indossare mascherine medico-chirurgiche e DPI delle vie respiratorie

 

5. INDICAZIONI UTILI ALLA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI DURANTE L’ASSISTENZA SANITARIA

5.1. Misure di prevenzione generale in ambito sanitario

5.1.1. precauzioni standard per tutti i pazienti

5.1.2. Applicazione di altre precauzioni empiriche

5.2. Comportamenti degli operatori sanitari

5.2.1. Precauzioni generali

5.2.2. Precauzioni per le procedure che generano aerosol

5.2.3. Utilizzo di controlli ambientali e ingegneristici

5.3. Indicazioni per la manipolazione di campioni di laboratorio da pazienti con sospetta infezione SARS-CoV-2

5.4. Indicazioni per cure ambulatoriali

5.5. Pulizia ambientale e gestione dei rifiuti

5.6. Procedure per l’uso dei DPI in ambito sanitario nel contesto del nuovo focolaio di coronavirus (SARS-CoV-2)

5.6.1. Indicazioni generali

5.6.2. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in Strutture sanitarie

5.6.3. Procedure operative specifiche per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Associazione italiana igienisti industriali, “ Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 30 marzo 2020 Rev. 00 (formato PDF, 384 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

 

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0
08/04/2020 (09:00:28)
Documento AIAS del 28.02.2020:
"L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae
appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08."

Documento AIIDI: "Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3."

Ottimo e abbondante
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
08/04/2020 (09:59:15)
5.2 "Gli operatori sanitari dovrebbero usare guanti"... DOVREBBERO?
Ma DEVONO, santo cielo, ma si rendono conto di quello che scrivono?
5.3 "Tutti i campioni raccolti per le indagini di laboratorio devono essere considerati potenzialmente infettivi"... Scoperto oggi? HIV, HCV, TBC... Il rischio biologico non è iniziato con il COVID.
Quando questo paese fallimentare si degnerà di avere UN SOLO ente riconosciuto (ISS) che parli con cognizione, cancellando ogni interpretazione parrocchiale / individuale e definisca le regole senza nessuna interferenza che porta solo confusione e danni?
Rispondi Autore: Claudio Gattuso - likes: 0
09/04/2020 (09:34:20)
"il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3"

In merito ritengo sia opportuno fare chiarezza, la valutazione del rischio biologico prende la basi dalla classificazione dell'agente biologico. L'allegato XLVI classifica in gruppo 2 i Coronoviridae.
L'attuale situazione può portare a considerare il virus, in relazione all'epidemiologia e alle modalità di trasmissione, come un agente classificabile in gruppo 3, e quindi ad adottare le derivanti misure di prevenzione, protezione e contenimento.
Tuttavia affermare che il D.Lgs 81/08 classifica il COVID19 come agente del gruppo 3 non è corretto e può generare confusione.

Trattiamolo quindi pure come gruppo 3, come buon senso impone, ma non possiamo affermare che il TUS lo classifichi come tale.

Abbiamo comunque segnalato ad AIIDI il tema.
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
11/04/2020 (13:35:42)
Invece di:"“è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”, direi: “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente debbano verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.

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