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COVID-19: come verificare l’applicazione dei protocolli per i cantieri edili?

COVID-19: come verificare l’applicazione dei protocolli per i cantieri edili?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

17/04/2020

Pubblicata una check-list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Focus su DPI e distanza di sicurezza.

 

Roma, 17 Apr – In queste settimane sono stati elaborati diversi protocolli in relazione alla tutela della salute e al contenimento dell’emergenza COVID-19 in diversi ambiti e comparti lavorativi.

Uno di questi protocolli - condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL e dal titolo “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” – ha riguardato il comparto delle costruzioni.

 

Con riferimento a questo protocollo e un successivo protocollo recante linee guida per i cantieri edili, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro ( CNCPT) ha realizzato una “Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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La nuova check list e il protocollo recante linee guida per il settore edile

Come indicato nella presentazione della check list a seguito dell’emanazione del “ Protocollo condiviso” relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT, “tutte le parti sociali dell’edilizia” hanno siglato, il 24 marzo, “un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile. Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19”.

 

Le imprese edili adottano il Protocollo di regolamentazione “fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19”.

 

In particolare il presente lavoro “raccoglie, sotto forma di check-list, alcune indicazioni del suddetto protocollo al fine di consentire ai tecnici dei CPT di verificare l’attuazione dello stesso durante i sopralluoghi di cantiere”. E dunque la check-list supporta il lavoro dei tecnici ad integrazione della strumentazione utilizzata per le verifiche, la consulenza e l’assistenza alle imprese ed ai lavoratori in occasione delle misure di prevenzione per la diffusione del virus nei luoghi di lavoro ed in particolare in edilizia.

 

 

Cantieri edili: l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Ci soffermiamo in particolare sul punto 6 della check-list relativo ai dispositivi di protezione individuale.

 

Si ricorda che “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

  1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (verificare il corretto utilizzo).
  2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (verificare la corrispondenza alle indicazioni dell’autorità sanitaria).

 

Si indica poi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari” (è necessario verificare il rispetto di tale indicazione).

 

Cantieri edili: il rispetto della distanza di sicurezza

Veniamo, sempre con riferimento al puntp 6, al rispetto della distanza di sicurezza.

 

Si ricorda che bisogna richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa e “nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.

Anche in questo caso è richiesta la verifica del rispetto di tali indicazioni.

 

Bisogna poi definire, ove necessario, “procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto)” (“verificare la eventuale presenza di tale procedura”).

 

Si deve richiedere ai lavoratori “il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” (“verificare il rispetto di tale indicazione”).

 

Laddove sia poi presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, “va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo” (“verificare il rispetto di tale indicazione).

Infine si indica che in caso di utilizzo di mezzi propri, è importante “limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sui seguenti punti:

  • informazione
  • modalità̀ di ingresso in azienda
  • precauzioni igieniche
  • indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
  • pulizia e sanificazione
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • gestione di una persona sintomatica.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, “ Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”, vers. 27 marzo 2020 (formato PDF, 494 kB).

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Linee guida per il settore edile”, Protocollo del 24 marzo (formato PDF, 1.0 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

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Rispondi Autore: Giovanni Ravasio - likes: 0
17/04/2020 (15:40:16)
Buongiorno. In relazione al sopra citato Protocollo per il contenimento dell'infezione da COVID nei cantieri edili, come deve e può essere applicato nell'ambito di un cantiere edile all'interno di un condominio per la sostituzione degli ascensori, attuata con lavori di muratura, quando le misure di contenimento dovranno essere rivolte agli abitanti del condominio oltre che ai lavoratori ?
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (12:24:43)
La distanza sociale del metro disposta dal DPCM viene prima delle disposizioni in materia antifortunistica, quindi si a mio parere (anzi questa è una dimostrazione della condizione di rischio generalizzato che va gestita con una procedura da parte del Datore di Lavoro).

Il rischio che un condomino trasmetta il covid è il medesimo del rischio che gli operai si trasmettono ilcovid tra di loro.

Rimane però il punto chiave: l' ascensore è un lavoro urgente improrogabile? Su questo a mio avviso un ispettore potrebbe avere delle obiezioni.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (12:40:24)
Si può pensare a delimitare aree, forzando il rispetto delle distanze di sicurezza, obbligare i condomini a portare mascherina se transitano vicino agli operatori, separare ingressi/ uscite ( se possibile chiaramente), fare portare agli operatori edili mascherine non chirurgiche. Il dubbio principale riguarda i bisogni fisici degli operatori visto che bar e simili sono chiusi.
Rispondi Autore: MORENO CERVELLI - likes: 0
18/04/2020 (14:09:27)
Caro avvocato, non ritiene che sia troppo comodo questo gioco, ormai troppo frequente, di scaricare sempre tutto sui datori di lavoro, sulla loro organizzazione e sui loro budget? Con il razionale che lei utilizza, il datore di lavoro di una azienda di telemarketing dovrebbe valutare tra i rischi biologici anche il rischio influenza, l'ebola e chi più ne ha più ne metta. No aborro questo modo di ragionare che spero non trovi ulteriori proseliti.
Rispondi Autore: MORENO CERVELLI - likes: 0
18/04/2020 (14:16:40)
chiedo scusa il mio commento era Riferito al precedente articolo dell'Avv Dubini.
Rispondi Autore: D'AMICO - likes: 0
18/04/2020 (15:00:01)
Buongiorno a tutti. Vi riporto la mia esperienza di C.S.E. in cantieri privati.
Ho aggiornato PSC e costi della sicurezza in merito. Ho provveduto ad effettuare un'analisi dei prezzi, considerando i costi del momento mediante il listino di un fornitore per DPI, disinfettanti, ecc. e prezzario regionale per il tempo stimato. Ho poi trasmesso al Committente per l'approvazione. Il Committente ha dato una notevole sforbiciata ai singoli prezzi dell'analisi (-60%), utilizzando non so quale listino. Ci sono anche Committenti che non vogliono sentire ragioni sull'integrazione dei Costi della sicurezza.
Ecco, tra le altre cose, credo che anche questo manchi al momento: l'aggiornamento dei prezzari ufficiali per far sì che il CSE possa essere messo nelle condizioni di riconoscere al Datore di Lavoro le spese sostenute per rispettare le nuove misure di coordinamento.
Il Datore di Lavoro ha la spesa, il CSE gliela riconosce, ma senza l'approvazione del Committente, facciamo poco. Non sarebbe il caso che anche i Committenti siano controllati, visto che hanno potere decisionale e di spesa?
Rispondi Autore: Giovanni Ravasio - likes: 0
18/04/2020 (15:44:28)
Preciso meglio la mia precedente domanda. Il PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI si è dimenticato di considerare i rischi di interferenza, quando il cantiere si trova all'interno di un condominio, quando non è possibile delimitare rigidamente le aree di passaggio comune (vedi scale), limitandosi ad una generale frase " I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio".
Rispondi Autore: Spadoni iones - likes: 0
21/04/2020 (08:03:12)
Salve vorrei sapere per un Artigiano Edile che fa lavori a domicilio che protocollo di sicurezza deve adottare ,deve avere dei documenti specifici al suo seguito. Grazue

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