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SGSL nelle piccole imprese: la fase di pianificazione
Roma, 8 Mar – Con riferimento alle difficoltà nell’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte delle piccole imprese, abbiamo presentato nei giorni scorsi un documento realizzato dall’Inail dal titolo: “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”.
Ricordiamo che tali linee di indirizzo sono state redatte proprio per supportare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) proponendo modalità applicative semplificate, appropriate alle loro caratteristiche dimensionali e strutturali.
In merito all’impostazione di un SGSL abbiamo già affrontato il tema dell’ elaborazione della politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e ci soffermiamo ora sulla fase di pianificazione.
Gestione della normativa e documentazione del sistema di gestione
L’identificazione e gestione della Normativa Applicabile ha lo scopo di permettere un “continuo adeguamento alle prescrizioni di legislazione e alle normative applicabili alle attività dell’azienda e la gestione dei relativi adempimenti e delle scadenze, al fine di assicurarne il pieno rispetto”. Per poter fare ciò devono essere predisposte specifiche modalità che garantiscano l’aggiornamento (“identificazione, valutazione di applicabilità e trasferimento dei requisiti all’interno della operatività aziendale”) delle prescrizioni legislative e normative applicabili con riferimento al quadro legislativo europeo, nazionale e locale.
Inoltre è importante identificare e gestire la documentazione del Sistema “descrivendo le attività, i flussi, i procedimenti e le responsabilità che l’organizzazione ha stabilito al fine di implementare un Sistema di Gestione, seguendo i principi esposti nella Politica”.
In questo senso bisogna disporre “di documenti comprensibili, corretti, aggiornati e disponibili nel formato più idoneo per le persone interessate”. In particolare i documenti di Sistema “comprendono il Manuale del Sistema (se realizzato), istruzioni, modulistica, documentazione richiesta dalla legislazione (ad es. VdR, DUVRI, CPI, schede di sicurezza, ecc.) ed eventuali procedure o altra documentazione stabilita sulla base delle necessità e complessità aziendali”.
Le linee di indirizzo sono corredate di diversi allegati utili per svolgere i compiti indicati:
- tabella che schematizza le attività con le quali il Datore di Lavoro può identificare e gestire la normativa applicabile e la documentazione del SGSL aziendale;
- modulo per elenco documentazione obbligatoria;
- modulo per elenco normativa applicabile.
Valutazione dei rischisalute e sicurezza
Sappiamo che la valutazione dei Rischi (VdR) si configura come un “processo continuo di indagine, analisi e decisione che l’azienda persegue per il miglioramento delle condizioni di lavoro”. Un processo condotto dal Datore di Lavoro “coinvolgendo tutti i soggetti aziendali (i preposti, ove presenti, i lavoratori, anche attraverso RLS/RLST, il medico competente, ove presente, i componenti del SPP). A conclusione del processo, il Datore di Lavoro determina e fa applicare a tutti le misure di prevenzione e protezione necessarie”.
Rimandiamo i lettori ad una lettura esaustiva del documento in relazione agli obiettivi della VdR e alle fasi del Processo di Valutazione dei Rischi.
Riportiamo tuttavia alcuni dei fattori da non trascurare “perché il processo di VdR consegua con successo gli obiettivi fissati:
- l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi devono prendere in considerazione le attività ordinarie e non; tutte le persone eventualmente coinvolte, direttamente e indirettamente, compresi gli appaltatori ed i visitatori; i pericoli derivanti da interferenze con altre attività che si svolgono nel medesimo luogo di lavoro; le segnalazioni ricevute dai lavoratori e da eventuali preposti. Il Datore di Lavoro deve riservare particolare attenzione a fattori soggettivi quali i comportamenti, le caratteristiche dei lavoratori quali l’età, il genere, le tipologie contrattuali, la provenienza da altri paesi, le capacità professionali e le attitudini dei suoi collaboratori ed altri fattori umani emergenti soprattutto in condizioni disagiate o critiche”;
- “l’analisi e la valutazione del rischio possono essere condotte con metodologie standardizzate e definite a priori sia per la modalità applicativa che per il metodo di valutazione, purché adattate alle specifiche realtà aziendali. L’analisi e la relativa valutazione sono aggiornate in maniera continua utilizzando le informazioni ottenute dal monitoraggio e riesame” e, comunque, ogni volta che intervengono cambiamenti significativi di processo/prodotti/organizzazione”;
- “le misure per prevenire o ridurre i rischi vanno identificate secondo le seguenti priorità: eliminazione del rischio, ove possibile; riduzione al minimo del rischio in relazione a quanto fissato dalla legislazione, Contratti Collettivi di Lavoro, dalle Norme Tecniche e sulla base dei criteri migliorativi stabiliti dalla stessa azienda; gestione del rischio residuo tramite misure di prevenzione di protezione e monitoraggio costante sull’applicazione delle misure adottate;
- le priorità degli interventi sono stabilite sulla base della rilevanza del rischio tenendo conto del progresso tecnologico e dell’efficacia attesa”. È necessario tenere anche in considerazione la valutazione dei rischi connessi con situazioni di emergenza;
- “uso di indicatori di prestazione efficaci, quali, ad esempio: tempo intercorso tra cambiamenti (strutturali/organizzativi/procedurali /legislativi) e revisione della VdR; numero eventi negativi per rischi non valutati adeguatamente nella VdR; numero dei quasi incidenti rilevati o malfunzionamenti che possono avere impatto diretto sulla sicurezza delle persone)”.
Gestione dei cambiamenti
Il documento ricorda che i cambiamenti che intervengono nei diversi aspetti delle attività dell’azienda (possono riguardare sia le modalità operative e/o organizzative) “richiedono una attenta considerazione del loro impatto sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”.
In relazione a tali cambiamenti può essere necessario “aggiornare la valutazione dei rischi, adottare i necessari interventi per assicurare la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori e, quindi, informare, formare ed addestrare il personale coinvolto”. In questo senso il Datore di Lavoro “deve definire i ruoli e le responsabilità di ciascuno, insieme alle azioni che egli stesso deve mettere in atto per gestire il processo di cambiamento” (nel documento sono esplicitati nel dettaglio i compiti del datore di lavoro).
Programmazione
Con la programmazione “il Datore di Lavoro stabilisce i tempi con i quali l’azienda realizza i propri obiettivi di miglioramento ed elabora il Piano di Miglioramento” (un modello è allegato alle linee di indirizzo).
Le linee di indirizzo, dopo aver indicato gli obiettivi ed i programmi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sottolineano che il Piano di Miglioramento individua le priorità degli interventi da realizzare:
- “per alcuni si dovrà agire immediatamente (ad esempio, per adempiere alle prescrizioni della legislazione o gestire i rischi più gravi), o in tempi relativamente ristretti (ad esempio quando non siano scaduti i tempi per adeguamenti richiesti da nuove normative);
- negli altri casi il Datore di Lavoro potrà stabilire i tempi di realizzazione”. Ad esempio in relazione a “misure relative a rischi di ridotta entità, per i quali non sussista particolare urgenza o esistano già misure di protezione; azioni di miglioramento rispetto a misure già intraprese in via prioritaria”.
Senza dimenticare che la “verifica complessiva dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, nonché l’emanazione di nuovi obiettivi, si effettua in occasione del Riesame del SGSL”.
Gestione degli appalti, delle commesse e degli approvvigionamenti
Rimandandovi alla lettura esaustiva del documento, riportiamo per finire alcune brevi indicazioni relative a:
-appalti: “l’Azienda deve assicurarsi che gli appaltatori accettino e applichino, nello svolgimento delle attività appaltate, i principi fondamentali di salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone applicati dal presente Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza. L’Azienda verifica che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera compatibile e congruente con la Politica dell’Azienda e con il suo SGSL”;
-commesse: “il Datore di Lavoro, nell’esecuzione delle attività ricevute in appalto, si deve attenere alle direttive della Committenza, purché non siano in contrasto con i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, e deve coordinarsi con le altre aziende e i lavoratori autonomi eventualmente presenti. Le direttive della Committenza sono esplicitate nel contratto, nel DUVRI o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento”;
-approvvigionamenti: “il Datore di Lavoro pianifica le attività di approvvigionamento per garantire: la fornitura di materiali, attrezzature, impianti e servizi rispondenti alle esigenze dell’azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la completezza di tutte la documentazione necessaria per la Sicurezza e Salute del Lavoro: Marcature CE, ove richiesta, certificazioni, libretti di manutenzione e d’uso, schede di sicurezza, eccetera”.
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato PDF, 1.82 MB).
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