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Scheda di valutazione del rischio nelle lavoratrici gestanti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Differenze di genere, età, cultura

22/02/2008

Indicazioni per la tutela della salute sul posto di lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. I riferimenti legislativi, le modalità di compilazione della scheda ed un esempio della sede Inail di Padova.

Scheda di valutazione del rischio nelle lavoratrici gestanti

Indicazioni per la tutela della salute sul posto di lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. I riferimenti legislativi, le modalità di compilazione della scheda ed un esempio della sede Inail di Padova.

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Il VI Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale, di cui sono stati pubblicati ultimamente gli atti, si è occupato lungamente della prevenzione sui luoghi di lavoro con contributi di medici, direttori sanitari, dirigenti Inail e ricercatori.
 
Uno dei temi affrontati, che riprendiamo oggi su PuntoSicuro, è contenuto nel lavoro di R. Pagliara (dirigente medico) e di M.Capriuoli (RSPP, Direzione regionale Veneto Inail Venezia): “La tutela della salute sul posto di lavoro nelle lavoratrici gestanti. Proposta di una scheda di valutazione del rischio lavorativo”.
 
Nella parte introduttiva sono descritte le varie normative specifiche che in questi ultimi anni si sono susseguite completandosi tra di loro e innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa data dal D.Lgs. 626 del 1994:
 
- la Legge 1204/71 che “rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità” con il relativo regolamento di esecuzione ( DPR 1026/76): prevede il divieto, per i datori di lavoro, di “adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall’inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto”;
 
- la Legge 903/77 che nel settore manifatturiero industriale ed artigiano vieta il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
 
- D.Lgs. 626/94 che obbliga il datore di lavoro ad istituire un sistema di prevenzione e protezione che preveda una valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori e una sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente. Il titolo II del Decreto stabilisce inoltre che “alle donne incinte e alle madri che allattano” si garantisca la possibilità di “riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate”;
 
- D.Lgs. 645/96 che recepisce la direttiva Europea relativa alla protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento inserendo un elenco di attività ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti. La direttiva istituisce il diritto della donna lavoratrice a “permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione”;
 
- D.Lgs. 151/2001 che prevede precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri.  In particolare spetta al datore di lavoro valutare i rischi per la gravidanza e l’allattamento derivanti dall’attività lavorativa (tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino) e le conseguenti misure di protezione e prevenzione, comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio.
 
 
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La valutazione dei rischi, secondo quanto indicato dal Decreto, fa particolare riferimento alla all’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.
 
Ad esempio possono essere nocivi per la madre ed il nascituro, “con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza”, la manipolazione diretta o l’esposizione in “ambienti considerati a potenziale rischio” ad agenti:
 
- fisici come “radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi";
 
- chimici come “cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, mercurio e derivati”);
 
- biologici come virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione.
 
Come già indicato devono essere evitate particolari condizioni di lavoro (“trasporto e sollevamento dei pesi, rumore impulsivo o rumore superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche ecc.”), posture fisse o scomode e devono essere previste “pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme”.
 
Torniamo alla scheda di valutazione.
Una volta che il datore di lavoro viene informato che una lavoratrice è incinta, deve eseguire, oltre alla valutazione generale del rischio, una ulteriore valutazione dei rischi specifici cui essa è esposta determinando la natura e la durata dell’esposizione ad eventuali agenti nocivi.
Se emerge un rischio il datore di lavoro è tenuto ad informare la lavoratrice indicando quali misure saranno adottate per assicurare la salute e sicurezza sua e del bambino.
 
La “valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento” viene “elaborata dal Medico Competente e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione che provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai fattori di rischio previsti dagli allegati A,B e C del D.Lgs. 151/2001e dai DPR n.1026 del 25/11/76 e D.Lgs. n.645 del 25/11/96.
 
La valutazione verrà poi “sottoposta al Datore di Lavoro che provvede a sottoscriverla ed a comunicarla alla lavoratrice”.
 
La scheda deve contenere la descrizione dell’attività svolta e degli specifici “rischi fisici, chimici, biologici e di altra natura cui la lavoratrice è esposta”, i “dati anagrafico-identificativi del soggetto, la descrizione della mansione” con la “specificazione delle attrezzature e delle eventuali sostanze adoperate”.
 
Un apposito riquadro deve indicare l’esito della valutazione indicando, o meno, l’esistenza di condizioni per le quali il “datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione”.
 
Presso la sede Inail di Padova è stato sperimentato uno strumento analitico di valutazione del rischio che prevede anche la collaborazione della lavoratrice in relazione alla percezione soggettiva dei rischi.
 
E’ una scheda modulare, “implementabile a seconda dei rischi riscontrati e delle misure di prevenzione poste in atto”, che “consente al Servizio Prevenzione e Protezione di individuare eventuali mansioni a rischio e conseguentemente permette al Medico Competente di adottare un protocollo di sorveglianza sanitaria mirato sulla singola lavoratrice”.
 
 
E’ possibile consultare online il documento “La tutela della salute sul posto di lavoro nelle lavoratrici gestanti. Proposta di una scheda di valutazione del rischio lavorativo” alla pagina 1089 del secondo volume degli atti del "VI Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale" (formato PDF, 11,7 Mb, il documento contiene ulteriori ricerche).


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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