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Obblighi e strumenti per tutelare la salute delle lavoratrici madri

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Differenze di genere, età, cultura

13/07/2012

Linee di indirizzo relative agli obblighi richiesti dalla normativa e ai principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro. La rilevazione e valutazione dei rischi per la gravidanza e l’allattamento.

Obblighi e strumenti per tutelare la salute delle lavoratrici madri

Linee di indirizzo relative agli obblighi richiesti dalla normativa e ai principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro. La rilevazione e valutazione dei rischi per la gravidanza e l’allattamento.

Venezia, 12 Lug – È importante che i datori di lavoro siano consapevoli degli obblighi di tutela delle dipendenti in stato di gravidanza e le lavoratrici dei propri diritti sanciti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto legislativo 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
 
Per favorire questa consapevolezza è disponibile l'opuscolo informativo " Tutela della salute delle lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto e relativo agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro.

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Il documento vuole fornire precise linee di indirizzo con riferimento agli obblighi richiesti dalla normativa e ai principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro. Rappresenta un aggiornamento e una riformulazione del  documento già approvato dalla Regione Veneto con DGR 3136 del 20 ottobre 2009, alla luce delle modifiche apportate all’art. 17 del DLgs 151/01 dall’art. 15 del DL 5/2012 convertito in Legge 35/2012 (Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza) ed integrato da elementi utili alla formulazione della segnalazione del datore di lavoro alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).
 
Dopo aver riportato nel dettaglio la normativa vigente, con particolare riferimento alla variazione dell’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 e ad altre indicazioni normative sui lavori faticosi, pericolosi e insalubri, il documento affronta il tema della valutazione dei rischi.
 
Infatti è affidato al Datore di lavoro il compito di “valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio”.
In particolare la valutazione di questi rischi deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal Decreto legislativo 81/2008, in particolare il Medico Competente “che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare”.
 
Particolare rilevanza è data all’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, obbligo che “comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate”. Esiste dunque l’obbligo, sanzionato, di “informare le lavoratrici in modo analitico sui rischi che correrebbero nel caso entrassero in gravidanza”.
E “qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in gravidanza, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidissimamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio, il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente)”.
L’importanza dell’informazione è data proprio dalla rilevanza del “fattore tempo”: “è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.)”. È quindi determinante, da parte delle lavoratrici, una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.
 
Torniamo alla percorso della valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve “in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento”.
 
Successivamente il datore deve “integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- richiesta alla DTL di interdizione anticipata dal lavoro”, se lo spostamento non è possibile;
 
Inoltre deve “informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza”.
 
Si ricorda che “anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici”.
È evidente che la lavoratrice correttamente informata, “consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro”. E può in qualsiasi momento rivolgersi alle DTL per avere informazioni.
 
È bene poi che il datore di lavoro, seguendo la stessa logica dei sistemi di gestione della salute e sicurezza, “provveda a pianificare queste operazioni definendo le procedure” e “stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi con unmonitoraggio continuo della situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verifichino dei cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi”.
 
Nel documento sono presenti una serie di strumenti per le aziende e le lavoratrici.
 
Innanzitutto un prospetto di analisi delle principali mansioni, con gli eventuali profili di rischio e le indicazioni normative, nei settori:
- scuola (educatrici di asili nido, insegnanti, collaboratrici domestiche, ...)
- uffici;
- imprese di pulizie;
- servizi alla persona (parrucchiera, estetista);
- alberghi ed esercizi pubblici (cameriere, cuoche);
- commercio (commesse, cassiere, ...);
- sanità (reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali, sale operatorie, studi dentistici, reparti di psichiatria, radiologia, assistenza disabili, ...);
- servizi (badanti, colf, operatrici ecologiche, guida a bordo di automezzi, ...);
- tessile (stiratura, confezionamento).
 
Nel settore del commercio per le commesse, ad esempio, i fattori di rischio segnalati sono la stazione eretta prolungata (Allegato A, lettera G. D.Lgs. 151/2001: i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro) e l’uso di scale (Allegato A, lettera E, D.Lgs. 151/2001: i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro).
 
L’opuscolo riporta poi una griglia di rilevazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere, una check list che può essere utilizzata dal datore di lavoro per “valutare la compatibilità, di ogni postazione di lavoro, nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il parto). L’elenco delle situazioni lavorative non è esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva”.
 
Per concludere ricordiamo la presenza di altri utili allegati:
- esempio di valutazione di rischio per le lavoratrici gestanti ed in allattamento;
- modello per l’informazione delle lavoratrici;
- fac-simile segnalazione del datore di lavoro alla DTL;
- indirizzario Direzioni Territoriali del Lavoro del Veneto.
 
 
 
Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto,  " Tutela della salute delle lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dall’Isp.  Mara Bognolo della DRL di Venezia, edizione maggio 2012 (formato PDF, 693 kB).
 
 
RTM
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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